Cosa dice la legge per i cani in condominio?

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Autore: Angelo Greco

28 giugno 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Regole e responsabilità su detenzione di animali negli appartamenti condominiali; limiti negli spazi comuni come ascensore, cortile e giardino.

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La convivenza di animali domestici negli spazi comuni dei condomini è una questione sempre più frequente. La riforma del condominio del 2012 ha introdotto importanti novità in merito, stabilendo che i regolamenti condominiali non possono vietare il possesso di animali domestici, a meno che non siano stati approvati all’unanimità. Tuttavia, ci sono delle responsabilità che ogni proprietario deve considerare. E questo vale ancor di più quando si tratta di animali di grosse dimensioni come i cani. Proprio su questi ultimi vogliamo soffermarci nel seguente articolo (fermo restando che le regole che forniremo valgono per qualsiasi altro tipo di animale). Porremo attenzione a

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cosa dice la legge per i cani in condominio, quali sono le responsabilità del proprietario, cosa succede se il cane abbaia e dà fastidio, in quali spazi quest’ultimo può circolare (ascensore, cortile, ecc.), quando è obbligatoria la museruola e cosa succede se si lascia, per molte ore, un cane solo in casa. Ma procediamo con ordine.

Esiste un diritto a detenere animali domestici?

Il diritto di detenere animali domestici in condominio è garantito dall’articolo 1138 del Codice civile, modificato dalla Legge 220/2012. Quest’ultima afferma che

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i regolamenti condominiali non possono proibire ai condomini di possedere o detenere animali domestici. L’unica eccezione riguarda i «regolamenti contrattuali», quelli cioè approvati all’unanimità. Tali sono i regolamenti votati in assemblea da tutti i condomini o quelli allegati ai singoli atti di compravendita e quindi accettati da tutti i condomini, seppur in momenti tra loro diversi, all’atto della stipula del rogito.

Affinché la limitazione possa avere efficacia anche nei confronti dei successivi condomini, deve essere annotata nei registri immobiliari. In alternativa è possibile allegare il regolamento contrattuale all’atto di compravendita, affinché l’acquirente sia consapevole della previsione contenuta nel regolamento stesso.

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Al di là di questa eccezione, nessun condominio può vietare a un condomino di detenere un cane, anche se di grandi dimensioni, all’interno del proprio appartamento.

Chi è in affitto può tenere un cane in casa?

Chi è in affitto deve innanzitutto rispettare il regolamento condominiale. Pertanto, se tale documento contiene il divieto di detenere un cane in casa (deve trattarsi, come detto, di un regolamento approvato all’unanimità), l’affittuario non può invocare eccezioni, anche se il locatore non lo aveva avvisato di ciò.

In ogni caso, il contratto di affitto può imporre limiti che il regolamento non contiene. Così il locatore può legittimamente proibire al conduttore di portare con sé un cane o un gatto. Non è tutto: se il conduttore non rispetta il regolamento perché, ad esempio, non impedisce che il cane abbai di notte dal balcone o sporchi le parti comuni, può essere sfrattato. Cerchiamo di chiarire meglio questo aspetto.

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Anche chi vive in affitto è tenuto a rispettare il regolamento di condominio, che consente la detenzione degli animali domestici negli alloggi a condizione che non danneggino le parti comuni né disturbino la quiete dei condòmini. Lo ha precisato il Tribunale di Bergamo con sentenza 975/2024, a seguito del caso di un inquilino che aveva sottoscritto un contratto di locazione impegnandosi a rispettare le clausole del regolamento di condominio tra cui quella che consentiva di tenere animali domestici nelle abitazioni purché non arrecassero danno o disturbo agli altri condòmini.

I cani tenuti dal locatario si rivelavano molesti. I condòmini si lagnavano degli incessanti latrati e delle deiezioni disseminate nelle aree comuni. Le stesse, si legge agli atti, tra l’altro, penetravano nelle maglie metalliche delle griglie di areazione (presenti nel giardino) e ricadevano nel corsello interrato delle rimesse condominiali. Inoltre, i cani oltrepassavano la recinzione della corte pertinenziale dell’alloggio locato per occupare le parti comuni dell’edificio e i giardini di proprietà esclusiva.

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Le forze dell’ordine erano state costrette a intervenire a causa di reiterate segnalazioni. L’assemblea condominiale deliberava che, in caso di mancata risoluzione di tale problematica, il condominio avrebbe adito l’autorità giudiziaria. Per evitare il nascere di controversie, i proprietari disdettavano il contratto locativo. Ciononostante il locatario non lasciava l’immobile, sicché la questione giungeva all’esame del Tribunale bergamasco. Il decidente dichiarava sciolto il contratto di affitto a causa del grave inadempimento in cui era incorso il locatario e lo condannava al rilascio dell’immobile.

Va ricordato che l’articolo 1138, comma 5, del Codice civile prescrive che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Resta comunque possibile disporne l’allontanamento in caso di disturbo reiterato e danni prodotti.

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Che fare se il cane abbaia e dà fastidio?

Nonostante il diritto alla detenzione, il proprietario deve rispettare le regole di convivenza condominiale. L’animale non deve disturbare gli altri condòmini o essere pericoloso per la salute e l’incolumità pubblica.

L’articolo 844 del codice civile vieta i rumori che superino la normale tollerabilità, da valutare in relazione alle circostanze di luogo e di orario. Tra tali rumori sono compresi anche i latrati dei cani.

Il cane ha sì il diritto di abbaiare, ma questo non può certo riversarsi in una molestia per i vicini. Sicché, il padrone deve fare di tutto per limitare i guaiti. Come? Eventualmente portando l’animale a un corso di addestramento. Ma soprattutto non farlo rimanere solo in casa per molto tempo, non innervosirlo con punizioni inutili, non privarlo del cibo, non lasciarlo fuori dal balcone. Comportamenti del genere, che potrebbero peraltro integrare il

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reato di maltrattamenti di animali, possono portare all’apertura di un procedimento penale per il reato di disturbo alla quiete pubblica nei confronti del proprietario. Ma ciò solo a condizione che l’abbaiare del cane sia percepibile da un numero ampio di persone (ad esempio tutti i condomini e/o quelli degli stabili vicini). Se invece il latrato viene avvertito solo da chi abita vicino all’appartamento dell’animale, si configura un semplice illecito civile per il quale è possibile agire dinanzi al tribunale, con un avvocato, per ottenere nei confronti del proprietario del quadrupede, un’interdittiva alla prosecuzione delle molestie acustiche (eventualmente accompagnata all’ordine di far frequentare al quadrupede dei corsi di addestramento) e il
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risarcimento del danno.

Nell’ambito del processo penale, il giudice può altresì autorizzare il sequestro della bestia se il padrone non è in grado di gestirlo o, per via del lavoro, è costretto a lasciarlo solo a lungo.

Quali limiti possono essere imposte sulla detenzione di cani in condominio?

Nelle aree comuni, come cortili o scale, è importante che il cane sia tenuto al guinzaglio, preferibilmente corto; in ascensore deve indossare la museruola se vi sono altri condomini. Inoltre, questi deve essere registrato all’anagrafe, avere un microchip e essere vaccinato.

Il padrone deve pulire lì dove l’animale sporca, anche se si tratta del semplice pelo.

Secondo il Tribunale di Brescia (sent. n. 2072/2024), sebbene il regolamento condominiale possa porre limiti più rigorosi all’uso delle parti comuni,

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non è legittimo un divieto generalizzato di utilizzazione delle parti comuni, ad esempio proibirne l’accesso agli animali domestici. La Legge 220/12 ha stabilito che non può essere vietato ai condomini di tenere animali domestici all’interno dei condomini, né può essere impedita la presenza di animali domestici all’interno quindi di cortili e giardini senza limitare indebitamente l’espressione del diritto di comproprietà. Solo un regolamento contrattuale potrebbe prevedere tale limite.

Il regolamento di condominio (anche se approvato a maggioranza) potrebbe tutt’al più vietare che il cane circoli da solo negli spazi comuni, come le scale, l’androne, il cortile o il giardino. Ma anche se ciò non dovesse essere previsto, i condomini possono sempre imporre al proprietario l’adozione delle dovute cautele per tutelare la sicurezza degli inquilini, specie dei più piccoli o di chi, per ragioni soggettive, teme la vicinanza del cane.

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Chi è responsabile per il cane?

Responsabile per le lesioni o i danni procurati dal cane è chi lo ha con sé. Che di norma è il proprietario, ma potrebbe anche essere un altro soggetto: il dog-sitter, il partner convivente, il figlio o il genitore dell’intestatario dell’animale. Chiunque ne ha quindi la disponibilità materiale porta con sé anche la responsabilità penale per le lesioni procurate dall’animale e l’obbligo di risarcire i danni fisici e morali alla vittima.

Per evitare la responsabilità penale, è fondamentale che il proprietario custodisca l’animale con le dovute cautele. La responsabilità civile viene esclusa se si dimostra il cosiddetto caso fortuito

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: un evento cioè imprevedibile e inevitabile, come la condotta di chi aizzi il cane, lo maltratti, lo minacci o semplicemente gli calpesti la coda.

Qual è la sanzione per chi non custodisce adeguatamente un animale pericoloso?

Secondo l’articolo 672 del Codice penale, chiunque non custodisca adeguatamente un animale pericoloso è soggetto a una sanzione amministrativa da 25 a 258 euro. Non si tratta più di un reato come lo era un tempo.

A ciò si aggiunge la sanzione penale per l’eventuale reato di lesioni.

Il cartello “Attenti al cane” esclude la responsabilità del proprietario?

No, un cartello “Attenti al cane” non è sufficiente per escludere la responsabilità del proprietario in caso di comportamento violento dell’animale, come stabilito dalla sentenza 17133/2017 della Cassazione.

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