Che cos'è il mercato in diritto?

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Definizione normativa di mercato e implicazioni pratiche: come funziona la tutela legale della libera concorrenza e dei consumatori.

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Nel linguaggio comune facciamo riferimento al termine mercato per indicare un luogo di scambio di merci e prodotti, ma che cos’è il mercato in diritto?

Il significato giuridico del termine «mercato» è molto più preciso e profondo: comprende anche i mercati virtuali, come quelli dedicati allo scambio di titoli azionari ed obbligazionari o le compravendite online, e in senso ancora più ampio riguarda tutte le possibilità di incontro tra chi vende e chi compra qualcosa, quindi, in particolare, concerne i rapporti tra le imprese ed i consumatori.

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Esiste, ad esempio, il mercato dell’energia elettrica e del gas, quello delle materie prime e quello dei servizi di telefonia e di connettività ad internet. E tutti hanno un grande impatto sulla vita quotidiana delle persone.

Il mercato è un concetto fondamentale nell’economia e anche nel diritto, perciò andiamo ad approfondire le definizioni e le loro implicazioni pratiche.

Mercato in diritto: una definizione preliminare

Alcuni giuristi definiscono il mercato come l’insieme delle relazioni giuridiche che regolano lo scambio di beni e servizi. È una definizione molto generale e perciò insufficiente dal punto di vista concreto.

A noi interessa sapere che il mercato è un luogo – anche immateriale, come negli scambi a distanza, ad esempio gli acquisti online – in cui

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si incontrano i soggetti economici che hanno interessi diversi e contrapposti: i compratori, che desiderano acquistare beni o servizi, e i venditori, che desiderano fornirglieli.

Il Codice del Consumo definisce il mercato come «il contesto in cui si esercita l’attività economica, costituito dall’insieme dei soggetti operanti, dei beni o servizi scambiati, dei comportamenti e dei rapporti economici tra i soggetti stessi».

Definizione di mercato in diritto e in economia: un confronto

Questa definizione di mercato in diritto non collide con quella valevole in economia, ma anzi la integra. In economia, infatti, il mercato consiste negli scambi, governati dalla legge – economica, non giuridica – della domanda e dell’offerta, che, quando si incontrano, fissano il prezzo di una determinata cessione di beni o di servizi, e, a livello macroeconomico, di tutte le cessioni analoghe che avvengono nel medesimo periodo, perché se le informazioni circolano i prezzi tendono a livellarsi in fretta.

Il diritto, invece, pone l’accento sui protagonisti di questa vicenda, ossia tra il venditore e l’acquirente, o tra il cedente e il cessionario (perché vi sono anche ipotesi di cessione a titolo gratuito, come vedremo ora). Ovviamente, questi soggetti hanno

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interessi in conflitto tra loro: ognuno cerca di massimizzare il proprio vantaggio e ottenere il profitto più grande possibile. Per evitare approfittamenti, raggiri, carenze informative e distorsioni nelle trattative, spesso deve intervenire la legge.

Quali mercati ci sono?

Possiamo individuare innumerevoli mercati, in base alla situazione che osserviamo e dal punto di vista. Si possono distinguere, ad esempio, mercati di beni e mercati di servizi, e in ciascuna di questa categoria ci sono delle sottodistinzioni (il mercato delle autovetture nuove e di quelle usate, il mercato degli orologi di lusso, il mercato degli oggetti di antiquariato, il mercato delle aste immobiliari, e così via).

Anche quello del lavoro è un mercato, perché le persone che cercano impiego si pongono in contatto con chi lo offre, e quindi sulle dinamiche salariali agisce in modo potente la legge della domanda e dell’offerta. Per stabilire dei correttivi, intervengono i contratti collettivi, ed in molti Paesi europei è già stato introdotto il

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salario minimo, che in Italia ancora manca.

C’è poi una distinzione in base alla dimensione e al grado di ampiezza: esistono mercati locali, limitati ad un piccolo territorio e a una ristretta cerchia, come quello delle offerte immobiliari in un determinato quartiere di una grande città, mercati nazionali, come quello dei prodotti alimentari italiani a livello GDO (grande distribuzione organizzata), e mercati internazionali, che possono essere estesi a livello mondiale, come nel caso dei mercati finanziari in cui, salvo poche restrizioni, è possibile scambiare titoli quotati sulle Borse dell’intero pianeta.

Cosa succede se il mercato non è concorrenziale?

I mercati vengono classificati anche in base al grado di concorrenza presente in essi. Esistono i mercati perfettamente competitivi (molto rari nella realtà) e i mercati oligopolistici, o addirittura monopolistici, in cui pochi soggetti forti, o soltanto uno, dettano le regole economiche e finanziarie, ma – fortunatamente – non quelle giuridiche, le quali, anzi, tendono a tutelare maggiormente i soggetti deboli, come i consumatori di fronte alle grandi imprese.

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Se il mercato non è concorrenziale, poche imprese forti lo dominano, come ad esempio i colossi dell’informatica, dell’e-commerce, dell’industria, dell’energia, dei trasporti marittimi, terrestri e ferroviari, e della grande distribuzione. Allora possono verificarsi pratiche commerciali scorrette in danno dei piccoli consumatori, costretti a sottostare alle condizioni imposte unilateralmente da questi colossi, e sottoscrivere contratti per adesione: in sostanza, prendere o lasciare, senza alcun margine di trattativa. Peggio ancora se esistono anche i cosiddetti cartelli, cioè degli accordi sottobanco (e vietati) tra questi grandi protagonisti per dettare i prezzi di vendita al pubblico: in tali casi diventa molto difficile, se non impossibile, trovare condizioni migliori e più convenienti.

Per ripristinare la concorrenza ed eliminare le distorsioni in danno dei consumatori intervengono, allora, le autorità pubbliche di regolamentazione dei vari settori di mercato, che esamineremo nel prosieguo, alle quali tutti i cittadini possono rivolgersi con esposti e reclami. Queste autorità hanno anche il potere di sanzionare in via amministrativa le aziende responsabili delle violazioni accertate, e possono irrogare pene molto pesanti, commisurate al fatturato globale dell’impresa. Nei loro confronti, infatti, le normali sanzioni pecuniarie applicate ai privati, di qualche migliaio di euro al massimo, non avrebbero alcun effetto deterrente.

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Mercato in diritto: scambi, prezzi e tariffe

La definizione di mercato che abbiamo fornito ha delle importanti implicazioni. Innanzitutto, gli scambi che avvengono nel mercato devono avvenire a un prezzo determinato e accettato da entrambe le parti. Non a caso il prezzo è un elemento fondamentale del contratto, che si conclude nel momento in cui avviene lo scambio tra proposta ed accettazione dell’offerta (e precisamente nel momento in cui chi ha formulato la proposta riceve la notizia che essa è stata accettata).

Va detto che il prezzo può anche non essere quantificato esattamente nel momento in cui si conclude il contratto: l’importante è che siano stabilite le condizioni precise per determinarlo, come, ad esempio, il cambio tra l’Euro ed altre valute, il riferimento a tariffe commerciali o professionali (si pensi a quelle fissate con Decreto ministeriale per le prestazioni degli avvocati) o ai valori medi degli scambi registrati sul mercato di riferimento, come quelli immobiliari periodicamente rilevati dall’Omi, l’osservatorio dell’Agenzia delle Entrate.

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Esistono, però, anche contratti a titolo gratuito, in cui soltanto una delle parti si obbliga verso l’altra, come ad esempio la donazione, che avviene senza corrispettivo, ma è pur sempre un contratto perché richiede l’accettazione di chi riceve i beni o il denaro (a volte potrebbe non risultare conveniente, ad esempio una casa diroccata in campagna). E poi ci sono i contratti aleatori, in cui il prezzo può essere determinato in un momento successivo, come i contratti di borsa a termine, i giochi e le scommesse. Anche i contratti a provvigione, che impegnano una parte a versare all’altra una somma di denaro in base agli affari che procurerà e riuscirà a concludere, rientrano in questa categoria.

Quando il mercato è regolato dalla legge

Esistono diverse ipotesi in cui, derogando all’autonomia contrattuale privata, secondo cui l’accordo viene liberamente stipulato dalle parti, la legge impone a una di esse – di regola, a quella che è imprenditore commerciale – l’obbligo di contrarre con chiunque ne fa richiesta, e talvolta dispone anche il contenuto delle prestazioni, ad esempio quando vengono imposti

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prezzi massimi o calmierati (si pensi a quelli dei carburanti, in determinati periodi di tensione economica, come è avvenuto nel 2022 e nel 2023), o i livelli minimi di qualità dei servizi standard (sanitari, energetici, di connettività, ecc.).

Un esempio importante di contratti predeterminati dalla legge sono le forniture di acqua, luce e gas, servizi essenziali che non possono essere rifiutati dalle società erogatrici. E anche le fasce di prezzo sono regolamentate da autorità pubbliche di controllo (in questo caso l’Arera, che stabilisce i principi valevoli anche nel cosiddetto mercato libero dell’energia, che entrerà a pieno regime nel 2024). Altri esempi sono i trasporti pubblici di linea, che hanno tariffe predeterminate, e i servizi postali. In tutti questi casi, inoltre, deve essere osservata la parità di trattamento, quindi non possono esserci discriminazioni tra i vari clienti.

Mercato vulnerabile: quando interviene la legge

Quando il mercato è vulnerabile e presenta degli squilibri che possono favorire indebitamente alcuni attori rispetto ad altri, la legge interviene a tutela della parte ritenuta più debole. Abbiamo così queste importanti

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regolamentazioni, che agiscono come baluardo allo strapotere dei soggetti più forti:

Distorsioni del mercato: a chi rivolgersi?

Per garantire la piena e costante trasparenza e correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, ai risparmiatori ed ai piccoli investitori, la legge impedisce le

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pratiche commerciali scorrette e ha individuato alcune autorità pubbliche di regolamentazione dei mercati. Le principali sono le seguenti:

Ciascuna di queste Autorità mette a disposizione, sul proprio sito istituzionale, la modulistica per consentire a chiunque di presentare esposti e reclami online in caso di ravvisate violazioni. È opportuno consultare i rispettivi portali anche per conoscere l’elenco dei soggetti autorizzati ad operare nei rispettivi ambiti protetti, ad esempio per sapere se un determinato intermediario finanziario può stipulare contratti validi con i consumatori, o se un sito di giochi e scommesse è legale.

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