È essenziale evidenziare che il donatario ha degli obblighi fiscali derivanti dalla donazione, anche se in certe circostanze vi è esenzione. imposizione fiscale. Inoltre occorre considerare anche le spese dell’atto notarile. Sia che questi oneri vengano sostenuti dal figlio cui viene donata la casa, sia che i genitori decidano di farsene carico, analizzare con attenzione le proprie condizioni specifiche e i pro e contro di questa operazione è cruciale per stabilire se è
vantaggioso trasferire un
immobile ai
figli.
Riguardo alla donazione di una casa da un genitore a un figlio i costi sono i seguenti:
- imposta sulle donazioni: viene calcolata secondo un’aliquota che cambia a seconda del legame di parentela tra donante e donatario. Nella donazione ai figli, questa imposta non si applica fino a un valore di 1 milione di euro. Oltre questa soglia, si applica una tassa del 4%;
- imposta di registro: di solito è un costo fisso di 200 euro se si supera la soglia di esenzione;
- imposta di bollo: ammonta a 230 euro per gli atti soggetti a Iva;
- imposta ipotecaria e catastale: corrispondono al 2% e all’1% rispettivamente, con un minimo di 200 euro per la prima casa;
- imposta per la trascrizione: ammonta a 90 euro per gli atti soggetti a Iva;
- spese notarili: dipendono dalla complessità dell’atto e variano a discrezione del notaio, considerando vari fattori come ipoteche, diritti reali e vincoli sull’immobile.
In aggiunta, ci sono le spese per le
visure ipotecarie e
catastali, che variano in base a diversi fattori e generalmente si aggirano intorno ai 100 euro.
I genitori possono anche scegliere di trasferire la proprietà tramite un atto di compravendita (art. 1470 cod. civ.), che ha delle implicazioni fiscali differenti a seconda che si tratti della prima o della seconda casa.
Nel caso della prima casa venduta a un figlio senza altre proprietà, si applica l’imposta di registro al 2% del valore catastale e le imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna. Per la seconda casa, l’imposta di registro è del 9% del valore della casa, con le stesse imposte ipotecaria e catastale. È importante notare che nella vendita di una casa non di lusso a un figlio che non possiede altre proprietà, si applica il
bonus prima casa (che comporta, appunto, vantaggi fiscali), ma con la condizione che la proprietà non possa essere rivenduta nei primi cinque anni e che il beneficiario trasferisca la propria residenza nell’immobile entro 18 mesi dal rogito.
Donare un immobile ai figli: quali sono i vantaggi?
La cessione di una proprietà immobiliare ai figli tramite donazione è un metodo pratico per trasferire una casa alla discendenza senza dover aspettare la successione ereditaria.
Dal punto di vista dei genitori, donare un immobile ai figli è vantaggioso quando desiderano disfarsi della proprietà per beneficiare, se vi sono le condizioni di legge, dell’acquisto di un’altra abitazione come
prima casa, riducendo così le tasse che pagherebbero se l’acquisto riguardasse la loro seconda abitazione.
Sotto l’aspetto fiscale, la donazione di un immobile ai figli è spesso più conveniente, dato che esiste una soglia di esenzione fino a 1 milione di euro per le donazioni tra familiari stretti.
In presenza di debiti a carico di uno o di entrambi i genitori, la donazione dell’immobile potrebbe essere un modo per sottrarlo a un eventuale pignoramento da parte dei creditori; tuttavia, come vedremo più avanti, non sempre si tratta di una buona idea.
Donare un immobile ai figli: quali sono gli svantaggi?
Per comprendere se donare un immobile ai figli conviene, occorre considerare anche gli
svantaggi di questa operazione.
Innanzitutto, la donazione è soggetta a contestazioni da parte di una precisa categoria di eredi, detti legittimari (art, 536 cod. civ.), che per legge hanno diritto a una quota di eredità, denominata di legittima o di riserva. Se una donazione ha intaccato l’entità della quota loro riservata, i legittimari possono chiedere che venga dichiarata inefficace (anche nei confronti di eventuali terzi acquirenti) entro 20 anni dall’atto (o 10 anni dopo la morte del donante), esercitando un’azione detta di riduzione (art. 554 e art. 555 cod. civ.).
I legittimari sono il coniuge, i figli e, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti. Quindi, in pratica, il problema si pone solo se, oltre al figlio (o ai figli) cui è stata donata la casa, ve ne sono altri che potrebbero sollevare questioni dopo la morte dei genitori.
A tal proposito le possibili soluzioni sono due:
- redigere un accordo di rinuncia alla contestazione ereditaria dopo la morte del donante;
- donare la casa equamente ai figli e poi permettere loro di trasferire la loro quota a un solo fratello (soluzione che comporta costi aggiuntivi).
Inoltre qualsiasi creditore dei genitori, se ritiene che la donazione sia stata effettuata allo scopo di sottrarre l’immobile al pignoramento, può intraprendere l’azione revocatoria (art. 2901 e seguenti cod. civ.). Attraverso questo procedimento, il magistrato verifica se la donazione è stata realizzata con intenti fraudolenti, ossia se è stata attuata per sottrarre beni dal patrimonio del debitore al fine di eludere il pignoramento da parte dei creditori. In tal caso, la donazione si rende
inefficace nei confronti di quel creditore specifico (ma non per gli altri), permettendogli di procedere al pignoramento dell’immobile nonostante sia avvenuto un trasferimento di proprietà.
Il creditore deve intraprendere l’azione entro un periodo massimo di cinque anni dalla data del rogito, anche se viene a conoscenza della donazione in un momento successivo.
Questa instabilità può creare difficoltà nell’ottenere finanziamenti sulla proprietà donata, in quanto le banche possono essere restie a concedere prestiti a causa del rischio che l’atto venga dichiarato inefficace. Inoltre, la rivendita dell’immobile da parte del figlio potrebbe essere complicata, dato che gli altri eredi, in mancanza di un accordo di rinuncia, possono rivendicare i loro diritti, scoraggiando potenziali acquirenti.