Qual è il salario minimo in Italia?
Se lo stipendio è insufficiente a garantire un’esistenza dignitosa e non è proporzionato al lavoro svolto, il giudice può disapplicare il CCNL e ridefinire l’ammontare della paga.
La questione del salario minimo è un tema assai dibattuto, ma anche complesso e sfaccettato. L’Italia non possiede una legge specifica che stabilisce un salario minimo valido per tutti i lavori. La determinazione dello stipendio minimo è, invece, affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), attraverso i quali sindacati e associazioni rappresentative dei datori di lavoro negoziano le condizioni di lavoro, inclusa la retribuzione.
Alla luce di ciò, vediamo qual è il salario minimo in Italia
Indice
C’è una legge sul salario minimo in Italia?
In Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, non esiste una legge specifica che definisca qual è il salario minimo.
Il legislatore ha preferito attribuire il potere di definire il salario minimo ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), dando ai sindacati maggiormente rappresentativi il potere di rappresentare i dipendenti e concordare con le associazioni rappresentative dei datori di lavoro il salario minimo.
Pertanto ogni CCNL stabilisce un salario minimo diverso a seconda della categoria lavorativa, mansioni, livello contrattuale, offrendo così un approccio più personalizzato alla remunerazione.
Cosa succede se un dipendente contesta la busta paga?
Davanti a un dipendente che ritiene inadeguato il proprio salario, il giudice può disapplicare il CCNL se giudica che la retribuzione violi i principi di proporzione e sufficienza, come definiti dall’articolo 36 della Costituzione Italiana. Tale norma stabilisce infatti che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa».
Adeguatezza del salario: le indicazioni della Cassazione
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che, anche in presenza di un accordo collettivo, è compito del giudice valutare la congruità del salario minimo (Cass. sent. nn. 27711 e 27769 del 2 ottobre 2023; sent. nn. 28320, 28321, 28323 del 10 ottobre 2023).
Tale valutazione si basa su un approccio costituzionalmente orientato, che tenga conto delle esigenze di vita dignitosa e non solo della soglia di povertà.
Il cuore di questa valutazione giuridica è l’articolo 36 della Costituzione. Tale norma impone il rispetto di due diritti:
- il diritto a una retribuzione «proporzionata» ossia tale da garantire al lavoratore una ragionevole commisurazione tra quantità e qualità del lavoro svolto e misura del corrispettivo;
- il diritto a una retribuzione «sufficiente» ossia in grado di essere non inferiore agli standard minimi necessari per vivere in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, tali da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un ragionevole livello di dignità e di libertà nel contesto sociale.
La stessa Unione Europea, con la direttiva sui salari adeguati (n. 2022/2041), ha esortato gli Stati Membri a garantire al lavoratore non solo il soddisfacimento di meri bisogni essenziali (quali cibo, alloggio, e così via) ma anche la legittima partecipazione ad attività culturali, educative e sociali.
Come si stabilisce quando un salario è sufficiente?
L’aspetto più cruciale, in assenza di esplicite indicazioni legislative, è stabilire quando un salario può dirsi proporzionato e sufficiente. La Cassazione ha detto che, ai fini della determinazione della retribuzione minima si può far riferimento a diversi parametri quali:
- la soglia di povertà assoluta calcolata annualmente dall’Istat in ragione di un paniere di beni e servizi essenziali per il sostentamento;
- l’importo della Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione;
- l’importo dell’abolito Reddito di cittadinanza.
Si tratta di parametri che il CCNL non può mai derogare, andando a prevedere salari più bassi di tali importi.
Tuttavia il giudice, una volta accertato che il salario previsto dal CCNL è inferiore a tali soglie minime, deve ridefinirlo. A quali parametri deve attenersi? Secondo la Cassazione, bisogna avere a riferimento i contratti collettivi di altre categorie contrattuali svolgenti mansioni simili.
La direttiva Ue stabilisce parametri per l’adeguamento del salario minimo, come la valutazione del potere d’acquisto e il confronto con il livello generale dei salari. Questi criteri mirano a garantire un salario che rifletta non solo il costo della vita, ma anche la distribuzione equa delle retribuzioni all’interno di una società.
Cosa deve fare il dipendente per ottenere il salario minimo?
Se il dipendente ritiene che il proprio stipendio sia inadeguato, può far richiesta di integrazione al datore di lavoro con una diffida. Se la diffida viene ignorata o respinta, l’interessato può
L’azione giudiziaria può essere promossa fino a 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta per licenziamento o dimissioni volontarie.
Salario minimo: il giudice può discostarsi dal contratto collettivo?
Cassazione civile, sez. lavoro, 2 ottobre 2023 n. 27711 e n. 27769
Se il salario stabilito nel contratto collettivo non rispetta i criteri di “proporzionalità” e “sufficienza” previsti dall’articolo 36 della Costituzione, il giudice può decidere di non seguirlo. In questi casi, può considerare i salari di altri contratti simili o usare dati economici e statistiche, come suggerito dalla direttiva UE 2022/2041.
«Il giudice deve fare riferimento innanzitutto alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può tuttavia motivatamente discostarsi, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’articolo 36 della Costituzione. Per la determinazione del giusto salario minimo il giudice può usare come parametro la retribuzione stabilita in altri contratti collettivi di settori affini e può fare altresì riferimento a indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva Ue 2022/2041 del 19 ottobre 2022».
Salario minimo: prevale sempre la Costituzione
Cassazione civile, sez. lavoro, 10 ottobre 2023 n. 28320, 28321, 28323
Limitare i principi dell’articolo 36 della Costituzione (proporzionalità e sufficienza del salario) solo ai lavori non coperti da contratto collettivo è errato. Questi principi devono essere applicati sempre, anche quando il salario è deciso tramite contratto collettivo.
«Restringere la portata precettiva dell’articolo 36 della Costituzione ai soli rapporti di lavoro non tutelati da contratto collettivo è un’interpretazione non condivisibile, perché non giustificata dal dato normativo. Anzi, la verifica del giudice si impone proprio qualora risulti che il trattamento economico previsto dalle parti sociali nel contratto collettivo non risponda ai principi di dignità e libertà connessi alla definizione di retribuzione proporzionata e sufficiente data dalla Costituzione
Il salario indicato nel CCNL si presume adeguato
Tribunale di Catania, sez. lavoro, 21 luglio 2023
Il salario previsto da un contratto collettivo (CCNL) è solo un punto di partenza per stabilire se sia adeguato o meno. Il giudice non deve basarsi solo sul CCNL, ma deve anche considerare l’articolo 36 della Costituzione per decidere se il salario è veramente adeguato.
«Nel rapporto di lavoro la retribuzione prevista dal Ccnl acquista un valore di mera «presunzione di adeguatezza» ai principi di proporzionalità e sufficienza. Ne consegue che ai fini dell’accertamento da parte del giudice dell’adeguatezza di una determinata retribuzione non può farsi riferimento solo al Ccnl, in quanto l’eventuale inadeguatezza del salario minimo può essere accertata solo attraverso i criteri stabiliti dall’articolo 36 della Costituzione, che è esterno rispetto al contratto
Parametri esterni per il calcolo del salario minimo
Tribunale di Bari, sezione lavoro, 13 ottobre 2023
Per capire se un salario è adeguato, il giudice può guardare anche ad altri contratti simili e ad altri dati importanti come il livello di povertà assoluta e il reddito di cittadinanza. Questi elementi aiutano a stabilire se il salario rispetta i criteri di “sufficienza” definiti nell’articolo 36 della Costituzione.
«L’ampliamento del panorama dei possibili indici da utilizzare per verificare l’adeguatezza della retribuzione rispetto all’articolo 36 della Costituzione include, in primo luogo, l’analisi della retribuzione prevista per mansioni analoghe da altri Ccnl, e, in seconda battuta, il confronto con altri parametri esterni, tra cui il tasso di soglia di povertà assoluta Istat nonché il reddito di cittadinanza, che rappresenta un valore monetario scelto dal legislatore con la chiara intenzione di stabilire il discrimine tra reddito sufficiente e insufficiente per le esigenze fondamentali della vita
La valutazione del giudice
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 21 febbraio 2023
Quando il giudice deve decidere se il salario previsto da un contratto collettivo è sufficiente secondo l’articolo 36 della Costituzione, deve agire con molta attenzione e motivare bene la sua decisione. È importante perché valutare un salario di un contratto collettivo richiede di considerare molti fattori, come le necessità economiche e le decisioni prese dai sindacati e dai datori di lavoro durante le trattative del contratto.
«Ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro risulti inferiore alla soglia minima di sufficienza in base all’articolo 36 della Costituzione, il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri costituzionalmente garantiti, con valutazione discrezionale. Ove però la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto a usare tale discrezionalità con la massima prudenza, cura e attenzione e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche, politiche e sindacali sottese all’intero assetto degli interessi concordato dalle parti sociali nel confronto che porta alla stipulazione del contratto collettivo».