Quando si può querelare un incidente?

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Fare un incidente stradale è reato? In quali casi è possibile denunciare il responsabile di un sinistro? Chi paga i danni?

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I sinistri stradali sono purtroppo all’ordine del giorno. Per il risarcimento dei danni è possibile contare sulla copertura assicurativa della polizza Rc Auto obbligatoria, che provvede a indennizzare sia i danni fisici che materiali. Ci sono però ipotesi in cui i sinistri causati dalla circolazione di veicoli su strada sfociano nel penale. Quando si può querela un incidente?

Sin da subito va detto che non è possibile sporgere una denuncia penale se i danni si riducono a qualche ammaccatura oppure al classico “colpo di frusta”. Per poter chiedere l’intervento del pubblico ministero occorre che si siano verificate conseguenze decisamente più gravi. Vediamo quali.

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Fare un incidente stradale è reato?

Causare un incidente stradale non è reato, a meno che dal sinistro non derivino gravi conseguenze a danno delle persone coinvolte.

Un incidente con solo danni a cose è pertanto sempre un illecito civile che non ha nessun risvolto di tipo penale.

Lo stesso dicasi se le persone a bordo dei veicoli hanno riportato lesioni molto lievi, come escoriazioni, contusioni, ferite e traumi guaribili in pochi giorni.

In tutte queste ipotesi, chi vuole ottenere il risarcimento dei danni non dovrà fare altro che denunciare il sinistro alla propria compagnia assicuratrice (o a quella altrui, a seconda dei casi).

Quando si può sporgere querela per un sinistro stradale?

Un incidente stradale costituisce un reato tutte le volte in cui dal sinistro siano derivati importanti lesioni alle persone coinvolte (conducenti, passeggeri, ecc.).

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Per la precisione, la legge dice che è possibile sporgere querela per un sinistro stradale tutte le volte in cui dal fatto siano derivate lesioni personali gravi o gravissime oppure addirittura la morte di uno dei soggetti coinvolti.

Per la precisione, una lesione personale è grave quando:

  1. mette in pericolo di vita la persona offesa;
  2. causa una lesione non guaribile prima di 40 giorni;
  3. produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è invece gravissima quando:

  1. causa una malattia certamente o probabilmente inguaribile;
  2. provoca la perdita definitiva di un senso, di un arto (ovvero una mutilazione dello stesso), della capacità di procreare o di parlare.

Se un incidente stradale provoca una delle conseguenze appena elencate o addirittura il decesso della vittima, è possibile sporgere querela contro il responsabile. Approfondiamo la questione.

Come querelare un sinistro stradale?

Secondo la legge, la vittima che ha riportato una lesione personale grave o gravissima a seguito di un incidente stradale può

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sporgere querela presso le autorità competenti nel termine di tre mesi dal fatto [1].

Se invece il sinistro è stato mortale, si procede d’ufficio, nel senso che chiunque può denunciare l’accaduto alle autorità, senza limiti di tempo; anzi, saranno queste ultime, intervenute per constatare il sinistro, a trasmettere la notizia di reato direttamente in Procura affinché inizino le indagini.

Anche il sinistro da cui sono derivate lesioni personali gravi o gravissime può essere procedibile d’ufficio, se ricorrono alcune circostanze aggravanti, quali:

  1. lo stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti;
  2. il superamento di almeno 50 km/h della velocità massima consentita;
  3. la circolazione contromano.

Insomma: al ricorrere di gravissime infrazioni al Codice della strada, il sinistro che ha causato lesioni personali gravi o gravissime diventa procedibile d’ufficio, con la conseguenza che, per intraprendere un processo penale, non ci sarà nemmeno bisogno della querela della vittima.

Querela sinistro stradale e risarcimento dei danni

La querela per il sinistro stradale non esclude l’operatività della

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Rc Auto: ciò significa che l’assicurazione sarà comunque tenuta a risarcire la vittima, a meno che non vi siano condizioni che impediscano alla copertura di attivarsi (ad esempio, mancato rinnovo della polizza oramai scaduta. In questi casi il risarcimento andrebbe chiesto al Fondo di garanzia per le vittime della strada).

Da tanto deriva che il querelante potrà comunque ottenere il risarcimento dall’assicurazione. Se però non lo ritenesse soddisfacente, potrebbe agire in sede civile per chiedere il maggiore importo, ovvero in sede penale costituendosi parte civile.

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