Fa troppo freddo: il lavoratore può rifiutarsi di lavorare?

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Autore: Adriano Spagnuolo Vigorita

11 gennaio 2024

Abilitato all’esercizio della professione forense dal 20 gennaio 2022, nonché giornalista pubblicista, ha collaborato con studi legali di prestigio, ove ha approfondito le sue conoscenze in materia di diritto civile, amministrativo e del lavoro. Dal 2021 è dedito all’analisi giuridica, tramite la composizione di saggi, delle casistiche più ricorrenti nella realtà fattuale, privilegiando una metodologia illustrativa, semplice e pratica. Si occupa, altresì, di redigere - insieme con alcuni Colleghi - manuali di preparazione agli esami di Stato per il conseguimento della qualifica di avvocato. In data 10 maggio 2023, il Sindaco del Comune di Casavatore (NA) gli ha conferito l’incarico di Garante dei Diritti dei Diversamente Abili, da lui tuttora ricoperto.

L’impianto di climatizzazione è guasto: il dipendente può rinunciare a svolgere la propria attività?

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Siamo nel vivo dell’inverno: le temperature stanno subendo tuttora un calo notevole, la qual cosa ha dei risvolti significativi sull’attività di diverse figure professionali, a prescindere dalla natura (manuale od intellettuale) connotante le loro rispettive prestazioni. Ma è lecito il comportamento del dipendente che, una volta accortosi che il condizionatore è fuori servizio, rifiuti di eseguire la sua prestazione? Se fa troppo freddo il lavoratore può rifiutarsi di lavorare? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Il rapporto di lavoro dipendente: quali diritti e doveri?

L’articolo 2094 del Codice Civile denomina «lavoratore» (subordinato, o dipendente che dir si voglia) la persona fisica che, dietro un compenso (chiamato «retribuzione»),

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assume l’obbligo di svolgere una determinata prestazione nell’interesse di un’altra persona (sia essa fisica o giuridica) e sotto la direzione di quest’ultima prende il nome di «datore».

Ciò implica il sorgere di obblighi reciproci in capo alle parti, dal momento che il lavoratore dovrà svolgere con la massima diligenza le proprie mansioni e, contestualmente, sarà tenuto ad impegnarsi affinché il suo operato non sia dannoso per la parte datoriale. Esemplificando, il dipendente – neppure nel tempo libero – potrà esercitare un’attività che si pone in concorrenza con quella del suo datore, né potrà rivelare informazioni, per così dire, «top secret» riguardanti la vita dell’azienda ove lavora.

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Le parti sono altresì tenute a comportarsi in modo conforme ai canoni di correttezza e buona fede.

Tra i tanti obblighi cui è soggetto il datore figura anche quello di far sì che vengano assicurate, sul luogo di lavoro, l’incolumità fisica e la personalità morale del dipendente (art. 2087 c.c.): ciò implica che egli sarà chiamato tanto a vigilare affinché il dipendente non – e, soprattutto, che la prestazione non si riveli per lui letale -, quanto fare in modo che l’onore e la dignità di costui non siano messi a repentaglio.

Un ambiente di lavoro sicuro: cos’è obbligato a fare il datore?

La disciplina cardine in tema di sicurezza sul posto di lavoro è contenuta nel relativo Testo Unico (il

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D.Lgs. 81/2008), il quale pone a carico del datore una serie di obblighi specifici, correlati al dovere contemplato dall’art. 2087 c.c.

Per quanto inerisce all’ambiente di lavoro, l’Allegato IV al cennato decreto (precisamente, il punto 1.9.1.1) statuisce espressamente che, laddove la prestazione si svolga in un luogo chiuso, va assicurata la salubrità dell’aria, anche mediante appositi sistemi, i quali ultimi devono esseresottoposti a manutenzione periodica, debitamente documentata.

Il punto 1.9.2.5 precisa, poi, che, nel caso in cui appaia inopportuno modificare la temperatura degli ambienti, il datore deve far sì che i suoi dipendenti non siano esposti a temperature eccessivamente alte o basse

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: ciò può avvenire attraverso sopralluoghi dettagliati e/o fornendo ai prestatori adeguati dispositivi di protezione.

Il condizionatore od il termosifone non funziona: posso rifiutarmi di lavorare?

Sulla scorta di quanto illustrato, appare legittimo concludere che, laddove l’ambiente lavorativo sia oltremodo freddo o caldo, il prestatore ben potrà rifiutarsi di svolgere l’attività di cui al contratto di lavoro, ovvero interromperla se le condizioni poc’anzi cennate sopraggiungano nel corso della giornata.

Tale tesi è condivisa, peraltro, dalla Suprema Corte [1], la quale ha puntualizzato che il venir meno, ad opera del datore, ai doveri di cui al combinato disposto del Codice Civile e del Testo Unico in materia di sicurezza, configura un inadempimento. Di conseguenza, il lavoratore che abbia interrotto la prestazione, (ovvero si sia rifiutato di eseguirla) a fronte di un guasto all’impianto di condizionamento, avrà pieno diritto a percepire la retribuzione.

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