Incidente stradale: che valore ha il CID?
Approfondimento sul valore legale del CID e sulla sua efficacia di fronte a testimonianze contrastanti.
Il CID, o constatazione amichevole di incidente, è un documento che, in caso di incidente stradale, accelera la pratica di risarcimento dimezzandone i tempi. La sua compilazione presuppone l’accordo tra le parti sulla responsabilità per il sinistro. Tuttavia, proprio per evitare che tale accordo possa risolversi in una truffa ai danni dell’assicurazione, la legge stabilisce dei limiti all’efficacia del modulo. In questo articolo, alla luce delle più recenti sentenze emesse dalla giurisprudenza, vedremo che valore ha il CID in caso di incidente stradale. Scopriremo che esso non vincola né l’assicurazione, né il giudice eventualmente chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno. Ma procediamo con ordine.
Indice
La presunzione di veridicità del CID
Quanto dichiarato nel CID dai conducenti coinvolti nell’incidente si presume vero, salvo prova contraria. A fornire tale prova deve essere la controparte chiamata a risarcire il danno, ossia l’assicurazione.
Si legga ad esempio la sentenza n. 1503/2023 del Tribunale di Torre Annunziata secondo cui il CID fornisce solo una presunzione di prova. In altri termini, «il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale sottoscritto da entrambi i conducenti e completo in ogni sua parte – compresa la data – genera una presunzione “relativa”, valevole nei confronti dell’assicuratore, superabile con prova contraria»
In sostanza il C.A.I. a doppia firma, portato a conoscenza della compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione di verità superabile solo fornendo una prova contraria. Se, invece, il modulo C.A.I. è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore a giudizio già in corso, nei suoi confronti le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Trib. Vibo Valentia, sent. n. 458/2021).
Il CID vincola l’assicurazione?
L’assicurazione dunque ben può discostarsi dalla ricostruzione del sinistro fatta dagli automobilisti nel modulo di constatazione amichevole a patto che dimostri le ragioni per cui essa non può ritenersi attendibile. E tali prove possono essere di qualsiasi tipo come, ad esempio, la perizia di un tecnico che evidenzi l’incompatibilità dei danni con la dinamica descritta o con la posizione dei mezzi all’esito dello scontro.
Il CID vincola il giudice?
Allo stesso modo, anche il giudice, nella causa di risarcimento, non è necessariamente vincolato alle dichiarazioni contenute del CID se le ritiene poco credibili. Secondo la sentenza n. 300/16 del Tribunale di Aosta, il magistrato potrebbe ritenere superato il CID dalle dichiarazioni dei testimoni. In particolare, se le testimonianze dimostrano chiaramente la responsabilità di una parte, quest’ultima non potrà ottenere un risarcimento, anche se il CID suggerisce diversamente.
Secondo il Tribunale di Napoli (sent. n. 1443/2023) la confessione nel CID non ha valore di piena prova e quindi deve essere valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. E il valore confessorio del modulo di constatazione amichevole va valutato sulla base di una ricostruzione complessiva dei fatti operata dal magistrato con l’ausilio di tutti gli argomenti di prova a sua disposizione.
Il CID vincola chi lo firma?
Come chiarito dal Tribunale di Velletri (sent. n. 22274/2022), l’efficacia del CID rispetto alle parti che lo hanno sottoscritto va così differenziata:
- per la parte danneggiata e per l’assicurazione, la dichiarazione nel CID è liberamente valutabile dal giudice;
- per il conducente-non proprietario dell’auto, il CID ha valore di piena prova.
Che succede se il CID è firmato da un solo conducente?
I conducenti dei veicoli a motore devono denunciare il sinistro alla propria assicurazione avvalendosi dell’apposito modulo c.i.d.; qualora tale modulo sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, opera una presunzione – salva prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione – in merito al fatto che il sinistro si sia verificato proprio nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Dunque nessuna norma impone la doppia firma del modulo, ma se presente, opera la presunzione in merito alla verificazione del sinistro. Ne consegue che la mancanza di firma del modulo da parte di entrambi i conducenti determina solo l’inoperatività della detta presunzione, con conseguente onere probatorio pieno a carico del danneggiato.