Balconi condominio: si possono coprire per avere privacy?

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È legale schermare terrazzi e balconi con pannelli frangivista per garantire la riservatezza all’interno della casa o c’è violazione del decoro architettonico?

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Chi vive in condominio deve sopportare alcuni svantaggi che, in altre circostanze, non si presenterebbero. Basti solo pensare all’obbligo di dover pagare anche le spese non volute oppure di dover sopportare vicini rumorosi. Tra gli aspetti negativi della vita in condomino v’è anche quello di non poter disporre liberamente nemmeno della propria abitazione. Lo sanno bene quanti si chiedono se è possibile coprire i balconi per avere privacy.

Alcuni edifici sono infatti realizzati in maniera tale da garantire scarsa riservatezza a chi vive all’interno. Si pensi, solo per fare un esempio, alle balaustre vetrate di terrazzi e balconi. In ipotesi del genere, i condòmini possono correre ai ripari, ad esempio installando

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pannelli frangivista, arelle in bambù e altre opere simili? Vediamo cosa dice la legge a tal proposito.

Si possono schermare i balconi condominiali?

A meno che il regolamento contrattuale non stabilisca il contrario, è possibile schermare il proprio balcone senza dover chiedere il permesso né all’amministratore né all’assemblea.

Secondo l’art. 1122 del codice civile, infatti, nell’unità immobiliare di sua proprietà il condomino può fare ciò che vuole, tranne eseguire opere che:

La schermatura del proprio balcone potrebbe quindi incontrare il limite del decoro architettonico del fabbricato, come tale dovendosi intendere l’insieme di linee, la simmetria e la struttura che donano armonia e peculiarità al fabbricato. Approfondiamo la questione.

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Coprire i balconi viola il decoro architettonico?

L’installazione di pannelli frangivista, di tende da sole e di altre opere destinate a schermare i balconi potrebbe costituire una violazione del decoro architettonico dell’edificio.

Tale evenienza si prospetta concretamente ogni volta che il fabbricato presenta particolari elementi di pregio. Si pensi agli antichi edifici ottocenteschi oppure a quelli abbelliti da opere d’arte, come statue e sculture.

In ipotesi del genere, l’installazione di pannelli a protezione dei balconi può costituire una violazione del decoro architettonico che ogni condomino può denunciare.

La conseguenza è che, se il giudice ritiene provata la lesione dell’estetica, il condomino sarà costretto a rimuovere l’opera ed, eventualmente, a risarcire i danni.

L’installazione di un’opera precaria potrebbe evitare ogni contestazione. La copertura è precaria quando può essere facilmente rimossa, come avviene ad esempio con le tende da sole oppure le arelle in bambù.

In linea di massima, possiamo affermare che è possibile coprire un balcone in condominio quando tende e pannelli rappresentano un’

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installazione precaria, removibile e che mantiene la struttura originale del balcone o del terrazzo.

Se tuttavia la schermatura dovesse porsi in palese contrasto con l’aspetto estetico dell’edificio, la rimovibilità della stessa non la salverebbe dall’obbligo di eliminazione nell’interesse del condominio.

Schermatura balconi: serve il permesso di costruire?

In tutti i casi in cui si utilizzano tende retrattili o comunque sistemi che non prevedono la chiusura fissa ma possono essere spostati a piacimento, non si rientra nel concetto di nuova costruzione e, quindi, non c’è alcun obbligo di rispettare vedute e distanze minime dalle altre costruzioni.

In altre parole, l’utilizzo di opere precarie per schermare il proprio balcone condominiale non solo rende più difficile la lesione del decoro architettonico ma consente anche di non dover chiedere alcun permesso al Comune.

La Corte di Cassazione [1] ha riconosciuto il diritto alla privacy a patto che la schermatura, come detto, venga fatta con strumenti amovibili e che comunque non ecceda il perimetro del proprio balcone.

Secondo la giurisprudenza amministrativa [2], in tale categoria rientrano anche i pannelli frangivista, equiparati alle tende da solo: per installarli non servono licenze edilizie dall’ufficio tecnico del Comune di residenza, perché non sono considerate opere in muratura.

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