Si può licenziare il lavoratore in viaggio di nozze?
Cos’è e come funziona il congedo matrimoniale? In cosa consiste il divieto di licenziamento per matrimonio?
La legge tutela i lavoratori dipendenti fornendo loro una serie di diritti che il datore è tenuto a rispettare. Basti solamente pensare al diritto alle ferie, alla malattia, ai congedi, al riposo settimanale, ecc. Con il presente articolo ci occuperemo di una questione specifica: vedremo cioè se si può licenziare il lavoratore in viaggio di nozze.
In altre parole, si tratta di capire se il datore può mandare via il proprio dipendente che si è sposato ed è partito per la luna di miele. Come vedremo, la legge prevede una specifica disciplina, riguardante non solo il possibile licenziamento ma anche il
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Congedo matrimoniale: cos’è?
In linea generale, il “congedo” è un permesso speciale che consente ai lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro nel caso in cui rispondano ad alcuni criteri e requisiti indicati dalla legge.
Nello specifico, il congedo matrimoniale consente ai dipendenti di assentarsi dal lavoro, conservando il posto e la retribuzione, per un periodo generalmente non superiore a 15 giorni, a decorrere dal giorno del matrimonio.
Congedo matrimoniale: come funziona?
Fatta salva la specifica disciplina contenuta nella contrattazione collettiva, il periodo di congedo matrimoniale non può essere computato né nel periodo di ferie annuali né in quello di preavviso.
Se per ragioni di produzione aziendale il lavoratore non può fruirne immediatamente, esso deve comunque essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio.
Per fruirne, il lavoratore deve farne richiesta al datore di lavoro in anticipo rispetto al momento di inizio, in un’ottica di collaborazione con le esigenze aziendali.
Possono godere del diritto al congedo matrimoniale anche i lavoratori disoccupati o sospesi, se:
- sia esistito un valido rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 precedenti alla data del matrimonio;
- siano state presentate dimissioni per contrarre matrimonio;
- sia intervenuto un licenziamento per cessata attività;
- si siano verificate assenze dal servizio per giustificato motivo (ad esempio, malattia).
Divieto di licenziamento per matrimonio: cos’è?
Secondo la legge, è nullo il licenziamento a causa di matrimonio, cioè intimato in ragione del fatto che il dipendente si sia sposato.
Si badi bene: il divieto di licenziamento per matrimonio vige solamente per le lavoratrici. Ciò significa che non si applica anche agli uomini.
La ragione è molto semplice: la legge intende tutelare la
Per legge si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione stessa sia stato disposto per causa di matrimonio.
In questi casi, spetta al datore dimostrare il contrario, e cioè che il licenziamento non è dipeso dalle nozze, bensì per:
- colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- cessazione dell’attività aziendale cui essa è addetta;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Nello stesso periodo di tempo di cui sopra (dalla pubblicazione a un anno dopo il matrimonio), sono altresì
Tale disposizione è stata prevista per evitare che il datore, per aggirare il divieto di licenziamento, costringa la lavoratrice a dimettersi.
Viaggio di nozze: si può licenziare il dipendente?
Come visto sinora, il datore non può licenziare il dipendente in viaggio di nozze, sempreché questi abbia regolarmente chiesto e ottenuto il congedo matrimoniale di cui abbiamo parlato.
Ciò significa che potrebbe essere licenziato il dipendente che:
- si assenta per il viaggio di nozze senza alcun preavviso;
- utilizza il congedo matrimoniale per altri scopi, ad esempio per svolgere un’altra attività lavorativa.
Una tutela rafforzata è prevista per la lavoratrice, la quale non solo non può essere licenziata mentre è in luna di miele ma nemmeno può essere mandata via durante l’anno successivo al matrimonio, se il licenziamento è dipeso dalle nozze e non da altra causa imputabile alla donna, che spetterà al datore dimostrare.
In tali casi, il licenziamento sarebbe del tutto nullo e la dipendente avrebbe diritto alla corresponsione della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.