Il verbale della Guardia di Finanza è sufficiente per la condanna?

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Autore: Paolo Florio

03 gennaio 2024

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Le indagini della Finanza non possono essere decisivi nella condanna per evasione fiscale.

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L’azione di controllo fiscale e le relative conseguenze legali sono temi di grande rilevanza nel diritto tributario. Una questione frequente è capire se il verbale della Guardia di Finanza è sufficiente per una condanna per evasione fiscale. Una sentenza della Cassazione fornisce chiarimenti importanti a riguardo.

La sentenza n. 20897 del 3 maggio 2017 della Corte di Cassazione ha stabilito che le indagini della finanza con cui è stato determinato induttivamente il reddito del professionista sono insufficienti ai fini della condanna per evasione fiscale, tanto più se il calcolo del presunto imponibile non viene fatto al netto dei costi.

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Per determinare l’imponibile dell’imposta e conseguentemente l’evasione fiscale, è essenziale analizzare non solo i ricavi ma anche i costi sostenuti dal professionista. La mancata considerazione di questi ultimi può portare all’insufficienza delle prove per sostenere una condanna.

La Corte ha evidenziato che la determinazione induttiva del reddito deve tener conto di tutti gli elementi, positivi e negativi, e che il mero calcolo basato sui dati raccolti dai finanzieri senza una adeguata considerazione dei costi è insufficiente.

Nel caso specifico trattato dalla sentenza, il professionista, un avvocato, è stato pertanto assolto. La difesa era riuscita a dimostrare l’insufficienza delle prove accusatorie basate esclusivamente sulle indagini delle Fiamme Gialle.

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Pur in presenza di specifiche doglianze formulate dal contribuente in ordine alla inadeguatezza dell’accertamento della base imponibile, per la cui determinazione avrebbero dovuto essere considerati anche gli elementi negativi di reddito, e cioè i costi sostenuti dall’imputato nello svolgimento della sua attività professionale (di cui era anche stato prodotto un prospetto analitico), il giudice si era limitato ad affermare la sufficienza sul punto dell’accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza con il metodo analitico-induttivo. Non si può omettere di considerare quanto prospettato dall’imputato in ordine ai costi sostenuti per la produzione di tale reddito.

La sentenza sottolinea l’importanza di un’analisi completa e dettagliata nell’accertamento dell’imponibile fiscale, inclusa la considerazione dei costi. Inoltre, evidenzia la necessità per le corti di basare le proprie decisioni su una valutazione approfondita e completa delle prove.

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