Pignoramento illegittimo: si può chiedere il risarcimento?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

I casi in cui il debitore ha diritto a essere risarcito per i danni subiti quando una procedura esecutiva a suo carico si rivela illegittima.

Annuncio pubblicitario

Il pignoramento, una procedura che permette ai creditori di aggredire i beni appartenenti ai loro debitori per soddisfare i crediti, può talvolta sfociare in azioni illegittime. Quando ciò accade, sorge spontanea una domanda: in caso di pignoramento illegittimo, si può chiedere il risarcimento? Questo articolo esplora i casi in cui si può verificare un pignoramento illegittimo e analizza le possibilità per le vittime di tali azioni di richiedere un risarcimento per i danni subiti, spiegando quali sono i diritti e le forme di protezione che la legge prevede in tali situazioni.

Annuncio pubblicitario

Che cos’è il pignoramento?

Il pignoramento è un procedimento previsto dal terzo libro del codice di procedura civile, specificamente negli articoli 491-497, che avvia il processo di espropriazione coattiva di uno o più beni appartenenti al debitore.

Lo scopo di questa procedura è quello di pervenire alla soddisfazione di uno o più creditori mediante la vendita di beni di proprietà del debitore o l’assegnazione di somme di denaro di sua spettanza.

Il pignoramento può quindi avere ad oggetto:

  • i beni mobili del debitore;
  • i veicoli;
  • le proprietà immobiliari o altri diritti su beni immobili;
  • il denaro;
  • i conti bancari;
  • i crediti che il debitore inadempiente potrebbe avere verso terzi, come il proprio salario, la pensione, o i pagamenti ricevuti per la locazione di un immobile concesso in affitto.

Quando un pignoramento è illegittimo?

Un pignoramento è illegittimo quando un creditore avvia tale procedura senza averne diritto. Ecco alcuni esempi:

Annuncio pubblicitario

  • il creditore procede con l’esecuzione forzata (ad esempio, blocca il conto bancario del debitore) nonostante il il debito già sia stato completamente saldato;
  • il creditore presume di avere un credito (ovvero richiede il pagamento di un debito) che in realtà non esiste;
  • il titolo in forza del quale il creditore procede al pignoramento (ad esempio un decreto ingiuntivo o una sentenza) non esiste o ha perso validità o efficacia. Si pensi al caso del creditore che procede in esecuzione di una sentenza del Tribunale che è stata annullata in appello, o di un decreto ingiuntivo che è stato revocato in seguito a opposizione;

In tutti i casi in cui il pignoramento è illegittimo, il debitore può chiederne la sospensione al giudice, ricorrendo al procedimento di opposizione all’esecuzione previsto dall’art. 615 c.p.c..

Pignoramento illegittimo: quali sono i diritti del debitore?

In caso di pignoramento illegittimo si può chiedere il risarcimento? Come abbiamo visto, il debitore ha la possibilità di contestare l’azione del creditore avviando un’azione legale. Il

Annuncio pubblicitario
Tribunale, di fronte a una tale contestazione, può decidere di interrompere il procedimento esecutivo e valutare le richieste presentate dal soggetto sottoposto al pignoramento.

Il debitore può anche chiedere al giudice di condannare il creditore al risarcimento per i danni causati, nel caso il pignoramento sia stato effettuato in modo illegittimo o imprudente. Per farlo, il debitore deve presentare le prove necessarie per dimostrare il danno subito.

Un danno si può verificare, ad esempio, quando a seguito della trascrizione di un pignoramento nei registri immobiliari, il proprietario non è in grado di vendere l’immobile a terze parti.

Un altro esempio si verifica quando, a causa di una segnalazione alla Centrale Rischi da parte di una banca per un pignoramento, il debitore non riesce ad accedere a prestiti necessari per la sua attività.

Il risarcimento per un pignoramento illegittimo è regolato dall’art. 96 c.p.c., che sanziona la responsabilità aggravata di chi ha proceduto in giudizio con malafede o grave negligenza.

Annuncio pubblicitario

Nel secondo comma dell’articolo 96, è previsto che il giudice, una volta constatata l’assenza di fondamento del diritto per cui è stato effettuato il pignoramento, possa ordinare al creditore che ha agito in modo sconsiderato di risarcire i danni.

Attenzione, però. Per ottenere un risarcimento per danni causati da un pignoramento imprudente o illegittimo, il contesto appropriato è quello del processo di opposizione all’esecuzione. È possibile inoltrare tale richiesta attraverso un processo separato solo in casi eccezionali.

Questo è stato anche affermato in una sentenza della Corte di Cassazione (n. 28527/2018), in un caso un cui una banca aveva trascritto un pignoramento su un terreno, ma i giudici avevano stabilito che il diritto di credito rivendicato dall’istituto di credito era infondato.

Con la sua pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di indennizzo per danni derivanti da una trascrizione imprudente di un pignoramento, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 2, può essere avanzata separatamente solo:

  • se non è stata presentata alcuna opposizione all’esecuzione, o non era possibile farlo;
  • se, avendo presentato opposizione all’esecuzione, il danno subito dall’esecutato sia insorto dopo la conclusione di tale processo, e a condizione che si tratti di un danno nuovo e distinto, e non di un mero aggravamento del pregiudizio già esistente prima della conclusione del processo di opposizione all’esecuzione
Annuncio pubblicitario

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui