Prima di esporre le questioni relative all’invalidità del vincolo matrimoniale, è essenziale la differenza tra il matrimonio civile e quello canonico.
Il matrimonio civile si riferisce a quello celebrato in presenza di un ufficiale dello stato civile, in conformità con le norme del diritto italiano.
D’altro canto, il matrimonio canonico, noto anche come concordatario, si svolge con la celebrazione da parte di un sacerdote seguendo le norme del diritto canonico e del Concordato del 1984, sancito tra lo Stato Italiano e la Santa Sede.
Quest’ultimo tipo di matrimonio è regolato da due sistemi giuridici e da due insiemi di valori ben distinti. Infatti, esso produce le conseguenze stabilite dal diritto canonico (prima tra tutte la creazione di un
vincolo indissolubile tra gli sposi, trattandosi di un
sacramento); nel contempo, però, produce
effetti civili, è cioè regolato dalla legge italiana che gli sposi sono tenuti a rispettare.
In Italia, il Tribunale civile ha competenza esclusiva su tutti i matrimoni celebrati sul territorio nazionale, sia che si tratti di nozze celebrate col solo rito civile, sia che siano state celebrate con rito religioso diverso da quello cattolico.
Per quanto riguarda i matrimoni concordatari, invece, la competenza per gli aspetti religiosi spetta al Tribunale Ecclesiastico, mentre per quelli riguardanti le regolamentazioni dello Stato italiano è di pertinenza del Tribunale Civile (ad esempio riguardo a un’eventuale separazione dei coniugi, al mantenimento dei figli, ai rapporti tra i coniugi e a tutte le questioni relative agli effetti civili del matrimonio).
Invalidità del matrimonio: qual è la differenza tra nullità e annullabilità?
In tema di invalidità del matrimonio, la legge contempla due ipotesi distinte:
- la nullità. In questo caso il vincolo matrimoniale, a causa di alcune specifiche situazioni che vedremo più avanti, non si è formato, per cui il matrimonio non è valido fin dal momento della sua celebrazione. Di conseguenza, la sentenza che dichiara la nullità ha effetto ex tunc, cioè dalla data delle nozze;
- l’annullabilità. In questa ipotesi il vincolo matrimoniale si è formato ma in modo irregolare. Di conseguenza, se si decide di chiedere l’annullamento, gli effetti della sentenza si producono ex nunc, cioè dalla data di pubblicazione di quest’ultima.
L’invalidità del matrimonio può essere fatta valere dagli stessi sposi, dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia un interesse concreto, attuale e meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico italiano. L’azione per chiedere la nullità è imprescrittibile, può cioè essere esercitata senza limiti di tempo; quella finalizzata all’annullamento è invece sottoposta al termine di prescrizione di 10 anni o termini più brevi in casi particolari.
Quali sono le cause di invalidità del matrimonio civile?
La nullità di un matrimonio civile può essere dichiarata nei seguenti casi:
- qualora il matrimonio sia stato contratto in violazione dell’art. 86 cod. civ., ovvero da una persona già unita in matrimonio in precedenza;
- se il matrimonio è stato celebrato in violazione dell’art. 88 cod. civ., cioè in caso uno degli sposi sia stato condannato per omicidio o tentato omicidio del precedente coniuge dell’altro.
L’annullamento del matrimonio civile comporta l’invalidazione del legame coniugale nelle seguenti situazioni:
- matrimoni celebrati in violazione dell’art. 84 cod. civ. (minore età). In questo caso, possono richiedere l’annullamento i coniugi stessi, i genitori e il pubblico ministero. Si tratta di un caso di annullabilità relativa, in quanto i soggetti autorizzati a contestare il matrimonio sono specifici; inoltre, il difetto viene sanato se il coniuge minorenne, dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età, non ha contestato il matrimonio;
- matrimoni celebrati in violazione dell’art. 85 cod. civ. (interdizione per infermità di mente). Sono autorizzati a contestare il matrimonio il tutore, il pubblico ministero e chiunque abbia un interesse, a condizione che al momento della celebrazione del matrimonio fosse già in vigore una sentenza di interdizione. Si parla anche in questo caso di annullabilità relativa. Il diritto di contestazione decade se vi è stata coabitazione per un anno dalla revoca della sentenza di interdizione;
- incapacità naturale di uno dei coniugi, come previsto dall’art. 120 del cod. civ.. Se uno dei coniugi dimostra di essere stato incapace di intendere e di volere al momento del matrimonio, può contestarlo entro un anno dal recupero delle facoltà mentali. Anche questo è un caso di annullabilità relativa, poiché la contestazione è riservata esclusivamente al coniuge e soggetta a un breve termine di decadenza di un anno;
- vizi del consenso. Si tratta di ipotesi in cui la volontà di uno degli sposi non si è formata correttamente e liberamente, come l’errore sull’identità dell’altro sposo (cosa che può avvenire, ad esempio, nel caso dei gemelli), o su qualità essenziali di quest’ultimo; il dolo, cioè l’inganno, come ad esempio nel caso in cui a uno degli sposi venga nascosta una situazione tale che, se l’avesse conosciuta, non avrebbe sposato quella persona; la violenza, che si verifica quando uno degli sposi è costretto a sposare l’altro sotto minaccia fisica o psicologica.
Quali sono le cause di invalidità del matrimonio canonico?
Per prima cosa occorre ricordare che secondo il
diritto canonico, esiste il
sacramento del
matrimonio. Si tratta di un patto “con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole” (
canone 1057).
Tuttavia, qualora non ci sia un consenso valido non può esserci un matrimonio e può essere chiesta la dichiarazione di nullità dello stesso, per accertare che non è mai esistito, perché gravemente viziato all’origine.
In tal modo si adempie ad un dovere di giustizia: la Chiesa non può sciogliere ciò che Dio ha unito ma non può costringere a rimanere uniti coloro che, dopo un’accurata indagine, risultino essere solo apparentemente»sposati. Non si intende cancellare o negare la relazione vissuta, le emozioni e l’amore che c’è stato tra due persone. Non si intende nemmeno individuare la colpa morale della fine del matrimonio. L’obiettivo è, semplicemente, ricercare la verità e stabilire se il consenso matrimoniale sia stato valido oppure no.
La nullità canonica nasce quindi da vizi che, all’origine, hanno impedito la valida costituzione del vincolo matrimoniale.
La sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, di competenza dei tribunali ecclesiastici, può essere riconosciuta dallo Stato italiano con un giudizio che si svolge avanti alla Corte d’Appello, detto di delibazione.
Per quanto riguarda i figli eventualmente nati nel corso del matrimonio, dichiarato nullo, essi non hanno conseguenze da questa decisione della Chiesa. Del resto, va ricordato che nella Chiesa non c’è differenza tra figli nati legittimamente durante il matrimonio e figli nati al di fuori di questo.
Le cause di nullità del matrimonio canonico possono derivare da vizi del consenso (come l’errore, il dolo, la violenza), da impedimenti (come nel caso di persone legate da vincoli di parentela che comportano il divieto assoluto di sposarsi), o da un difetto della forma della celebrazione.
Si può chiedere di far dichiarare nullo il matrimonio di un genitore defunto?