Il testimone minorenne può mentire?

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Autore: Mariano Acquaviva

06 gennaio 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Il testimone che non ha ancora compiuto i diciotto anni può essere condannato per il reato di falsa testimonianza?

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La testimonianza è la dichiarazione proveniente da una persona solitamente estranea alla vicenda processuale, resa al giudice su fatti che sono fondamentali ai fini della sentenza finale. La testimonianza è quindi un mezzo di prova a tutti gli effetti, come lo sono ad esempio i documenti, le fotografie e i filmati.

L’importanza della deposizione davanti al giudice deriva dalle conseguenze previste nel caso di mendacio: in questa ipotesi, infatti, si integra il reato di falsa testimonianza, punito con la reclusione fino a sei anni. È in questo contesto che si pone il seguente quesito:

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il testimone minorenne può mentire? Approfondiamo la questione.

I minorenni possono testimoniare?

Anche i minorenni possono testimoniare; per la legge, infatti, non c’è un limite d’età all’assunzione dell’ufficio di testimone.

Anzi, secondo la legge [1], il minore che ha compiuto 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, come ad esempio l’affidamento a uno dei genitori nell’ipotesi di

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separazione.

Secondo la legge, quindi, non ci sono limiti d’età per essere testimoni in un processo, civile o penale che sia.

Cos’è la falsa testimonianza?

La falsa testimonianza è il reato che commette chi, deponendo come testimone davanti a un giudice, viene meno all’obbligo di dire la verità, decidendo quindi consapevolmente di mentire oppure di tacere su circostanze importanti che gli vengono richieste. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni [2].

Il testimone minorenne può essere condannato per falsa testimonianza?

Secondo la legge, l’imputabilità che è alla base della responsabilità penale si acquista solamente al compimento del 14° anno di età [3].

Ciò significa che i

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minorenni rispondono dei loro reati, purché però abbiano almeno 14 anni.

Al di sotto di questa soglia, il giudice non può comminare alcuna pena all’imputato minorenne, potendo al più condannarlo a una misura di sicurezza (come ad esempio il collocamento in comunità, ex riformatorio giudiziario) nel caso in cui sia comprovata la sua pericolosità sociale.

Alla luce di ciò, è evidente che il testimone minorenne che non ha ancora compiuto 14 anni non possa essere condannato per il reato di falsa testimonianza, non essendo imputabile.

Non a caso, nel processo penale [4] è previsto che il teste minore degli anni quattordici nemmeno debba prestare giuramento, cioè non deve impegnarsi a dire la verità come fanno invece tutti gli altri testimoni.

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Se invece il testimone è minorenne ma ha compiuto i 14 anni, allora potrà essere processato ed eventualmente condannato per falsa testimonianza, se è emerso che abbia mentito durante la sua deposizione.

In questo caso, però, la pena deve essere diminuita, in ragione appunto della sua minore età [5].

Alla luce di quanto detto sinora possiamo così schematizzare:

Il giudice deve credere al testimone minorenne?

La testimonianza non è un

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mezzo di prova che vincola il giudice; ciò significa che il magistrato è libero di non credere alla deposizione del teste che ha dimostrato di non essere attendibile, ad esempio perché si è contraddetto più volte.

Quanto appena detto vale anche per il testimone minorenne, il cui racconto può anche non essere creduto dal giudice, soprattutto se, non avendo compiuto nemmeno i 14 anni, non ha prestato giuramento.

Secondo la Corte di Cassazione [6], la minore età di un teste non incide sulla sua capacità a testimoniare, bensì sulla valutazione della testimonianza resa e, quindi, sull’attendibilità di essa.

Il giudice non è pertanto vincolato a credere al testimone minorenne, la cui deposizione potrebbe essere non solo falsa ma anche viziata dall’immaturità di chi la rende.

La discrezionalità con cui il giudice può valutare l’attendibilità di una testimonianza consente, tra le altre cose, di “disinnescare” le dichiarazioni false che, a causa della minore età del teste, non possono essere punite in sede penale.

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