Lavoratrice incinta: si può annullare il contratto di lavoro?

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Autore: Mariano Acquaviva

02 settembre 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

La dipendente che nasconde il proprio stato di gravidanza può perdere il posto di lavoro?

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La legge prevede una serie di tutele per le lavoratrici in stato di gravidanza. Ad esempio, è stabilito che, durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio, la lavoratrice non può essere adibita al trasporto, al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, potendo invece essere adibita ad altre mansioni, con mantenimento di retribuzione e qualifica.

È pur vero, però, che le donne incinte subiscono spesse volte la discriminazione dei datori, soprattutto al momento dell’assunzione. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: si può annullare il contratto di lavoro a una lavoratrice incinta?

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Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con una sentenza, almeno apparentemente, sorprendente. Analizziamola.

Si può licenziare una donna in gravidanza?

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza (300 giorni prima della data presunta del parto) fino al termine del congedo di maternità e fino a 1 anno di età del bambino.

Esistono tuttavia alcune eccezioni: non sarebbe infatti giusto preservare, a prescindere da tutto e a ogni costo, il

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posto di lavoro di un dipendente.

Pertanto, la lavoratrice incinta può essere mandata via se ricorre una giusta causa di licenziamento, come ad esempio nell’ipotesi di furto sul posto di lavoro.

La dipendente in gravidanza perde inoltre l’occupazione anche in altre ipotesi, come ad esempio

nei casi di esito negativo nel periodo di prova e di fine contratto.

La gravidanza legittima il licenziamento?

È assolutamente illegittimo il licenziamento intimato in ragione dello stato di gravidanza.

Secondo la Corte di Giustizia europea [1], “il licenziamento di una lavoratrice a motivo del suo stato interessante costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, quali che siano la natura e l’estensione del danno economico subito dal datore di lavoro a causa dell’assenza legata alla gravidanza”.

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È legale non rinnovare il contratto a una dipendente incinta?

Il mancato rinnovo del contratto di lavoro basato unicamente sullo stato di gravidanza della dipendente è illegittimo, in quanto si tratta di discriminazione sul posto di lavoro basata sul sesso.

Per impugnare la decisione del datore, però, occorre dimostrare che, per l’azienda, la necessità della prestazione di lavoro svolta in precedenza dalla dipendente in gravidanza non sia venuta meno.

Tale prova può essere fornita dimostrando che altri dipendenti, trovandosi nelle stesse condizioni, hanno avuto rinnovato il contratto, a differenza della lavoratrice incinta.

In sintesi, in mancanza di giustificazioni valide

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, il mancato rinnovo del contratto scaduto della dipendente incinta può fare pensare a una ragione discriminatoria.

Lavoratrice incinta: si può annullare il contratto di lavoro?

Alla luce di quanto detto sinora pare abbastanza chiaro che non sia possibile annullare il contratto di lavoro a una dipendente per il solo fatto di essere incinta. Si tratterebbe, infatti, di una discriminazione inaccettabile.

Le cose cambiano, però, se la lavoratrice ha nascosto la propria gravidanza per stipulare un contratto a cui non avrebbe potuto dare attuazione in ragione del proprio stato.

Secondo la Corte di Cassazione [2], il datore di lavoro pubblico può legittimamente annullare, in

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autotutela, la nomina e il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con una lavoratrice che, solo all’esito della firma, ha comunicato di essere in gravidanza e, in quanto tale, impossibilitata per legge allo svolgimento delle mansioni per l’intera durata del rapporto.

Secondo la Suprema Corte, l’assunzione sulla base di dati non veritieri è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando ciò comporti la carenza di un requisito che avrebbe, in ogni caso, impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro.

In altre parole, è giusto annullare il contratto che non può trovare attuazione in quanto la lavoratrice incinta non avrebbe potuto eseguire la prestazione, vietatale direttamente dalla legge.

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Così la sentenza: “ciò che in questo caso rileva, nel convergere del divieto e dell’estendersi di esso a tutta la durata del rapporto quale specificamente voluta e calibrata rispetto all’assenza del medico da sostituire, non è la conoscenza che il datore di lavoro avesse o meno di quella condizione della puerpera, ma il fatto obiettivo che il regolamento negoziale, su quella base di fato, non potesse proprio trovare attuazione e fosse anzi vietato dalla legge”.

In presenza di tali circostanze non si integra la fattispecie del licenziamento, essendo semplicemente presente un rifiuto della pubblica amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto.

In sintesi: per la Cassazione, nascondere la gravidanza e, pertanto, una causa di impossibilità di eseguire la prestazione richiesta, legittima l’annullamento del contratto.

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