Quando serve autorizzazione condominio?

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Autore: Angelo Greco

02 ottobre 2023

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

I lavori in casa così come l’utilizzo dei beni comuni non richiede autorizzazione dell’assemblea, salvo diversa previsione del regolamento contrattuale.

Prima di fare lavori di ristrutturazione in casa propria o di sfruttare le parti comuni dell’edificio condominiale (ad esempio il muro o la facciata) per apporre targhe, insegne, canne fumarie o impianti di videosorveglianza, bisogna chiedere il permesso all’assemblea o all’amministratore? Quando serve l’autorizzazione del condominio?

La normativa in materia è piuttosto permissiva, limitandosi a fissare alcuni limiti alle opere che possono pregiudicare il decoro architettonico, la stabilità dell’edificio o impedire, agli altri condomini, il pari uso della cosa comune.

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In questo breve articolo vedremo cosa stabilisce la normativa in merito alle attività consentite in condominio che non richiedono l’autorizzazione dell’assemblea. Ed elencheremo alcuni casi già decisi dalla Cassazione che ci serviranno a comprendere i divieti con cui ogni condomino deve fare i conti. Ma procediamo con ordine.

Si possono fare lavori in casa propria?

Ogni condomino è libero di fare lavori in casa propria a patto di:

L’

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amministratore deve essere informato per iscritto dei lavori. Può esigere di entrare nell’abitazione privata per visionare le attività degli operai laddove ritenga vi possa essere un pericolo per l’edificio (si pensi a un condomino che demolisce una colonna portante).

La comunicazione deve essere inviata per PEC.

Il decoro architettonico non è l’estetica dell’edificio ma la coerenza delle sue originarie linee. Viola pertanto il decoro architettonico non solo l’opera esteticamente “brutta” ma anche quella in contrasto con il contesto del palazzo, indipendentemente dal suo valore architettonico.

Rispettati questi tre paletti, ciascun condomino può fare lavori in casa propria senza

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dover ottenere il permesso del condominio. È tuttavia naturale che, laddove le opere realizzate da un condomino violino i limiti appena indicati, il condominio (in persona dell’amministratore) o anche un singolo condomino possono agire contro il proprietario per ottenere la rimozione delle stesse.

Si pensi a un condomino intenda chiudere un balcone con delle vetrate trasformandolo in una veranda. Egli può avviare i lavori senza dover prima sottoporre il progetto all’assemblea, ma se quest’ultima, in un momento successivo, dovesse rilevare la violazione del decoro architettonico o un rischio per la stabilità statica del palazzo, potrebbe agire contro di lui dinanzi al tribunale imponendogli la demolizione.

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Per evitare queste conseguenze legali, l’interessato potrebbe chiedere un preventivo nulla osta all’assemblea.

Si possono usare le parti comuni dell’edificio?

I lavori che ogni condomino è libero di fare possono interessare anche le parti comuni. Si pensi a un ristoratore che voglia realizzare una canna fumaria appoggiandola alla facciata del palazzo. Oppure a un ufficio che voglia affiggere una insegna vicino al portone. O a un professionista che, avendo lo studio nel condominio, voglia fissare una targa accanto al citofono. O ancora a un condomino che, temendo i ladri, voglia ancorare un impianto di videosorveglianza alle pareti del pianerottolo. O a chi voglia dotarsi di un impianto fotovoltaico installandolo sul tetto o sul lastrico solare. O, in ultimo, al proprietario di un appartamento che, volendo realizzare una seconda porta d’ingresso, intenda rompere un muro del pianerottolo comune.

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Ebbene, tutte queste attività sono rese possibili dall’articolo 1102 del codice civile a condizione che:

Il secondo limite impedirà al condomino di realizzare un solarium sul lastrico solare. Il terzo limite invece non consente di dotarsi di impianti fotovoltaici che occupino una porzione della terrazza comune superiore ai propri millesimi di proprietà.

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Restano poi fermi i limiti che abbiamo elencato per le opere nelle proprietà private: non bisogna cioè recare pregiudizio a stabilità, sicurezza, decoro architettonico del fabbricato.

Chi rispetta tali vincoli non avrà la necessità di chiedere una delibera autorizzativa dell’assemblea (Cassazione 24006/2004). Né potrà costituire impedimento una diffida dell’assemblea a desistere o un’eventuale delibera contraria (Cassazione 3508/1999; Cassazione 1554/1997).

Quali opere sono considerate legittime?

La giurisprudenza ha identificato alcune modifiche come legittime, tra cui:

Invece è stato considerato vietato l’incasso nel muro se può assottigliarne lo spessore impedendo agli altri di farne pari uso (Cassazione 16066/2020).

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Bisogna chiedere sempre autorizzazione al condominio?

Sebbene in generale non sia necessario rimettere ogni decisione all’assemblea, esistono eccezioni. Ciò succede quando c’è un regolamento condominiale approvato all’unanimità, detto “regolamento contrattuale“: in tal caso, se una clausola del regolamento vieta determinate opere o le subordina al previo permesso dell’assemblea, bisognerà rispettare tale procedura.

Se il regolamento esclude determinati interventi sulla cosa comune o nelle proprietà private (ad esempio la divisione di un appartamento con conseguente frazionamento in due unità catastali diverse), per aggirare il divieto bisogna ottenere l’autorizzazione dell’assemblea con l’unanimità.

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Cosa prevedono i regolamenti di condominio?

Alcuni regolamenti stabiliscono che, prima di eseguire qualsiasi opera sui beni comuni, il condòmino è obbligato a chiedere e ottenere il nulla osta dell’assemblea (qualche regolamento poi aggiunge che ove l’assemblea non venga convocata entro trenta giorni dalla richiesta il condòmino potrà eseguire i lavori ma sempre a suo rischio e responsabilità verso tutti). Se l’assemblea si pronuncia in senso negativo non rimane al condòmino che impugnare la delibera dimostrando in corso di causa che le opere preventivate non arrecavano alcuno dei pregiudizi previsti dalla legge. Bisogna però dimostrare che l’autorizzazione non avrebbe potuto comunque essere negata (Cassazione 12190/1917). In tal caso il condòmino può essere tenuto soltanto al risarcimento dell’eventuale danno per la violazione del regolamento (Cassazione 22596/2010).

Al contrario, ove le opere risultino dannose (ad esempio per lesione del decoro architettonico) l’autore deve provvedere alla rimessa in pristino.

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