Con la 104 si può usufruire dei due anni di congedo?
Il congedo straordinario e i tre giorni di permesso retribuito previsti dalla legge 104 per l’assistenza ai disabili sono tra loro compatibili?
L’assistenza a persone con disabilità grave comporta spesso la necessità di congedi e permessi lavorativi. Recentemente, l’INPS ha fornito chiarimenti importanti sulla compatibilità tra congedo straordinario e i permessi previsti dalla legge 104/1992. In particolare, con il messaggio 4143/2023 a integrazione delle istruzioni contenute nella circolare 39/2023 pubblicata a fronte delle novità introdotte dal decreto legislativo 105/2022, l’Ente di previdenza a risposto alla seguente domanda: con la 104 si può usufruire anche dei due anni di congedo?
Indice
In cosa consiste il congedo straordinario e chi può fruirne?
Il congedo straordinario, regolato dall’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, è un periodo di assenza dal lavoro di massimo due anni, non retribuito, concesso per assistere un parente o affine convivente con disabilità grave. Questo congedo può essere riconosciuto a una sola persona, ad eccezione dei genitori del disabile.
Un figlio non convivente con un genitore disabile ha diritto al congedo straordinario solo se non ci sono altri familiari (coniuge, altri figli, fratelli, sorelle o parenti e affini entro il terzo grado) che convivano con il disabile. Questo significa che il diritto al congedo per il figlio non convivente è subordinato all’assenza di altri familiari in grado di fornire l’assistenza necessaria.
Per fruire del congedo straordinario, il figlio non convivente deve trasferire la propria residenza presso il domicilio del familiare disabile da assistere. Questo requisito dimostra un impegno diretto e continuativo nell’assistenza del familiare disabile, soddisfacendo così le condizioni per l’accesso al congedo.
Cosa stabilisce l’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 sui permessi?
I permessi previsti da questo articolo consentono a più lavoratori di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese al fine di assistere la stessa persona disabile. Questi permessi sono retribuiti.
Come si combinano congedo straordinario e permessi della legge 104/1992?
Secondo l’INPS, il congedo straordinario e i permessi giornalieri possono coesistere. Significa che un lavoratore può fruire del congedo straordinario mentre altri lavoratori possono utilizzare i permessi giornalieri per la stessa persona.
Con il decreto legislativo 105/2022, è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” per i permessi della legge 104/1992, permettendo a più lavoratori di beneficiare dei permessi per assistere lo stesso disabile grave.
È possibile fruire contemporaneamente di congedo straordinario e permessi giornalieri?
Sì, è possibile autorizzare sia il congedo straordinario per un lavoratore sia i permessi per altri lavoratori. Tuttavia, non possono essere fruiti nelle stesse giornate per assistere la stessa persona. Dunque, seppur autorizzati in contemporanea, sono alternativi tra loro.
Come applicherà l’INPS queste nuove disposizioni?
Le sedi territoriali dell’INPS applicheranno le nuove disposizioni anche ai provvedimenti già adottati e alle richieste in sospeso, riguardanti rapporti non esauriti o non oggetto di sentenze definitive.