Cosa fare se perdi la patente di guida

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Smarrimento o furto della patente: fare denuncia agli organi di polizia e ottenere un duplicato del documento

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Ti hanno rubato il portafoglio con dentro, tra i vari documenti, anche la patente di guida; oppure in vacanza hai smarrito la patente, magari frugando nello zaino in spiaggia è scivolata a terra e ora non sai che fare. Sicuramente senza patente non si può guidare; inoltre la patente può anche servirti come documento di identificazione. Smarrire un documento è sicuramente stressante, perché comporta lunghi iter burocratici e spesso non si sa da che parte iniziare per risolvere il problema. Vediamo allora, in questo breve articolo, cosa fare se perdi la patente di guida

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Guidare senza patente: le sanzioni

Per prima cosa è bene premettere che, quando ci si mette alla guida, è obbligatorio essere in possesso della patente: ciò significa non solo aver ovviamente conseguito l’abilitazione alla guida, ma avere proprio con sé tale documento in caso di controllo da parte dell’autorità.

Qualora infatti vi sia un controllo da parte della Polizia, gli agenti chiedano di esibire la patente e questa sia stata dimenticata a casa, oppure come nel caso di specie smarrita, si incorre nella sanzione della multa di importo pari a 41 euro. In questi casi, la Polizia si collega ad una banca dati e verifica immediatamente se il conducente sia realmente in possesso dell’abilitazione alla guida; in caso positivo, fa firmare un verbale all’automobilista, il quale entro 30 giorni dovrà presentarsi in una qualsiasi caserma ed esibire la patente. Qualora ciò non faccia, l’automobilista incorre nell’ulteriore

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multa di 419 euro, sempre con obbligo di presentarsi in caserma per l’esibizione del documento, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie sempre più elevate.

Smarrimento della patente: la denuncia alle autorità

Quando ci si accorge di aver smarrito la patente, è innanzitutto indispensabile recarsi, entro le successive 48 ore, presso una caserma dei carabinieri e procedere con la denuncia di smarrimento.

Per fare denuncia di smarrimento l’interessato si deve presentare in caserma con un documento d’identità valido e due fototessere. Le autorità, accertata l’identità del denunciante, controlleranno se la patente sia “duplicabile” direttamente da loro.

In caso affermativo, i carabinieri procedono direttamente d’ufficio ad inoltrare richiesta di duplicato al Ministero dei trasporti, previo pagamento da parte dell’interessato di un bollettino di importo pari a 10,20 euro.
In ogni caso, completata la denuncia, viene rilasciato dai carabinieri un permesso provvisorio di guida valido 90 giorni, con cui sarà possibile circolare in attesa del duplicato.

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Se lo smarrimento della patente avviene all’estro, la denuncia dovrà essere ripetuta in Italia.

È bene sapere che, una volta presentata la denuncia, la vecchia patente non è più valida; pertanto, se dovesse essere ritrovata, dovrà essere distrutta in quanto non più utilizzabile

Il duplicato della patente

Qualora gli organi di polizia non possano procedere direttamente alla richiesta di duplicato della patente, dovrà essere l’interessato (o un suo delegato) a rivolgersi agli uffici della motorizzazione civile, o ad un ufficio pratiche auto, oppure ad un’autoscuola ed avviare il relativo iter.

Il Ministero dei trasporti, controllata la regolarità dei documenti trasmessi dalle autorità (o allegati alla richiesta dell’utente) e del pagamento ricevuto, provvederà quindi all’invio del duplicato entro 45 giorni dalla denuncia.

Se il duplicato non arriva entro 45 giorni dall’emissione del permesso provvisorio rilasciato dalle autorità, sarà necessario contattare il numero verde 800232323 e parlare con un operatore, oppure scrivere una e-mail all’indirizzo

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uco.dgmot@mit.gov.it specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, numero della patente.

La richiesta di duplicato può essere effettuata anche online sia sul sito istituzionale dei carabinieri che sul sito del portale dell’automobilista la richiesta di duplicato può essere effettuata anche online sia sul sito istituzionale dei carabinieri che sul portale dell’automobilista, seguendo le procedure ivi indicate e caricando i documenti richiesti (fototessere, scansione del permesso provvisorio di guida e copia della ricevuta di pagamento).

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