Danni causati da cose: chi risarcisce?

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Autore: Adele Margherita Falcetta

18 febbraio 2024

Dopo aver compiuto gli studi classici ad Agrigento, si è laureata a Palermo in Giurisprudenza, discutendo una tesi sperimentale in Storia del Diritto Romano. Vive ad Agrigento, dove esercita la professione di avvocato da 25 anni. Ama leggere, scrivere ed è appassionata di informatica. Ha pubblicato, per Bruno Editore, gli ebook Il figlio adottivo e Avvocato su Internet. Oltre alla professione e alla famiglia, si dedica da sempre all’associazionismo, nel campo della tutela dei consumatori e della difesa ambientale, e al volontariato.

Il risarcimento nel caso di un danno provocato da una cosa: il soggetto che ne risponde e le situazioni in cui la responsabilità è esclusa.

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Un giovane ciclista sta percorrendo tranquillamente una strada cittadina quando, improvvisamente, una grossa pianta cade da un balcone a causa di forti venti. Il giovane viene colpito e subisce gravi ferite. Questo incidente solleva una questione giuridica fondamentale: in situazioni dove i danni sono causati da cose, come alberi od oggetti, chi risarcisce? Questo articolo esplora le complesse dinamiche legali dietro a questi eventi, analizzando le responsabilità civili e le possibili vie di risarcimento per le vittime.

Che cos’è il danno da cose in custodia?

Il codice civile, e in modo specifico l’art. 2051, stabilisce che il custode di un oggetto deve provvedere al risarcimento per qualsiasi danno da esso provocato.

Prendiamo in considerazione l’esempio di un rubinetto che, dimenticato aperto, provoca l’inondazione di un appartamento situato al piano sottostante, o la situazione in cui una tegola cade da un tetto non adeguatamente mantenuto.

In queste situazioni, la persona che ha la responsabilità dell’oggetto da cui origina il danno è tenuta a compensare i danni arrecati ad altri.

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Tuttavia, quest’obbligo di risarcimento non sussiste se l’evento si verifica a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, che si riconoscono come caso fortuito secondo la terminologia tecnica.

Data la complessità dei vari elementi coinvolti, è necessario esaminare separatamente le problematiche sollevate dall’articolo 2051 del codice civile.

Quando un danno è causato da un oggetto, è fondamentale determinare innanzitutto chi ne è il custode e comprendere il significato di custodia in questo contesto.

Generalmente, si definisce custode l’individuo che ha il controllo effettivo e la capacità di gestire l’oggetto.

Il custode deve quindi possedere l’oggetto sia in termini pratici (avendo un rapporto fisico con esso) sia legali (esercitando diritti concessi dalla legge, un contratto o riconosciuti dal sistema legale).

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Di solito, il custode è il proprietario dell’oggetto, specialmente se lo usa personalmente (come nel caso di un appartamento da cui origina una perdita che causa l’allagamento al piano inferiore). Si può trattare anche dell’inquilino, dell’affittuario, di chi ha ricevuto la cosa in prestito (comodatario), o anche in deposito o in custodia.

In quali casi il custode può liberarsi da responsabilità?

Il custode di un bene, che come abbiamo visto può essere il proprietario o altra figura come un inquilino o un affittuario, è tenuto a rispondere per i danni provocati dall’oggetto, a meno che non riesca a provare che l’incidente sia stato causato da un evento imprevedibile e straordinario

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, definito come caso fortuito.

La definizione di caso fortuito si riferisce a un avvenimento così insolito e atipico rispetto al normale comportamento dell’oggetto in questione da essere non solo raro ma anche completamente imprevedibile. Può anche trattarsi di un’azione estremamente anomala da parte della persona danneggiata.

In altre parole, si tratta di un evento straordinario che interrompe il nesso di causalità tra l’oggetto e il danno avvenuto.

Dimostrare la presenza di questo fattore è complesso, in quanto bisogna valutare se l’evento rientri nell’ambito delle dinamiche naturali e prevedibili associate all’oggetto e al suo utilizzo.

Per chiarire meglio, possiamo considerare due esempi. Si pensi al caso di un balcone in perfetto stato di manutenzione che, a causa di una scossa di terremoto, rovina su un’auto parcheggiata lungo la strada. In questo caso il movimento tellurico costituisce un caso fortuito, trattandosi di un evento imprevedibile e inevitabile da parte del proprietario del balcone.

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Altro esempio: a causa del forte vento, una pianta cade da un balcone. Un passante, posizionandosi volontariamente lungo la traiettoria della caduta, cerca di afferrarla e rimane ferito. In questa ipotesi, il comportamento del danneggiato ha cagionato il danno, che diversamente non si sarebbe verificato.

Tuttavia, è importante notare che anche se un comportamento imprudente da parte del danneggiato, qualora provato, non rientri nella definizione di caso fortuito sopra menzionata, può comunque contribuire a ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto.

Danno da cosa in custodia: come farsi risarcire?

Abbiamo visto, in caso di danni causati da cose, chi risarcisce. Consideriamo adesso cosa deve fare il

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danneggiato per ottenere il risarcimento.

Una persona che ha subito danni a causa dell’azione di un oggetto deve prontamente avanzare una richiesta di indennizzo, inviando una notifica formale tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La richiesta deve essere rivolta inizialmente al proprietario e, se necessario, anche a chi ha in affitto o gestisce l’oggetto in questione.

Qualora il responsabile della custodia dell’oggetto disponga di una polizza assicurativa che copra i rischi legati all’uso dello stesso, dovrà coinvolgere la sua compagnia assicurativa nella risoluzione del sinistro.

Naturalmente, se i tentativi di conciliazione non conducono a una soluzione soddisfacente, rimane sempre l’opzione di avviare un procedimento legale contro il custode per ottenere il risarcimento.

Va sottolineato che il diritto a richiedere il risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 2947 cod. civ.).

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