Diritto di accesso: va sempre concesso al pubblico dipendente
Sì all’accesso ai documenti amministrativi anche quando si tratta di foto o file
Sei un pubblico dipendente e hai ricevuto dall’amministrazione di appartenenza una contestazione disciplinare per comportamenti ritenuti contrari ai tuoi doveri. Al fine di meglio poterti difendere chiedi di accedere ai documenti riguardanti il procedimento disciplinare, ma la tua richiesta viene in parte negata, avendo ad oggetto anche fotografie o file digitali. Devi sapere che il diritto di accesso va sempre concesso al pubblico dipendente, in particolar modo quando questo sia finalizzato a difendersi e indipendentemente dal tipo di documento richiesto. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge sul punto.
Indice
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego
La competenza per i procedimenti disciplinari, nel pubblico impiego, varia a seconda della gravità dell’infrazione commessa dal dipendente: per le infrazioni di minore gravità, per le quali sia prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione per più di 10 giorni, la competenza spetta al responsabile della struttura che abbia la qualifica dirigenziale.
Se, invece, la sanzione applicabile è più grave di quelle sopra indicate, oppure il responsabile della struttura non possiede la qualifica dirigenziale, questi sarà tenuto a trasmettere gli atti del procedimento, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, individuato in ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento.
Tale ufficio provvederà a:
- contestare l’addebito al dipendente
- convocarlo per il contraddittorio a difesa
- istruire il procedimento disciplinare
- applicare l’eventuale sanzione.
La sanzione adottata in violazione delle norme in materia di competenza nel procedimento disciplinare deve ritenersi nulla o illegittima.
Il procedimento disciplinare prende avvio attraverso la comunicazione al dipendente di una contestazione disciplinare, la quale deve essere specifica e tempestiva.
L’addebito è specifico quando contiene l’esatta indicazione del comportamento tenuto dal lavoratore e delle norme di legge o di regolamento che si ritengono violate.
È tempestiva la contestazione che viene notificata nell’imminenza del fatto addebitato, o comunque entro breve tempo dalla sua scoperta; in particolare, nel caso di procedimento disciplinare di competenza della responsabile con qualifica dirigenziale, la contestazione deve essere trasmessa senza indugio e comunque non oltre 20 giorni dalla commissione o scoperta del fatto e deve contenere la data di convocazione a difesa del dipendente con un preavviso di almeno 10 giorni.
Qualora invece sia competente l’ufficio per i procedimenti disciplinari, il termine di 20 giorni decorre dalla data di ricezione degli atti da parte del responsabile della struttura
In ogni caso, il procedimento deve concludersi entro
Se la sanzione applicabile è più grave della sospensione inferiore a 10 giorni, i predetti termini vengono raddoppiati .
La violazione dei termini del procedimento determina la decadenza dell’amministrazione dall’azione disciplinare.
Il diritto di accesso agli atti
Spesso il dipendente incolpato, per poter meglio articolare la propria difesa, ha la necessità di visionare atti o documenti in possesso della pubblica amministrazione, utili ad avere maggiore contezza delle accuse e responsabilità disciplinari mosse nei suoi confronti.
Di conseguenza, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, riconosciuto in particolare dalla L. n. 241/1990, dal D.Lgs. n. 165/2001, nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 (o Codice della trasparenza amministrativa), il quale ha introdotto il “diritto di accesso civico” ai dati e ai documenti e che consente al cittadino di richiedere la pubblica amministrazione la pubblicazione di dati e documenti da essa posseduti, al fine di poterne controllare la corretta azione amministrativa.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, il diritto di accesso risponde precisamente all’esigenza di garantire al singolo di prendere visione ed estrarre copia di atti documenti che direttamente lo riguardano, per meglio potersi difendere.
Il diritto di accesso deve essere sempre garantito, salvo si tratti di atti la cui divulgazione è espressamente vietata dalla legge, quali:
- documenti coperti da segreto di Stato
- documenti relativi a procedimenti tributari
- documenti riguardanti strutture, mezzi, dotazioni, personale e azioni strumentali alla tutela dell’ordine pubblico
- documenti riguardanti la vita privata e riservatezza di soggetti terzi
Per esercitare il diritto di accesso è necessario che richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, in particolare, l’amministrazione dovrà mettere a disposizione del dipendente incolpato tutta la documentazione necessaria a garantirne un’adeguata difesa, a prescindere dal tipo di documento richiesto e anche qualora si tratti di foto o documenti informatici, se idonei a consentirgli di meglio capire il fatto che gli viene addebitato.
In ogni caso deve trattarsi di documenti in possesso dell’amministrazione, già formati ed esistenti, non essendo tenuta la pubblica amministrazione ad effettuare ulteriori ricerche per assecondare le richieste del lavoratore.