Acquisto online: come recedere?

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Autore: Mariano Acquaviva

27 gennaio 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Ho sottoscritto un contratto online aderendo a un servizio che mi consentiva di pubblicizzare alcuni oggetti da vendere. Non ho fatto attenzione e non ho letto che per 12 mesi avrei dovuto pagare 179€/mese. Accortomi dell’errore, dopo pochi giorni ho chiesto il recesso. La controparte si rifiuta in quanto ritiene che il servizio offerto, essendo destinato alle aziende e ai rivenditori professionali, non consente il recesso. Sono costretto a pagare o posso annullare il contratto?

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Nel caso di contratti stipulati a distanza (quindi, anche online) la legge attribuisce al consumatore che aderisce un diritto di recesso da esercitarsi entro 14 giorni, senza che ci sia bisogno di alcuna giustificazione (art. 52. D. Lgs. n. 206/2005 – Codice del consumo). Per tale ragione si parla anche di

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diritto di ripensamento.

Questo particolare diritto è previsto per tutti i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, purché intercorrano tra un professionista e un consumatore.

Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Al contrario, il professionista è «la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario» (così art. 3, D. Lgs. n. 206/2005).

Orbene, da quello che è dato leggere la piattaforma ha rifiutato il recesso perché il servizio sarebbe riservato solo a

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rivenditori e aziende, cioè ad altri professionisti.

Di conseguenza, trattandosi di contratto stipulato non tra consumatore e professionista ma tra professionisti, non si applicherebbe il diritto di recesso di cui sopra.

A parere di chi scrive, l’eccezione opposta dal rivenditore sarebbe legittima solamente se l’utente si fosse realmente iscritto per finalità professionali o imprenditoriali.

Ciò che conta ai fini dell’applicazione delle norme previste dal Codice del consumo, infatti, non è tanto la qualifica formale quanto l’intento sostanziale che spinge il soggetto a stipulare un contratto a distanza.

Ad esempio, se un commercialista acquista a distanza un software per la gestione delle sue pratiche, il contratto si intenderà sottoscritto da un professionista.

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Al contrario, se lo stesso commercialista acquista a distanza un elettrodomestico per la casa, il contratto si intenderà sottoscritto da un consumatore, con conseguente possibilità di recedere entro 14 giorni.

Pertanto, lo stesso soggetto potrà, a seconda dei casi, essere sia un consumatore (l’avvocato che si reca ad acquistare un computer destinato alla propria abitazione, magari per il gioco dei figli) sia un professionista (l’avvocato quando acquista il medesimo computer, ma lo porta in ufficio ad uso professionale).

Assume pertanto valore il cosiddetto criterio funzionale, ovverosia dello scopo per la quale il bene o il servizio sono acquistati.

È evidente che non è sempre facile stabilire quando un soggetto sia un consumatore e quando un professionista; solitamente, la differenza si desume da

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aspetti formali, come ad esempio l’indicazione della partita iva per poter scaricare i costi d’acquisto.

Tanto chiarito, nel caso di specie occorre comprendere se l’adesione al servizio è avvenuta in qualità di professionista oppure di semplice consumatore: se sono stati forniti dati (partita iva, sede legale, ecc.) che hanno indotto a ritenere che la sottoscrizione sia avvenuta nella prima veste, allora non si potrà invocare alcun diritto di pentimento. Stessa cosa dicasi se al contratto si è aderito in qualità di impresa o ditta individuale.

In effetti, l’adesione alla “tariffa per aziende professionali” fa propendere per l’acquisto in qualità di professionista; tuttavia, tale presunzione potrebbe essere sconfessata

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provando il contrario, e cioè che il soggetto, in concreto, ha agito come mero privato, cioè come consumatore.

Nel caso di specie, se la qualifica di professionista dovesse ricavarsi solamente dal tipo di servizio prescelto (“tariffa per aziende professionali”), senza indicazione di altri elementi che possano corroborare tale qualità, si potrebbe recedere nei 14 giorni, provando però che l’adesione sia avvenuta per scopi non professionali.

È il caso, ad esempio, di chi ha aderito a un servizio o ha acquistato un bene che giammai potrebbe ricollegarsi alla propria professione o attività imprenditoriale. Si pensi all’avvocato che si abbona online a un settimanale dedicato ai videogames.

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Insomma: è decisivo il collegamento tra il servizio a cui si è aderito e la propria professione.

Come ricordato, il concetto di consumatore è “in evoluzione”, non potendosi parlare di un soggetto perennemente consumatore o non consumatore, dovendosi invece far attenzione al contratto di volta in volta stipulato ed alle esigenze che con lo stesso la persona intendesse soddisfare.

Nel caso di controversia, spetterà al giudice valutare se l’acquirente ha aderito in qualità di consumatore o di professionista.

Se invece la qualifica di professionista dovesse essere confermata, allora non resterebbe che accettare il contratto, salvo possibilità di addivenire a una risoluzione consensuale; in quest’ultima ipotesi, però, dovrebbe essere d’accordo anche la controparte.

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