Incidente con animale selvatico: chi risarcisce i danni?
Analisi delle responsabilità e dei risarcimenti in incidenti stradali con animali selvatici come caprioli, cinghiali, daini, stambecchi: il cambio di rotta della Cassazione.
Gli incidenti stradali con animali selvatici sono eventi non rari in Italia, ma spesso sorgono dubbi su chi debba risarcire i danni all’auto e, in caso di feriti, al conducente e ai passeggeri trasportati. Una recente sentenza della Cassazione ha fornito chiarimenti significativi in merito, sottolineando come, in determinate circostanze, si possa ascrivere l’integrale responsabilità in capo alle Regioni.
La pronuncia è di estrema importanza perché segna un netto cambio di rotta rispetto al passato. Il precedente orientamento infatti rimetteva alla normativa locale l’identificazione dell’ente responsabile. Detto ciò, vediamo oggi
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Chi è responsabile in caso di incidente con un animale selvatico?
La Cassazione, con la sentenza n. 31330/23, ha stabilito che, in caso di incidente con un animale selvatico non causato da negligenza dell’automobilista, è la Regione a dover risarcire il danno. Questo principio si fonda sull’obbligo delle Regioni di gestire e controllare la fauna selvatica, evitando che possa causare danni a terzi.
Chiaramente il titolare dell’auto dovrà dar dimostrazione dell’evento e del rapporto di causa-effetto. Quindi non basta la dimostrazione dell’incidente stradale ma anche del fatto che questo è stato causato dal repentino e imprevedibile attraversamento della strada da parte di un animale selvatico.
Qual è la difesa della Regione?
La Regione potrà difendersi dimostrando che l’incidente si è verificato per «caso fortuito» ossia per una condotta imprudente del conducente come, ad esempio, l’eccesso di velocità, specie in caso di tratti di strada curvilinei. Ciò infatti rende difficile l’avvistamento dell’ostacolo e la frenata.
Cosa è accaduto nel caso giudiziario di Ascoli Piceno?
Un automobilista ha convenuto la Regione Marche dopo aver subito un incidente con un capriolo. La sua auto aveva riportato danni per 1.100 euro. Il giudice di pace di Ascoli Piceno, con sentenza n. 332 del 14 agosto 2019, ha riconosciuto la responsabilità della Regione, osservando che non erano state adottate misure preventive come segnaletica o recinzioni, e che il piano di abbattimento dei caprioli non era stato eseguito.
In secondo grado, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 554 del 24 settembre 2020, ha però accolto l’appello della Regione Marche, rigettando la richiesta di risarcimento del cittadino. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata dimostrata una carenza di abbattimenti da parte della Regione e che la mancanza di misure preventive fosse imputabile all’ente proprietario della strada, in questo caso la Provincia.
Come ha risolto la Cassazione la questione?
L’automobilista ha fatto ricorso in Cassazione, facendo leva sull’articolo 2052 del Codice Civile, che riguarda il danno cagionato da animali (la norma afferma «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito»).
La Cassazione ha accolto il ricorso, sostenendo che la Regione non aveva fornito prove sufficienti di un caso fortuito per escludere la sua responsabilità.
La Regione, infatti, può essere chiamata a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica ai sensi dell’articolo 2052 del Codice civile. Questo principio è già stato ripetutamente affermato da questa Corte, e “non convincono in senso contrario gli argomenti spesi dall’amministrazione controricorrente”.
La sentenza ha anche evidenziato che, negli ultimi dieci anni, gli incidenti con fauna selvatica hanno causato molte vittime, sottolineando l’importanza di interpretare la legge a favore della tutela della vita e della salute.
Tra il 2012 e il 2022 la fauna selvatica ha provocato 1.736 sinistri, i quali hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1.961: in pratica, un morto o un ferito ogni 41 ore. Sicché, anche ad ammettere che la lettera dell’articolo 2052 del cod. civ. possa dirsi ambigua, proprio per questa ragione deve essere preferita l’interpretazione che privilegi la tutela dei diritti fondamentali alla vita ed alla salute, prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto o interesse. In conclusione è stato accolto il ricorso del cittadino.
In conclusione, questa sentenza chiarisce che le Regioni possono essere ritenute responsabili per i danni causati da animali selvatici su strade pubbliche, a meno che non dimostrino l’impossibilità di prevenire tali incidenti. Questo principio rafforza la protezione dei diritti dei cittadini e sottolinea l’importanza di una gestione efficace della fauna selvatica.