Cosa succede alle ferie se mi licenzio?

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Autore: Angelo Greco

29 novembre 2023

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Chi si dimette perde le ferie non godute o ha diritto al pagamento?

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Il dipendente non può mai rinunciare alle ferie: si tratta cioè di un diritto “indisponibile”. Neanche dietro pagamento il lavoratore potrebbe abdicare al riposo annuale che gli riconosce l’articolo 36 della Costituzione. Ma che succede se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno, quando ancora il dipendente ha delle ferie arretrate e non godute? Non poche volte, il dipendente che decide di dimettersi si chiede: cosa succede alle ferie se mi licenzio? Ecco cosa dicono a riguardo la legge e la giurisprudenza.

Quanto mi spetta di ferie?

Salvo che il contratto collettivo nazionale preveda un trattamento più favorevole, ogni dipendente ha diritto ad almeno

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4 settimane all’anno di ferie. Di queste, due settimane devono essere necessariamente godute nell’anno in cui sono maturate e possibilmente in via continuativa (ossia non frazionate). Invece le altre due settimane possono essere godute nell’arco dei 18 mesi successivi all’anno in cui le ferie sono maturate.

Si può rinunciare alle ferie in cambio di uno stipendio più alto?

Il diritto alle ferie non può essere oggetto di trattativa. Sicché il datore di lavoro e il dipendente non possono accordarsi per una riduzione o una rinuncia alle ferie in cambio di un indennizzo o di una maggiorazione dello stipendio. Un patto di questo tipo è nullo e implicherebbe delle gravi responsabilità in capo all’azienda. Nel caso in cui un datore di lavoro

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neghi le ferie retribuite previste dalla legge, il lavoratore deve rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro. Le autorità accerteranno la violazione e applicheranno le sanzioni al datore di lavoro

Che succede alle ferie non godute quando un lavoratore si dimette?

L’unico caso in cui il diritto alle ferie può essere “monetizzato” è quando il rapporto di lavoro cessa in corso dell’anno, prima che le ferie già maturate siano godute.

Se è il datore di lavoro a licenziare il dipendente, questi lo può prima obbligare a prendere le ferie, pagandogli regolarmente lo stipendio per poi risolvere il rapporto di lavoro.

Se invece è il dipendente a dimettersi, il datore è tenuto a pagargli

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un’indennità per le ferie non godute. Questo diritto è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 32807 del 27.11.2023.

Le dimissioni volontarie del lavoratore non possono configurare un’ipotesi automatica di rinuncia all’indennità sostitutiva per ferie non godute.

Il diritto a tale indennità si prescrive, secondo la Cassazione, dopo 10 anni. Per cui il dipendente, prima di tale termine, deve esigere formalmente il pagamento dal datore di lavoro.

Cosa deve fare il datore di lavoro per non pagare l’indennità?

Il datore di lavoro può evitare il pagamento dell’indennità solo dimostrando di aver invitato il lavoratore a usufruire delle ferie. Questo invito deve essere, se necessario, formale e deve includere un avviso sulle conseguenze della mancata fruizione delle ferie.

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Dunque, il diritto alle ferie si perde solo se il datore di lavoro riesce a provare di aver agito con diligenza, informando il lavoratore in modo accurato e tempestivo sulle modalità di fruizione delle ferie.

Le dimissioni del lavoratore incidono sul diritto alle ferie non godute?

No, le dimissioni di per sé non implicano la rinuncia automatica all’indennità per le ferie non godute. La Corte ha chiarito che le dimissioni non possono essere interpretate come accettazione delle conseguenze dell’estinzione del rapporto di lavoro, inclusa la perdita delle ferie maturate.

La vicenda

Nel caso specifico analizzato dalla Cassazione (ordinanza n. 32807), è stato riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per un dirigente medico che aveva accumulato 157 giorni di ferie non goduti prima delle dimissioni. La Corte ha evidenziato che l’Asl non aveva fornito la prova di aver agito con la massima diligenza per consentire al lavoratore di usufruire delle ferie.

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