Quando è legale lo spray al peperoncino?

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Autore: Redazione

22 novembre 2023

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Si può usare lo spray urticante per la legittima difesa? Quando il suo utilizzo è illecito?

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Lo spray al peperoncino è un oggetto di comune utilizzo per la difesa personale, ma se non impiegato correttamente può essere considerato un’arma anche se rispettoso dei limiti imposti dal decreto ministeriale che fissa il livello soglia della sostanza urticante.

In questo articolo vedremo quando è legale lo spray al peperoncino. Lo faremo tenendo conto di una recente sentenza della Cassazione, la n. 45868/2023 del 14 novembre 2023. Ci soffermeremo sulle caratteristiche tecniche che deve avere la bomboletta per poter essere portata in giro e quando invece l’utilizzo della stessa integra un reato. Ma procediamo con ordine.

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Quando lo spray al peperoncino è legale?

Lo spray al peperoncino può essere usato come strumento di autodifesa personale, e quindi trasportato senza bisogno di porto d’armi o di altre autorizzazioni, solo se rispetta le caratteristiche indicate dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 103/2011 e in particolare:

Tali requisiti devono essere riportati sull’

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etichetta della bomboletta con l’apposita indicazione del rispetto del DM 103/2011. Proprio per evitare rischi tale spray può essere acquistato anche presso alcune farmacie.

Ma che succede se lo spray al peperoncino supera i limiti di sostanza urticante appena indicati? In tal caso viene considerato un’arma vera e propria, al pari di una pistola o un coltello: con la conseguenza che la sua detenzione è illegittima senza porto d’armi e può costare una condanna penale per il reato di «porto abusivo d’armi».

Come deve essere usato lo spray al peperoncino?

Anche quando rispetta i requisiti appena visti, lo spray al peperoncino può essere usato solo per la legittima difesa

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e mai per l’attacco.

Affinché sussistano le condizioni della legittima difesa è necessario che:

Se non vengono rispettate tali condizioni, l’uso dello spray può comportare una incriminazione per il reato di lesioni.

In questi casi, si può applicare l’aggravante dell’uso dell’arma o di sostanza corrosiva prevista dall’articolo 585 comma 2 del codice penale anche se lo spray rispetta gli standard del decreto ministeriale. Difatti tale normativa pone solo una presunzione di inoffensività dello spray che può tuttavia sempre essere superata con la prova contraria: prova cioè di un utilizzo illecito e contrario alle sue finalità.

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Dunque, chi usa inappropriatamente lo spray al peperoncino – come nel caso di chi attacchi per primo – risponde del reato di lesioni aggravato dall’uso dell’arma impropria costituita appunto dalla bomboletta urticante.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se lo spray al peperoncino è legalmente detenuto per autodifesa, esso diventa un’arma impropria se utilizzato per commettere un reato. Ciò avviene quando lo spray è impiegato in modo offensivo, anziché difensivo. Difatti, l’uso dello spray in modo lesivo supera la presunzione di “inoffensività” prevista dal decreto. Si pensi al caso di un soggetto che, volendo attaccare un altro, lo faccia con lo spray al peperoncino o a una donna che, volendo allontanare un uomo molesto ma non pericolo, faccia uso della bomboletta senza alcun motivo.

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Come valuta il giudice l’uso dello spray al peperoncino?

Il giudice deve valutare l’uso dello spray in concreto, considerando le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato utilizzato. L’interpretazione del magistrato si deve focalizzare sull’attitudine funzionale dello strumento all’offesa, indipendentemente dalla sua classificazione legale come arma.

Conclusioni

In altre parole, pur nel rispetto degli indicatori imposti dal decreto ministeriale, l’utilizzo dello spray diventa illegittimo quando viene meno la sua utilità difensiva (Cass., Sez. II, 14.03.2023, n. 14608, Simeone, in CED Cass., n. 284404).

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la detenzione della bomboletta al peperoncino – astrattamente legittima perché ossequiosa dei parametri di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 103/2011 – ha perso la sua destinazione finalistica (deputata all’autodifesa del soggetto che la possiede), trasformandosi in uno strumento idoneo a commettere un reato (c.d. arma impropria).

Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 585, comma 2, c.p., la sentenza in commento ha evidenziato come il porto di un oggetto – seppur aprioristicamente legittimo – finisce per assumere la connotazione di arma impropria, quando lo stesso venga utilizzato per una condotta offensiva (Cass., Sez. V, 2.05, 2019, n. 26059, in CED Cass., n. 276132).

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