Multe: tutti i termini aggiornati per la notifica, il ricorso e le altre comunicazioni

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Violazioni del codice della strada e contravvenzioni: tutti i termini per impugnare, contestare e comunicare i dati del conducente.

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Ecco tutti i termini che bisogna sapere in materia di multe stradali:

1. La multa stradale deve essere notificata al trasgressore (o presunto tale dall’Autorità) entro 90 giorni dalla data dell’infrazione (360 se risiede all’estero);

2. Se invece la multa è stata contestata immediatamente al conducente/trasgressore, l’Amministrazione ha 100 giorni per la notifica al proprietario/responsabile in solido;

3. Nei 60 giorni dalla comunicazione della contravvenzione il conducente deve fornire i dati dell’effettivo conducente, solo se ciò gli viene richiesto nel verbale medesimo.

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4. Il Prefetto ha 210 giorni per pronunciarsi sul ricorso presentato a lui con deposito in Prefettura o invio a mezzo raccomandata (in particolare, entro 30 giorni deve inviare la richiesta all’Organo accertatore; entro 60 giorni deve effettuare l’istruttoria; entro 120 giorni deve emanare il provvedimento). Ma se il ricorso è stato presentato dall’Organo elevatore la multa, il Prefetto gode di soli 180 giorni;

4. Il Prefetto ha 90 giorni per comunicare l’esito del ricorso (360 giorni in caso di residenza all’estero);

5. La cartella esattoriale, in caso di mancato pagamento della multa, va notificata entro 5 anni dalla notifica della contravvenzione;

6. Entro 5 giorni dalla comunicazione della contravvenzione, il trasgressore può effettuare il pagamento super-ridotto, con decurtazione del 30% della contravvenzione.

7. Entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale, il trasgressore può decidere se

a) effettuare il pagamento in misura ridotta (diversamente, scatteranno le more);

b) fare ricorso al giudice di pace

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8. Entro 60 giorni dalla comunicazione del verbale, il trasgressore può fare ricorso al Prefetto;

9. In caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, il trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica della reiezione, può presentare ricorso al Giudice di Pace, sempre che non ritenga di dover pagare quanto ingiunto.

Ricordiamo che, a seguito di una recente sentenza della Cassazione, attualmente non solo il Prefetto, ma anche il Giudice di Pace può, in caso di rigetto del ricorso, aumentare – purché entro il massimo edittale – la multa comminata dall’Agente accertatore.

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