Chi è l’attore in un processo?

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Autore: Angelo Greco

08 settembre 2023

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Causa in tribunale: il concetto di attore e convenuto può non essere chiaro a chi non è esperto di diritto. Ecco cosa significa questo termine.

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Anche se, nel linguaggio comune, la parola “attore” richiama una rappresentazione cinematografica, nel gergo giuridico il significato è completamente diverso. In questo articolo vedremo chi è l’attore in un processo, cosa significa questo termine e cosa comporta. Ma procediamo con ordine.

Cosa significa attore?

Attore, nel linguaggio legale, è colui che compie il primo atto, ossia il soggetto (una persona fisica o giuridica) che notifica all’avversario (la cosiddetta “controparte”) l’atto di citazione in giudizio.

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In buona sostanza l’attore è chi inizia la causa, chi agisce in tribunale per primo, chi attacca.

Colui che invece si difende dall’attore viene detto «convenuto»: si chiama così perché viene “invitato” in giudizio. Il convenuto è dunque colui che riceve l’atto di citazione e, informato così dell’intenzione della controparte di agire contro di lui, ha interesse a costituirsi nel processo con un proprio difensore per difendersi dalle accuse che gli sono mosse.

Quando c’è un attore?

Non in tutti processi esiste l’attore. La parola «attore» viene usata solo nei processi civili. Infatti nei processi penali c’è solo la pubblica accusa costituita dallo Stato e rappresentata dal pubblico ministero. In presenza di un reato, infatti, la vittima si limita a sporgere la denuncia o la querela lasciando che sia la Procura della Repubblica ad avviare poi il processo per conto suo. La vittima potrà costituirsi parte civile solo al fine di chiedere un risarcimento del danno.

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Non è tutto. La parola «attore» riguarda solo i processi civili che iniziano con atto di citazione, quell’atto cioè redatto dall’avvocato dell’attore e notificato direttamente alla controparte per poi essere depositato presso la cancelleria del tribunale con la prova dell’avvenuta ricezione.

Alcuni processi però vengono avviati con una procedura diversa. Si inizia con un atto di ricorso che viene subito depositato in tribunale affinché il giudice fissi un’udienza. Il decreto di fissazione d’udienza, insieme al ricorso, viene infine notificato all’avversario.

Si comprende quindi che, nel ricorso, la procedura è opposta a quella della citazione: prima c’è il deposito in tribunale e poi la notifica, mentre con la citazione si procede prima alla notifica e poi al deposito in tribunale.

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Quando la causa inizia con ricorso, colui che agisce per prima non si chiama più attore ma ricorrentementre la controparte si chiama resistente.

La regola vuole che tutti i processi inizino con citazione salvo laddove la legge chieda espressamente il ricorso (che quindi è l’eccezione).

Conviene essere attore o convenuto?

La regola generale vuole che chi inizia un giudizio, deducendo un proprio diritto, debba anche fornire la prova dello stesso. Pertanto l’onere della prova è a carico dell’attore, salvo diversamente disposto dalla legge (che potrebbe eccezionalmente prevedere una «inversione dell’onere della prova»). Al convenuto basta invece contraddire la domanda avversaria, dimostrando i fatti contrari.

Questo significa che essere attore implica uno svantaggio: quello di dover trovare le prove oltre che dover anticipare tutti i costi del giudizio (contributo unificato, notifiche). In assenza di prove, il giudice rigetta la domanda dell’attore e dà ragione al convenuto.

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