Parcella esosa dell'avvocato a sorpresa: regole e diritti

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Autore: Angelo Greco

25 ottobre 2023

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Cosa fare e come difendersi se il legale non presenta il preventivo scritto: come viene calcolato il compenso.

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Ci sono alcune regole che l’avvocato deve rispettare nel momento in cui presenta il conto al proprio cliente. La prima è che non può esigere alcun compenso o rimborso spese da chi è stato ammesso al gratuito patrocinio. La seconda è che non può presentare una parcella “a percentuale”, rapportata alla somma liquidata dal giudice (è il cosiddetto “patto di quota lite”); l’accordo sarebbe valido solo se la percentuale viene calcolata sulla pretesa fatta valere ad inizio del giudizio. La terza è più importante regola è quella che impone l’obbligo del preventivo al momento del conferimento del mandato, preventivo che deve essere necessariamente scritto. Ma che succede se tale obbligo non viene rispettato? Nel caso di una

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parcella esosa dell’avvocato “a sorpresa”, quali sono i diritti del cliente? Può questi rifiutarsi di pagare? La questione è stata più volte chiarita dalla Cassazione (più di recente con la sentenza n. 29432/2023).

Vediamo allora cosa deve fare il cliente per contestare la fattura dell’avvocato, come opporsi e cosa rischia se non paga.

L’avvocato deve presentare il preventivo scritto?

La legge stabilisce che l’

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accordo sulla parcella stretto tra avvocato e cliente deve ritenersi nullo se non viene redatto per iscritto.

Questo significa che il professionista deve sempre presentare al proprio assistito, al momento del conferimento dell’incarico, un preventivo su un documento. Tale documento può essere fisico o digitale: la legge infatti non specifica quale debba essere la forma scritta. Sicché si può ritenere valido il preventivo inviato per mail, PEC e, ad avviso di qualcuno, anche con l’SMS o messaggio sulla chat di WhatsApp.

Chiaramente – ribadisce la Cassazione nella pronuncia sopra indicata – non basta la prova della presentazione del preventivo scritto da parte dell’avvocato: serve anche dimostrare che c’è stata l’accettazione da parte del cliente. Accettazione che può avvenire anche in risposta alla comunicazione del professionista (ad esempio una mail di riscontro o un messaggio di “ok”).

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Avvocato non presenta il preventivo: deve essere pagato?

Il fatto che l’accordo verbale sulla parcella sia nullo non significa che il cliente non debba pagare l’avvocato, della cui opera si è comunque avvantaggiato. Tuttavia, in mancanza di un accordo valido tra le parti (che solo quello scritto può, la liquidazione del compenso sarà stabilita dal giudice.

A quanto ammonta la parcella dell’avvocato in assenza di preventivo scritto?

Se non c’è un documento scritto che attesti l’accordo tra avvocato e cliente sulla parcella, il giudice è tenuto a liquidare al professionista le sue competenze per come quantificate dal Decreto Ministeriale n. 55/2014. Si tratta delle cosiddette

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parcelle professionali un tempo in vigore e oggi valide solo quando c’è da determinare la condanna alle spese processuali nei confronti della parte soccombente.

Tali parcelle vengono definite in base al valore della causa e alle attività svolte. Per comprenderne il funzionamento leggi Quando costa fare una causa a qualcuno.

Dunque, semmai l’avvocato dovesse agire in giudizio contro il proprio cliente che non gli ha pagato il compenso notificandogli un decreto ingiuntivo, questi potrebbe fare opposizione: si instaurerà così un normale giudizio nel corso del quale spetterà al giudice fissare l’ammontare della parcella tenendo appunto conto del DM 55/2014.

Ma l’avvocato è libero di chiedere quanto vuole?

Oggi l’avvocato è libero di chiedere quanto vuole: non ha più i vincoli delle parcelle professionali che esistevano un tempo. Chiaramente, resta sempre necessario che vi sia l’accordo tra le parti e che tale accordo trovi forma in un documento scritto.

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Che succede se l’avvocato aveva promesso di svolgere l’attività gratis?

Nel caso di contestazioni, spetta al cliente dimostrare l’esistenza dell’accordo sulla gratuità della prestazione o di un compenso inferiore rispetto a quella che deriverebbe dall’applicazione dei parametri forensi.

Pertanto, ha concluso la Cassazione, deve essere ribadito il principio secondo cui l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità.

Il principio sancito dalla Cassazione

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha così sentenziato: «Gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alle tariffe professionali quando il diverso accordo con il cliente è solo verbale. Non basta, pertanto, il saldo di una fattura con la causale “compenso totale” per escludere il maggior credito del legale dal momento che il patto in deroga deve risultare da un atto scritto».

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