Universalità di beni mobili: cos'è?

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Autore: Mariano Acquaviva

08 gennaio 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Qual è la differenza tra universalità di fatto e di diritto? Come funziona la vendita e l’usucapione di più beni mobili aventi la stessa destinazione?

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Le cose che possono formare oggetto di diritti sono chiamati “beni”. Questi possono essere sia materiali che immateriali: si pensi, ad esempio, alle opere dell’ingegno (romanzi, composizioni musicali, ecc.) e alle invenzioni. All’interno dei beni materiali, la distinzione che è solita farsi è quella tra immobili e mobili: sono immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e ogni altra cosa che è, naturalmente o artificialmente, ancorata al suolo. Tutti gli altri beni sono “mobili”.

Non tutti sanno, però, che la legge opera anche un’altra distinzione, elencando tra le cose che possono formare oggetto di diritti anche le

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universalità di beni mobili. Di cosa si tratta? Scopriamolo.

Cosa sono le universalità di beni mobili?

Si definisce “universalità” una pluralità di beni mobili aventi un unico proprietario e una destinazione unitaria, cioè una funziona comune [1].

Costituiscono classici esempi di universalità di beni mobili i libri che costituiscono una biblioteca, i quadri che compongono una pinacoteca e le pecore che formano un gregge.

Universalità: quali sono i requisiti?

Gli elementi da considerare essenziali per l’esistenza di un’

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universalità sono:

Com’è considerata un’universalità?

L’universalità può essere considerata come un unico bene

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; da questo punto di vista, va evidenziato che è sufficiente un unico atto di vendita dell’universalità per trasferire tutti i beni che la compongono.

Chi vuole vendere la propria biblioteca composta di centinaia di libri può redigere un unico atto di compravendita, all’interno del quale saranno inclusi tutti i volumi da cui è composta.

Allo stesso tempo, però, l’universalità può essere considerata anche come più cose; i singoli beni che la compongono, infatti, non perdono la propria autonomia e possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Il proprietario di una biblioteca può decidere sia di vendere tutti i suoi libri con un’unica compravendita, sia di cedere solamente alcuni volumi che la compongono.

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In buona sostanza, quindi, l’universalità di cose può essere considerata in due modi, a seconda della volontà del proprietario:

Usucapione universalità di beni: come funziona?

A testimonianza della considerazione unitaria che la legge fa dell’universalità di beni, il codice civile stabilisce che l’usucapione di un’universalità di mobili si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.

In buona sostanza, per usucapire l’intera universalità di beni occorre il possesso continuato, pacifico e ininterrotto, previsto anche per gli

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immobili.

Il termine è di soli dieci anni nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo.

Cos’è l’universalità di diritto?

L’universalità di beni mobili di cui abbiamo parlato sinora è diversa dalla cosiddetta universalità di diritto, i cui esempi più importanti sono caratterizzati dall’azienda e dall’eredità.

L’universalità di diritto ha le seguenti caratteristiche:

In sintesi, quando l’universalità nasce per volere del proprietario (ad esempio, di chi ha raccolto i libri), si parla di universalità di fatto; invece, quando l’universalità è stabilita dalla legge si parla di universalità di diritto.

Esempio tipico di universalità di diritto è l’eredità che può essere costituita da una pluralità di rapporti giuridici e diritti su beni di qualsiasi tipo (mobili, immobili, debiti, crediti, ecc.), che la legge considera in maniera unitaria, identificandola come patrimonio del defunto o patrimonio ereditario.

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