Cosa rischia chi non paga i debiti?
Cosa succede se non si possono pagare i debiti e cosa può fare il creditore?
Non a tutti è chiaro cosa rischia chi non paga i debiti. Avere un debito è, per il nostro ordinamento, un illecito civile: significa non adempiere a un obbligo di pagamento. A seconda però della fonte di quest’obbligo (se, cioè, si tratta di una fattura o un contratto, un assegno o una cambiale, una sentenza o un verbale di assemblea condominiale, ecc.), le conseguenze possono essere molto diverse tra loro. O meglio, diverso è l’iter che il creditore dovrà avviare per il recupero del credito.
In questo articolo vedremo, in generale, e senza entrare nei dettagli tecnici, quali sono le conseguenze per chi ha debiti e per i suoi familiari. Vedremo come tutelarsi e cosa rischia chi non ha nulla intestato. Ma procediamo con ordine.
Indice
Quali sono le conseguenze per chi ha debiti?
Esiste una norma del codice civile che chiarisce, in modo molto semplice e accessibile a chiunque (anche per chi non è un avvocato), cosa rischia chi non paga i debiti. Val la pena riportarne il testo qui di seguito. L’articolo 2740 cod. civ. stabilisce che «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».
Questo significa che il creditore può pignorare i beni del debitore, sia quelli di cui era titolare prima della nascita del debito, sia di quelli da lui acquisiti successivamente (ad esempio a seguito di acquisto, donazione, successione ereditaria, ecc.).
Quindi, in buona sostanza, chi non paga i debiti non va in galera, non subisce sanzioni amministrative o altri tipi di penalità: può solo essere oggetto di un pignoramento.
Il pignoramento può poi investire qualsiasi tipo di bene del debitore come:
- il conto corrente;
- lo stipendio;
- la pensione;
- gli oggetti depositati in cassette di sicurezza;
- i titoli di credito;
- le polizze assicurative con scopo speculativo;
- le quote in società o le azioni;
- i beni mobili (come gli arredi in casa);
- l’automobile;
- i canoni di affitto;
- la proprietà immobiliare;
- i diritti reali minori come l’usufrutto o il diritto di superficie.
Spetta al creditore decidere quale bene pignorare. Tuttavia chi ha già un’ipoteca non può effettuare altri tipi di pignoramento se non l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca stessa.
A seconda del bene da pignorare esistono limiti e procedure diverse. Ad esempio:
- lo stipendio può essere pignorato entro massimo un quinto (o, in caso di concorrenza tra più creditori, non oltre la metà);
- la pensione può essere pignorata entro massimo un quinto ma detratto prima il “minimo vitale” (che è pari al doppio della misura annuale dell’assegno sociale);
- il conto corrente su cui è depositato lo stipendio o la pensione può sì essere pignorato ma solo per la parte che eccede il triplo della misura annuale dell’assegno sociale;
- la casa inserita nel fondo patrimoniale può essere pignorata solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia;
- in caso di debiti con il fisco, la prima casa (a patto che sia luogo di residenza, civile abitazione e unico immobile) non può mai essere pignorata.
Conseguenze particolari per chi ha debiti con le banche
Per chi ha debiti con le banche esiste la
- il divieto di emettere assegni;
- la difficoltà di aprire conto correnti;
- la difficoltà di accesso a nuovi mutui o finanziamenti.
Conseguenze particolari per chi ha debiti per la bolletta della luce
Chi non paga la bolletta della luce e cambia operatore deve pagare una sorta di penalità che si chiama CMOR, è un contributo pari a una percentuale del debito pregresso. Ciò al fine di evitare il “turismo” tra operatori al solo fine di non pagare i debiti.
Cosa rischia chi non ha nulla intestato?
Chi non ha beni intestati non rischia chiaramente il pignoramento dei beni, non avendo beni. Ma anche chi ha una pensione minima è ritenuto nullatenente (non deve superare il doppio del minimo vitale).
Non è pignorabile inoltre:
- l’assegno di disoccupazione;
- l’assegno di invalidità;
- l’assegno di accompagnamento.
- sussidi per i poveri e i disabili;
- le assicurazioni sulla vita che non hanno scopo di investimento.
Come avviene il pignoramento?
Come anticipato in apertura, la procedura del pignoramento muta a seconda del tipo di bene da pignorare. Possiamo però innanzitutto dire che il creditore deve essere munito di un
- una sentenza di condanna del giudice;
- un decreto ingiuntivo non opposto entro 40 giorni;
- un assegno o una cambiale;
- una cartella esattoriale;
- un atto notarile che attesta un obbligo di pagamento;
- un contratto di mutuo stipulato dinanzi al notaio;
- un attestato di credito della SIAE.
Quindi il creditore munito solo di un contratto, fattura, bolletta, preventivo controfirmato o bolla di accompagnamento deve prima chiedere un decreto ingiuntivo al tribunale e poi, dopo la notifica e il decorso di 40 giorni, può agire contro il debitore.
Il creditore deve seguire questa trafila:
- notifica il titolo esecutivo (non necessario nel caso di assegno o cambiale);
- notifica l’atto di precetto (un’ultima intimazione a pagare entro 10 giorni);
- notifica l’atto di pignoramento.
Il giudice mette all’asta giudiziaria il bene pignorato affinché il creditore di soddisfi sull’eventuale ricavato. Se avanzano somme queste vengono restituite al debitore; viceversa se il credito non viene completamente soddisfatto, il creditore è libero di pignorare altri beni.
Se il valore del bene risulta da listini ufficiali, il creditore ne può chiedere l’assegnazione in proprietà.
Se invece il pignoramento riguarda somme di denaro (conti correnti, canoni di affitto, stipendi, pensioni, ecc.), non si procede all’asta ma il terzo che doveva pagare tali soldi al debitore li versa direttamente al creditore.
Cosa rischiano il coniuge e i figli di chi ha debiti?
Il coniuge in separazione dei beni non rischia alcuna conseguenza per i debiti dell’altro coniuge.
Viceversa, in caso di coniuge in comunione dei beni, i creditori possono pignorare i beni che sono nella comunione stessa. Tuttavia il 50% del denaro proveniente dalla vendita all’asta dovrà essere restituito al coniuge non responsabile.
Alla morte del debitore, il coniuge che accetta la sua eredità è responsabile pro quota dei debiti da questi lasciati.
I figli del debitore sono equiparati alla posizione del coniuge in separazione dei beni. Non rischiano quindi nulla se non quando, alla morte del genitore, ne accettano l’eredità
Tanto il coniuge, tanto i figli del debitore, per limitare il rischio di pignoramento dei beni personali derivante dall’accettazione dell’eredità, possono:
- rinunciare all’eredità;
- accettare con beneficio di inventario.
L’accettazione con beneficio di inventario determina una limitazione di responsabilità: l’erede risponde dei debiti del defunto solo con i beni ricevuti in eredità e non con quelli propri.
Quali sono le ripercussioni per chi vive con un soggetto sottoposto a pignoramento dei beni?
Durante una convivenza, può capitare che il creditore voglia avviare un pignoramento mobiliare. Il pignoramento effettuato dall’ufficiale giudiziario non fa una distinzione chiara tra i beni di proprietà del debitore e quelli appartenenti al convivente non debitore. Difatti la legge prevede che l’ufficiale giudiziario proceda al pignoramento di qualsiasi oggetto all’interno dell’abitazione per soddisfare il credito, senza necessariamente verificare la proprietà effettiva dei beni.
Il convivente che intenda contestare il pignoramento di beni di sua proprietà, quali possono essere gioielli, apparecchiature elettroniche o mobili, deve riuscire a dimostrare la sua proprietà sull’oggetto in questione. Questo richiede la presentazione di prove documentali, come ricevute o fatture d’acquisto antecedenti al pignoramento, che certifichino chiaramente chi sia il legittimo proprietario del bene in questione (non è sufficiente una semplice dichiarazione privata, a meno che questa non sia stata formalmente autenticata da un notaio).
La procedura del sovraindebitamento: cosa fare quando non si possono pagare i debiti
Sei in difficoltà con i tuoi debiti e non sai come uscirne? La legge italiana offre diverse soluzioni per i debitori incapaci di pagare: una di queste è la procedura del sovraindebitamento.
Cos’è la procedura del sovraindebitamento? La procedura del sovraindebitamento è un insieme di strumenti legali che consentono ai debitori incapaci di pagare i propri debiti di rimettere in ordine la propria situazione finanziaria. Grazie a una procedura guidata da un Organismo di composizione della Crisi (OCC) e un professionista (avvocato o commercialista), il giudice può ridurre l’ammontare dei debiti e prevedere delle soluzioni di pagamento rateizzato.
I presupposti per accedere alla procedura sono:
- stato di sovraindebitamento: il debitore non deve essere in grado di pagare i propri debiti neanche con la liquidazione di tutti i suoi beni;
- non fallibilità: il debitore non deve essere un imprenditore commerciale fallito.
Le tre diverse procedure:
- accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore propone ai creditori un piano per ripagare i debiti in modo dilazionato. L’accordo si considera approvato col consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% del totale dei crediti. Questa procedura si applica solo ai debiti contratti per attività lavorative, professionali o imprenditoriali;
- piano del consumatore: il debitore propone un piano per ripagare i debiti in modo dilazionato, con la possibilità di esdebitazione (cancellazione) dei debiti residui al termine del piano. Questa procedura vale per debiti non lavorativi e non richiede il consenso dei creditori ma solo l’accoglimento del giudice;
- liquidazione del patrimonio: il debitore vende tutti i suoi beni per pagare i creditori.
Vediamo ora qual è la procedura:
- presentazione della domanda: il debitore deve presentare la domanda di accesso alla procedura presso l’Organo di Composizione della Crisi (OCC), indicando la procedura scelta e allegando la documentazione necessaria, compresa la proposta di piano del consumatore o di accordo di composizione della crisi;
- valutazione della domanda: l’OCC valuterà la fattibilità della proposta e, se ritenuta valida, la sottoporrà all’approvazione dei creditori;
- omologazione del tribunale: in caso di accettazione della proposta da parte dei creditori, sarà necessaria l’omologazione da parte del tribunale per rendere esecutivo l’accordo o il piano proposto. Se il debito non riguarda obbligazioni attinenti all’attività lavorativa, non c’è bisogno del consenso dei creditori;
- esecuzione del piano o dell’accordo: una volta omologato, il piano o l’accordo diventa vincolante per tutte le parti e il debitore dovrà rispettare i termini stabiliti per la soddisfazione dei creditori.
Vediamo quali vantaggi offre la procedura di sovraindebitamento:
- blocco delle azioni esecutive: durante la procedura, viene sospesa ogni azione esecutiva contro il patrimonio del debitore, offrendo un periodo di “respiro” per riorganizzare le proprie finanze;
- possibilità di una nuova partenza: la procedura mira a consentire al debitore di ripianare i debiti in modo sostenibile, evitando il più possibile la liquidazione completa del patrimonio e permettendo una potenziale “ripresa” economica;
- tutela della dignità del debitore: offre una soluzione legale e strutturata per affrontare situazioni di debito eccessivo, riducendo lo stigma sociale e legale associato all’incapacità di pagamento dei debiti.