Differenza tra notifica inesistente e nulla

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Quando la presentazione del ricorso contro gli atti fiscali e le cartelle esattoriali sana il vizio della notifica.

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Quando un atto tributario viene notifica in modo errato (ad esempio alla persona o all’indirizzo sbagliato), esso si considera viziato. Di fatto la notifica è illegittima. Tuttavia, la legge e la giurisprudenza affermano che, se contro l’atto viene presentato ricorso, il vizio si sana. Il ricorso infatti è la dimostrazione che la notifica ha raggiunto il suo scopo: quello di far avere l’atto al suo destinatario. Questo principio non vale cioè per i vizi più gravi, quelli cioè che non comportano semplice nullità della notifica ma addirittura l’inesistenza. A questo punto corre la necessità di spiegare la

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differenza tra notifica inesistente e nulla. È da quest’ultima che dipende il comportamento più conveniente che dovrà assumere il contribuente. Difatti, come abbiamo già spiegato in Notifica in un luogo sbagliato: va contestata?, laddove la notifica sia nulla, la presentazione del ricorso sana il vizio della notifica; laddove invece sia inesistente, il vizio permane anche in caso di ricorso.

La distinzione tra notifiche nulle e inesistenti è stata riscritta nelle più recenti modifiche apportate allo Statuto del Contribuente. Cerchiamo allora di comprendere quali sono le ultime novità in materia e come funziona il principio di raggiungimento dello scopo della notifica.

Cosa significa “raggiungimento dello scopo della notifica”?

Scopo della notifica è far pervenire l’atto al suo destinatario per consentirgli di difendersi, ossia di presentare ricorso contro di esso, se viziato.

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Pertanto qualora, nonostante la notifica inesatta, il ricorso venga ugualmente presentato, anche solo per dedurre il difetto di tale notifica, tale vizio non ha più rilievo, ossia “si sana”: il ricorso è infatti la dimostrazione che la notifica ha raggiunto il suo scopo.

Come anticipato sopra, tale principio vale solo per i casi di nullità della notifica e non anche per quelli di inesistenza della notifica. In caso infatti di notifica inesistente, il ricorso del contribuente non sana l’inefficacia dell’atto anche se la presentazione avviene entro i termini. In caso di notifica nulla, invece, la proposizione del ricorso sana la nullità, a meno che avvenga dopo la scadenza dei termini dell’accertamento.

Quando la notifica è inesistente e quando è nulla

Il nuovo articolo 7 sexies dello Statuto dei diritti del contribuente, riformato per effetto dell’attuazione della delega fiscale (Dlgs 219/23), introduce modifiche a favore del contribuente.

Viene innanzitutto fornita la definizione di notifica inesistente

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. Si tratta in particolare di quelle notifiche prive degli elementi essenziali nonché di quelle effettuate nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario o estinti.

Un esempio è il caso di una cartella esattoriale o di un accertamento fiscale notificati a un contribuente ormai morto e non (così come dovrebbe essere) impersonalmente e collettivamente agli eredi.

Un altro esempio è quello della notifica a una società estinta da oltre cinque anni (come noto, infatti, la notifica entro i primi cinque anni si considera ugualmente valida e obbliga gli ex soci al pagamento).

In passato, la Cassazione aveva detto che, in tali ipotesi, la proposizione del ricorso sanerebbe la notifica (Cass. sent. n. 36841/21). Questa regola non vale più oggi a seguito della predetta modifica dello Statuto del Contribuente.

Dunque, per sintetizzare, indipendentemente dalla conoscenza del contribuente, un atto con notifica inesistente rimane sempre inefficace.

Invece, in tutti i restanti casi di vizi, si ha una

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nullità della notifica. Si pensi alla spedizione di un plico al vecchio indirizzo del contribuente o alla consegna a un soggetto non convivente con il destinatario. In questi casi, se il contribuente propone ricorso sana il vizio della procedura.

Tuttavia, se il ricorso viene presentato quando i termini di decadenza dell’accertamento fiscale sono ormai scaduti e si eccepisce la nullità della notifica, non si verifica alcuna sanatoria e l’atto resta ugualmente nullo.

L’esempio può essere quello di un accertamento notificato a dicembre 2023, riferito a una fattispecie in scadenza a fine anno, per il quale, verificatasi la temporanea assenza del destinatario, non è stata spedita la raccomandata informativa prevista per le notifiche tramite la procedura degli atti giudiziari. Si tratta di notifica nulla. Se tuttavia il ricorso relativo all’esempio viene proposto nel gennaio 2024 l’irregolarità permane.

Cosa succede per le notifiche ai coobligati

Altra novità per i coobbligati, per esempio gli eredi del contribuente, i soci di società di persone, con riferimento ai debiti della società, o l’acquirente d’azienda, per i debiti tributari del cedente.

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Per la Cassazione (7469/2022) è sufficiente che i termini di decadenza per la notifica dei titoli esecutivi (cartelle o accertamenti esecutivi) siano rispettati nei confronti di uno solo dei coobbligati. Per tutti gli altri, l’azione di recupero può avvenire anche oltre la prescrizione.

Invece, la riforma dello Statuto del contribuente (art. 7 sexies dello Statuto) stabilisce un nuovo principio: l’effetto interruttivo o impeditivo della notifica, anche sotto il profilo del rispetto dei termini di decadenza, opera solo nei confronti del destinatario della stessa.

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