L'amministratore può prelevare dal conto senza consenso?

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L’amministratore può gestire il conto corrente condominiale senza l’autorizzazione dell’assemblea? Può prelevare il proprio compenso, anche in contanti?

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L’amministratore si occupa della gestione del condominio per conto dei proprietari. La legge gli conferisce ampi poteri, tant’è che può occuparsi autonomamente dell’intera gestione ordinaria dell’edificio mentre, per quella straordinaria, ha bisogno dell’autorizzazione assembleare, a meno che non si tratti di interventi urgenti e indifferibili. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: l’amministratore può prelevare dal conto corrente condominiale senza il consenso dell’assemblea?

Facciamo un esempio. Mettiamo il caso che l’amministratore decida di

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prelevare una certa somma di denaro per pagare un intervento di ristrutturazione particolarmente urgente eseguito nell’interesse dell’edificio. Un’operazione del genere sarebbe legittima in assenza di un espresso permesso dell’assemblea? Vediamo cosa dice la legge.

Chi gestisce il conto corrente condominiale?

Il conto corrente condominiale è gestito dall’amministratore, ovviamente nell’interesse del condominio.

È la stessa legge [1] ad affermare che l’amministratore ha il dovere di aprire un conto intestato esclusivamente al condominio, al fine di far transitare su di esso le somme ricevute dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio.

Che l’accesso al conto sia riservato all’amministratore

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si evince allorquando la stessa norma, nel prosieguo, afferma che ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.

Il condominio può dunque consultare gli estratti conto e ottenerne copia, ma solo tramite l’amministratore; il singolo condomino può rivolgersi direttamente alla banca per ottenere tale documentazione soltanto nel caso in cui l’amministratore, illegittimamente, non provveda o si rifiuti espressamente.

L’amministratore può prelevare dal conto senza permesso?

L’amministratore può prelevare dal conto corrente comune il denaro necessario a pagare le spese condominiali, senza necessità di essere autorizzato ogni volta dall’assemblea.

Una volta ottenuto il mandato, l’amministratore è libero di gestire il conto corrente, anche perché è l’unico che ne ha accesso diretto.

Ciò gli consente, quindi, di utilizzare il denaro presente sul detto conto, ovviamente allo scopo di assolvere ai propri doveri, cioè di gestire il condominio.

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L’amministratore, quindi, può prelevare dal conto ogni volta che occorra effettuare un pagamento nell’interesse della compagine (bollette, ditta delle pulizie, stipendio del portiere, ecc.), ordinario o straordinario che sia.

Se avesse bisogno del costante permesso dell’assemblea si otterrebbe il risultato di rallentare enormemente l’amministrazione dell’edificio, con conseguente danno per tutti i proprietari.

L’amministratore può prelevare in contanti dal conto condominiale?

L’amministratore, oltre che disporre del denaro sul conto tramite pagamenti effettuati con i consueti canali bancari (bonifici, ecc.), può anche prelevare in contanti, ovviamente sempre al fine di pagare beni e servizi condominiali.

La legge, infatti, non impone al condominio di pagare sempre attraverso strumenti che permettano la tracciabilità.

Ovviamente, restano impregiudicati le soglie fissate dalla legge per l’uso dei contanti.

L’amministratore può prelevare dal conto i soldi per il suo compenso?

L’amministratore può perfino prelevare dal conto

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i soldi necessari a pagare il suo onorario, nei limiti di quanto pattuito con l’assemblea al momento del conferimento dell’incarico.

Secondo la legge, infatti, l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina (e dell’eventuale suo rinnovo), deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

L’amministratore non può quindi prelevare somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute dall’assemblea al momento del conferimento del mandato.

Se, invece, il mandato è formalmente cessato, l’amministratore non potrà più accedere al conto condominiale, nemmeno per prelevare quanto gli spetterebbe a titolo di onorario non ancora corrispostogli.

In quest’ultima evenienza, non gli resterebbe che fare causa al condominio, in persona del nuovo amministratore, al fine di ottenere ciò che gli spetta.

Prelievo del conto condominiale: quando c’è reato?

Tutte le volte in cui l’amministratore utilizza i soldi del conto corrente condominiale per scopi diversi da quelli strettamente inerenti alla gestione dell’edificio commette il reato di appropriazione indebita.

Non è infatti mai consentito all’amministratore di disporre del denaro del condominio per interessi personali; nemmeno è possibile effettuare un prelievo per poi restituire la somma subito dopo: il reato di appropriazione indebita scatta anche qualora l’amministratore faccia confusione nella gestione, perfino in assenza di un ammanco.

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