Clausola officina convenzionata con l’assicurazione: è legittima?

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Autore: Raffaella Mari

30 ottobre 2023

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

A seguito di un incidente può l’assicurazione ridurre l’indennizzo quando l’auto è riparata in un’officina non convenzionata.

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Quando la tua auto subisce un danno, la scelta dell’officina dove farla riparare può avere importanti conseguenze sul rimborso assicurativo. Molti guidatori scoprono, solo in questo momento, la presenza, all’interno della polizza RC auto, della clausola che prevede una riduzione dell’indennizzo se l’auto è riparata in un’officina non convenzionata con l’assicurazione. Un comportamento del genere da parte della compagnia sarebbe lecito? E si può ritenere valido un contratto di tale tipo? A stabilire se è legittima la clausola “officina convenzionata”

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è stata più volte la Cassazione (da ultimo con ordinanza n. 23415/2022). Vediamo qual è l’orientamento dei giudici in materia.

Sono obbligato a portare l’auto in un’officina convenzionata con l’assicurazione?

No, non sei obbligato. Tuttavia, se scegli un’officina non convenzionata, potresti ricevere un indennizzo inferiore. La Cassazione ha stabilito che l’inserimento della clausola “officina convenzionata” all’interno i una polizza assicurativa è lecito. Detta clausola poi non può ritenersi “

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vessatoria” e pertanto non necessita di una seconda firma. È sufficiente aver firmato il prospetto di polizza che include queste condizioni nel fascicolo informativo.

Che cos’è la rimozione diretta?

La “rimozione diretta” si riferisce alla possibilità per l’assicuratore di riparare direttamente il veicolo danneggiato, piuttosto che pagare un indennizzo in denaro. Questa pratica è considerata lecita e non determina un significativo squilibrio contrattuale. L’assicurato beneficia di uno sconto sul premio e non deve anticipare le spese per la riparazione.

Ecco le parole della Suprema Corte:

«Deve escludersi che siano soggette all’obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere, al posto del risarcimento per equivalente, l’obbligo, per l’assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata). La riparazione costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la

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restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell’interesse leso».

La scelta tra riparazione specifica e risarcimento in denaro spetta a chi?

Secondo la buona fede contrattuale, spetta all’assicurato scegliere tra risarcimento in forma specifica (ossia far riparare il veicolo) o risarcimento per equivalente (ossia con il pagamento di una somma di denaro). Tuttavia se l’assicurazione offre la riparazione, rifiutare questa opzione senza un motivo valido potrebbe essere considerato contrario alla buona fede, perché impedisce all’assicuratore di ottenere un risultato utile senza gravi sacrifici per il cliente.

Cosa succede se non rispetto la clausola di officina convenzionata?

Se decidi di riparare l’auto in un’officina non convenzionata, l’assicurazione può legalmente

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ridurre l’indennizzo, ma non anche negartelo completamente. E verosimilmente la riduzione sarà pari alla differenza tra il prezzo da te pagato e il sacrificio economico che avrebbe subito la compagnia se avessi portato l’auto da un meccanico convenzionato.

Ciò significa che, seppur non sia obbligatorio scegliere una delle officine convenzionate, fare altrimenti potrebbe comportare un rimborso inferiore rispetto alle spese sostenute.

Quali sono le conseguenze pratiche di questa decisione?

Le implicazioni pratiche includono la necessità per gli assicurati di valutare attentamente dove riparare il proprio veicolo in caso di danni conseguenti a incidente stradale. Scegliere un’officina convenzionata può garantire una copertura completa dell’indennizzo, mentre optare per un’officina di fiducia non convenzionata potrebbe comportare un rimborso inferiore alle spese effettive.

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I precedenti della giurisprudenza di Cassazione sulla clausola Rfs

Quanto alla giurisprudenza, la Cassazione (n.11757/2018) ha ben chiarito come la clausola di risarcimento in forma specifica (Rfs), ossia a mezzo di officina convenzionata, contenuta in una polizza della Rc auto «non costituisce una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore ai sensi dell’articolo 1341 del Codice civile, in quanto delimitativa dell’oggetto, né una clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del Codice del consumo, in quanto il contraente, al momento della stipula del contratto, non fa altro che assumere una libera scelta in virtù della quale egli ottiene i vantaggi descritti in polizza».

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Il Tribunale di Milano (ord. n. 4940/2021) ha precisato che «la clausola in questione fonda la propria legittimità sul principio posto dall’articolo 2058 del Codice civile che disciplina in termini generali il risarcimento in forma specifica come strumento aggiuntivo di favore per il danneggiato. Ne consegue che, fermo il diritto del danneggiato di rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia alle condizioni previste dal comma 11-bis dell’articolo 148 del Codice delle assicurazioni, nulla vieta al contraente della polizza Rc auto di rinunziare preventivamente a tale opzione ed impegnarsi ad avvalersi ora per allora e dietro riconoscimento di uno sconto della rete fiduciaria della compagnia in caso di indennizzo diretto».

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