Accertamento Tari: senza questi dati non è valido
Imposta sui rifiuti: l’assenza degli elementi essenziali per un avviso di accertamento TARI e della motivazione possono consentire al contribuente di fare ricorso: l’impugnazione porta alla nullità dell’atto fiscale.
Chi non ha mai ricevuto un avviso di accertamento Tari? Ma come possiamo essere sicuri della sua validità? La recente sentenza n. 27 dell’8.02.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata ci offre alcune risposte, spiegando come funziona l’obbligo di motivazione dell’atto tributario ed elencando il contenuto minimo che quest’ultimo deve avere per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Senza questi dati l’accertamento Tari non è valido
Vediamo dunque quali sono gli elementi essenziali di un avviso di accertamento per l’imposta sui rifiuti e come questa sentenza incide sui diritti del proprietario dell’immobile.
Indice
L’obbligo di motivazione degli atti di accertamento
In linea generale, ogni avviso di accertamento deve essere redatto in modo da chiarire al contribuente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria. Solo così si consente al destinatario di poter eventualmente opporsi ad esso e presentare opposizione al giudice. La
A stabilire tali principi sono due norme. La prima è l’articolo 3 dello Statuto dei Contribuenti a norma della quale: «Lo Statuto dei diritti del contribuente, prevede a riguardo che: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione…».
La motivazione di ogni atto tributario assolve l’essenziale funzione di garantire la conoscenza e l’informazione dello stesso contribuente in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e ai presupposti giuridici della stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra esso e l’amministrazione.
Come giustamente argomentato dalla Cassazione (sent. n. 1905/2007) nell’avviso di accertamento devono confluire tutte le conoscenze dell’ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l’iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata.
La seconda norma che viene in rilievo è il comma 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la legge finanziaria del 2007). Tale disposizione stabilisce che:
«Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».
Quali sono gli elementi essenziali di un avviso di accertamento TARI?
Alla luce di quanto appena detto, la Corte di Giustizia Tributaria lucana ha stabilito chiaramente che per un avviso di accertamento Tali valido è essenziale che vengano individuati:
- gli oggetti imponibili, cioè l’unità immobiliare posseduta;
- il titolo di possesso (diritto reale, locazione, comodato, affitto d’azienda, ecc.) con una descrizione dettagliata della destinazione d’uso dell’immobile;
- la superficie imponibile associata che è elemento costitutivo della pretesa tributaria e quindi base per il calcolo del tributo dovuto.
Cosa succede se manca uno di questi requisiti essenziali?
Se un avviso di accertamento non rispetta uno dei criteri essenziali del comma 162, viene violato il diritto di difesa, come stabilito dalla Costituzione, rendendo l’avviso illegittimo o nullo.
Perché la motivazione è così importante in un avviso di accertamento?
La motivazione non solo fornisce una chiara comprensione dell’obbligo tributario, ma permette al contribuente di preparare una difesa adeguata. Serve anche a delineare le possibili contestazioni che l’ufficio può proporre nel successivo giudizio.
In particolare il già richiamato comma 162 dell’art. I della L. n. 296/2006 «…rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma…”, precisando che la “…disposizione è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso. Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l’art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all’iter logico seguito dall’amministrazione nella predisposizione dell’atto…».
Che relazione c’è tra la motivazione dell’atto e il processo tributario?
Ogni ragione fornita nell’avviso di accertamento definisce i limiti del processo tributario. L’ufficio finanziario, quindi, non può cambiare o introdurre nuove ragioni durante il giudizio che non siano state precedentemente indicate nell’atto.
In conclusione, come deve apparire un avviso di accertamento TARI corretto?
Un avviso di accertamento TARI valido deve chiaramente indicare l’oggetto imponibile, la destinazione d’uso e la superficie imponibile. Senza questi elementi, la pretesa tributaria non può essere adeguatamente motivata e il tributo dovuto non può essere calcolato correttamente.