Come funziona il ravvedimento operoso per Imu e Tari

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Termine entro cui ottenere la riduzione delle sanzioni sulle imposte locali per tardiva presentazione della dichiarazione.

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Il ravvedimento operoso per i tributi locali come IMU e TARI può essere applicato anche dopo il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per la dichiarazione. Questo accade perché, per questi tributi, non ci sono regole che equiparano le dichiarazioni fatte in ritardo a quelle non fatte affatto. Di conseguenza, chi ha omesso di dichiarare può regolarizzare la propria situazione seguendo le regole generali per la correzione degli errori previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, come spiegato dal Dipartimento delle politiche fiscali del Mef.

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L’interpretazione tradizionale

Tradizionalmente, l’Agenzia delle Entrate ha interpretato la norma dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, precisando che la sanzione per la dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni è ridotta a un decimo. Questo ha portato a credere che, superati i 90 giorni, non fosse più possibile regolarizzare le dichiarazioni omesse. Tuttavia, questa interpretazione è influenzata più da una disposizione specifica dell’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, che considera omesse le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, piuttosto che dall’articolo 13 stesso.

Per i tributi locali, al contrario, non esiste una norma che consideri omesse le dichiarazioni fatte in ritardo, anche se oltre i 90 giorni. L’articolo 13 specifica che tutte le violazioni, inclusi gli errori e le omissioni che influiscono sul calcolo e il pagamento del tributo, possono essere corrette seguendo le scadenze legali.

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Inoltre, la circolare n. 184 del 1998, che commentava le modifiche introdotte dalla riforma del 1997 sul regime sanzionatorio, mostrava un’interpretazione restrittiva per l’Ici, in linea con quella delle Entrate, ma si esprimeva a favore della possibilità di regolarizzare le dichiarazioni omesse entro l’anno per la Tarsu.

Omissione di dichiarazione tributi locali e ravvedimento operoso

Da un’analisi sistematica, sembra che l’omissione di dichiarazione non debba necessariamente essere corretta entro 90 giorni dalla scadenza, ma possa rientrare nelle regole generali per tutte le violazioni.

Il Ministero delle Finanze concorda con questa interpretazione e specifica che, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo previsto dall’articolo 13, lettera c, del Dlgs 472/1997.

Se invece la regolarizzazione avviene dopo i 90 giorni, ma prima di ricevere un atto di accertamento, si applicano le riduzioni sanzionatorie previste dalla normativa di riferimento.

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Questa interpretazione è supportata anche da altre considerazioni. Si sottolinea che, per i principali tributi comunali, le informazioni rilevanti sono spesso già disponibili nelle banche dati delle amministrazioni locali, come quella catastale o quella legata al Modello Unico Informatico. Di conseguenza, le dichiarazioni raramente forniscono dati essenziali per le verifiche tributarie. Per quanto riguarda le agevolazioni, come l’esenzione per la produzione di rifiuti speciali, la Cassazione ha stabilito che, in assenza di una dichiarazione tempestiva, il contribuente non ha diritto al beneficio. In altre parole, per le agevolazioni, l’omissione della dichiarazione nei termini previsti è generalmente considerata irregolare e non correggibile.

In conclusione, appare poco ragionevole pretendere che le omissioni dichiarative nei tributi locali debbano essere corrette entro un termine stretto di 90 giorni.

Ravvedimento operoso Imu e Tari: quanto si paga?

Con il ravvedimento operoso si ottiene un consistente abbattimento delle sanzioni ordinarie previste per gli

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omessi versamenti di Imu e Tari, che partono dal 30%; lo sconto dipende dall’entità del ritardo ed è tanto maggiore quanto più si provvede all’adempimento – che deve essere spontaneo, cioè senza aver ricevuto la contestazione delle violazioni da parte del Comune – in termini vicini a quelli della scadenza non rispettata.

Lo sconto massimo è per chi si ravvede entro 15 giorni: con il cosiddetto ravvedimento sprint si paga una sanzione ridotta, pari all’1,5% dell’imposta dovuta (cioè la metà di un decimo del minimo dovuto, che è pari al 30%). Chi invece versa il tributo dopo un anno dalla scadenza, con il ravvedimento paga un settimo della sanzione, quindi il 4,29% dell’importo, e chi provvede entro due anni deve pagare un sesto della sanzione dovuta, dunque il 5% (un sesto del 30%).

In tutti i casi, ovviamente, bisogna anche provvedere, contestualmente al versamento della sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, anche al pagamento del tributo base omesso, quindi dell’Imu, o della Tari, dovuta. Per tutti i dettagli su condizioni, termini e importi da pagare leggi la nostra guida completa “Il ravvedimento operoso: come sanare le violazioni fiscali”.

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