Contratto di agenzia e agenti di commercio: la guida

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Autore: Raffaella Mari

09 febbraio 2024

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Contratto di agenzia: elementi chiave da considerare, la forma del contratto, l’esclusiva, la provvigione, la subagenzia.

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Il contratto di agenzia prevede che una parte, denominata “agente,” assuma stabilmente e professionalmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una specifica zona in cambio di retribuzione, chiamata provvigione, per conto di un’altra parte, il preponente (art. 1742 c.c.). In questo articolo vedremo come funziona il contratto di agenzia, chi possono essere gli agenti di commercio, quali sono le particolarità di tale rapporto. Ma procediamo con ordine.

Contratto di agenzia: elementi chiave da considerare

Nel contesto del

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contratto di agenzia, l’agente assume un ruolo fondamentale, compiendo una serie di attività diverse e non predeterminate, tutte orientate alla promozione della conclusione di contratti in una specifica area per conto del preponente.

Ecco una sintesi pratica degli elementi tipici del contratto di agenzia:

Promozione della conclusione dei contratti: l’obbligazione principale dell’agente è promuovere la conclusione di contratti, coinvolgendo attivamente la potenziale clientela attraverso ricerca, illustrazione e pubblicizzazione dei prodotti.

Anche se il cliente non è stato direttamente ricercato dall’agente, ma è stato indicato dal preponente, l’agente ha diritto alla provvigione

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, a condizione che esista un collegamento causale tra l’attività promozionale e la conclusione dell’affare.

Assegnazione di una zona determinata: la zona può essere geograficamente determinata o identificata con riferimento a soggetti specifici o categorie.

Pertanto, anche in assenza di una designazione esplicita, il contratto di agenzia può essere configurato se è possibile dedurre la zona di attività dalle circostanze in cui le parti operano al momento dell’instaurazione del rapporto.

Onerosità dell’incarico: l’agente svolge la sua attività in cambio di una compensazione;

Autonomia organizzativa: pur seguendo istruzioni dettagliate impartite dal preponente, l’agente ha la libertà di scegliere la clientela e i metodi di lavoro nell’ambito della zona assegnata. Questo include la possibilità di contattare i potenziali acquirenti attraverso visite personali o la gestione di un punto vendita delle merci del preponente.

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Stabilità dell’incarico: l’agente si impegna a svolgere l’attività promozionale in modo stabile. L’attività occasionale è considerata inadempiente.

Chi possono essere gli agenti?

Gli agenti possono essere persone fisiche o società, sia di persone che di capitali. Esaminiamo qui a seguire principalmente la disciplina valida per gli agenti persone fisiche.

Se all’agente viene affidato l’incarico di concludere direttamente l’affare in nome e nell’interesse del preponente, si parla di agente con rappresentanza o rappresentante di commercio (art. 1752 c.c.).

La disciplina applicabile ai rappresentanti di commercio è la stessa di quella prevista per gli agenti, di seguito qui riportata.

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Quali tipi di agenti esistono?

L’agente può essere classificato come monomandatario o plurimandatario.

Il monomandatario è obbligato a svolgere la propria attività per un solo preponente, mentre il plurimandatario può operare per più preponenti, nel rispetto del diritto di esclusiva.

L’agente può avvalersi di un subagente per l’esecuzione del contratto. Quest’ultimo presta la sua attività professionale per conto di un altro agente, che ne è responsabile nei confronti del preponente. La subagenzia è un contratto derivato e collegato al contratto principale di agenzia.

Di norma, il subagente non può esercitare un potere rappresentativo nei confronti dell’impresa preponente, a meno che quest’ultima non gli attribuisca direttamente tale potere (art. 1745 c.c.).

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Qual è la differenza tra contratto di agenzia e lavoro subordinato?

Il rapporto di agenzia è un rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato da particolari garanzie stabilite dalla legge. Si definisce “parasubordinato” per le affinità con il lavoro subordinato, soprattutto in relazione alla gestione del contenzioso.

Gli elementi distintivi tra il rapporto di agenzia e il lavoro subordinato includono:

Questi elementi delineano chiaramente la natura del

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rapporto di agenzia come un’attività economica autonoma assistita da specifiche garanzie legali.

Quali sono i requisiti pratici per avviare un’agenzia?

Per iniziare a operare come agente, è necessario soddisfare due requisiti pratici (art.5 L.204/85):

  1. casellario penale storico “pulito”: l’agente non dev’essere interdetto, inabilitato o condannato per vari reati, inclusi quelli contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Ciò include reati come omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e altri reati non colposi punibili con una pena detentiva di almeno 2 anni e massimo 5 anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione;
  2. qualifica professionale: l’agente deve a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale specifico istituito o riconosciuto dalle regioni; b) aver lavorato per almeno 2 anni come dipendente di un’impresa con la qualifica di viaggiatore/piazzista o con mansioni di dipendente qualificato nel settore delle vendite. Questa esperienza deve essere stata svolta, anche non continuativamente, entro i 5 anni dalla presentazione della segnalazione; c) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado in indirizzo commerciale o una laurea in materie commerciali o giuridiche.

Passaggi pratici che precedono l’avvio dell’attività da agenzia

Prima di avviare un’attività come agente, è fondamentale seguire questi passaggi pratici:

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  1. segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): l’agente deve presentare in via telematica una SCIA, inclusa l’autocertificazione e le certificazioni che dimostrano il possesso dei requisiti richiesti. Questa procedura avviene presso lo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune competente. Se i requisiti sono verificati positivamente, lo SUAP rilascia automaticamente una ricevuta autorizzatoria, permettendo all’agente di avviare immediatamente l’attività;
  2. iscrizione presso la CCIAA: la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) registra i dati dell’agente in base alla modalità di svolgimento dell’attività: a) se l’attività è gestita come impresa, l’iscrizione avviene nel registro delle imprese (art. 8 L. 580/93); b) se l’attività è svolta in forma individuale, l’iscrizione avviene nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA: art. 9 DPR 581/95).

La forma nel contratto di agenzia

Formalizzare il contratto di agenzia per iscritto è consigliabile, ma non obbligatorio ai fini della sua validità.

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Optare per la forma scritta è preferibile per motivi di chiarezza e sicurezza. Inoltre, diventa essenziale per la prova e per garantire i diritti di entrambe le parti.

Le principali considerazioni pratiche sono:

  1. preferenza della forma scritta: anche se non obbligatoria, la forma scritta fornisce maggiore chiarezza e sicurezza nel contratto di agenzia;
  2. richiesta di documentazione firmata: ciascuna parte ha il diritto di chiedere all’altra un documento firmato che riporti il testo del contratto e delle clausole aggiuntive, come prova tangibile degli accordi presi;
  3. prova dell’esecuzione del contratto: la forma scritta diventa essenziale per dimostrare l’esistenza e l’esecuzione del contratto di agenzia, fornendo una base documentale chiara e evitando ambiguità;
  4. documenti unilaterali come prova: è possibile dimostrare l’esistenza del contratto anche attraverso documenti provenienti da una sola parte, come le fatture di pagamento delle provvigioni, secondo l’art. 2, c. 4, ACOM. Questa opzione offre flessibilità nella dimostrazione dell’accordo.

In sintesi, l’adozione della forma scritta nel contratto di agenzia non solo contribuisce a garantire la validità, ma facilita anche la gestione e la dimostrazione dei termini concordati tra le parti.

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Patto di prova

Nel contratto di agenzia, sia a tempo indeterminato che a termine, è possibile stabilire un periodo di prova. Durante questo periodo, le parti possono interrompere il contratto senza dover dare preavviso o pagare una compensazione (indennità sostitutiva). Tuttavia, il patto di prova deve essere limitato al tempo necessario per consentire alle parti di valutare se desiderano continuare il rapporto di lavoro in modo stabile o risolverlo.

È importante notare che questa clausola non è considerata vessatoria e quindi non richiede un’approvazione specifica per iscritto. Inoltre, il patto di prova non può ledere i diritti dell’agente in modo da violare il diritto comunitario. Questo significa che, se sussistono i presupposti, l’agente ha comunque diritto a una compensazione se il contratto viene risolto durante il periodo di prova.

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Clausola risolutiva espressa

Nel contratto di agenzia è possibile includere una clausola risolutiva espressa che riguardi specifici casi di inadempienza, come ad esempio la violazione dell’esclusiva o il mancato raggiungimento di un determinato volume di affari. Se il preponente risolve il contratto di agenzia senza preavviso, basandosi su tale clausola, il giudice deve sempre valutare se effettivamente vi è stata un inadempimento da parte dell’agente che giustifichi tale recesso. Questo significa che l’inadempienza dell’agente deve costituire una giusta causa di risoluzione del contratto, come previsto dagli artt. 2119 c.c. (Cass. sent. n. 10934/2011; Trib. Pavia sent. n. 368/2019; App. Bologna sent. n.1018/2014).

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Garanzia

Le parti possono concordare di volta in volta una garanzia (art. 1746, c. 3, c.c.) per garantire il buon esito di specifici affari di particolare rilevanza, purché siano rispettate alcune condizioni:

La legge, tuttavia, vieta di prevedere una responsabilità generale dell’agente nel caso in cui i clienti da lui procurati non paghino (cosiddetto star del credere). Nonostante ciò, l’agente ha la facoltà di assumere volontariamente la garanzia per incentivare la conclusione di un contratto con un cliente che il preponente ritiene non solvibile e con cui non desidera trattare. In tal caso, la clausola dello star del credere è considerata legittima solo se la garanzia per l’inadempimento del terzo è fornita spontaneamente, senza alcuna imposizione da parte del preponente, e con l’unico scopo di convincere il terzo a concludere l’affare (Cass. 31 ottobre 2016 n. 21994).

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Patto di non concorrenza post-contrattuale

Al termine del contratto di agenzia, per evitare che l’agente assuma incarichi concorrenti con quelli precedentemente svolti per il preponente, è possibile stipulare un patto di non concorrenza (art. 1751 bis c.c.). Questo accordo può essere fatto sia al momento della stipula del contratto di agenzia (il caso più comune), sia successivamente durante il mandato o addirittura al suo termine.

L’associazione consulenti di marketing (ACOM) permette la stipula di tale patto solo all’inizio del rapporto di agenzia.

Le condizioni per il divieto di concorrenza dell’agente dopo la risoluzione del rapporto sono le seguenti:

L’accettazione del

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patto di non concorrenza da parte dell’agente comporta il pagamento di un’indennità, non legata alla provvigione, al momento della risoluzione del rapporto. Non è necessario specificare esplicitamente nel contratto l’importo dell’indennità per il patto di non concorrenza. Se l’indennità non è specificata nell’accordo, ciò non invalida l’accordo stesso, ma dà all’agente il diritto di richiedere il compenso al termine del rapporto.

Nel caso in cui il contratto non sia regolato dagli accordi economici collettivi (AEC) ma solo dalla legge, l’importo dell’indennità deve essere concordato dalle parti, tenendo conto degli AEC, utilizzando i seguenti criteri:

Se il contratto è regolato dagli AEC, essi stabiliscono modalità precise per calcolare l’indennità per il patto di non concorrenza. Entrambi gli accordi indicano la base di calcolo dell’indennità:

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Se l’agente viola il patto, il preponente ha il diritto a diverse azioni:

Diritto di esclusiva

Il

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diritto di esclusiva (art. 1743 c.c.), se non diversamente specificato, è considerato operante per gli affari previsti nel contratto di agenzia. L’agente si impegna a non assumere incarichi concorrenti con il preponente, mentre quest’ultimo si impegna a non utilizzare contemporaneamente altri agenti nella stessa area e per lo stesso settore.

Le parti possono derogare al diritto di esclusiva con una clausola espressa o tramite comportamenti che dimostrano un’implicita deroga. La violazione dell’esclusiva da parte del preponente comporta il diritto dell’agente a ricevere comunque la provvigione anche per i contratti conclusi senza il suo intervento. Al contrario, se è l’agente a violare l’esclusiva, il preponente può risolvere il contratto.

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Riscossione dei crediti

L’agente ha il diritto di riscuotere i crediti del preponente solo se ciò è stato concordato per iscritto al momento della stipulazione del contratto. In assenza di un accordo scritto, l’agente non ha diritto a compensi per l’attività di riscossione (art. 1744 c.c.). Tuttavia, se l’agente svolge comunque l’attività di riscossione, può richiedere un compenso attraverso un’azione di arricchimento senza causa.

Le modifiche al contratto devono essere concordate tra le parti, salvo disposizioni diverse degli accordi economici collettivi (AEC). Le modifiche che coinvolgono elementi previsti dagli AEC possono avvenire anche unilateralmente, previa comunicazione scritta.

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Adempimenti formali del preponente

Il preponente deve comunicare l’instaurazione del rapporto di agenzia al Ministero del Lavoro tramite modalità telematiche, come previsto per tutti i datori di lavoro.

Obblighi dell’agente

Nell’esecuzione del contratto, l’agente deve tutelare gli interessi del preponente agendo con lealtà e buona fede. Deve seguire le istruzioni ricevute e fornire informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli e qualsiasi altra informazione utile per valutare se un affare è conveniente o meno (artt. 1746 e 1747 c.c.).

Le parti possono stabilire obblighi aggiuntivi per l’agente, riguardanti visite ai clienti, report delle visite effettuate e relative tempistiche.

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Se l’agente non può svolgere l’incarico, deve avvisare immediatamente il preponente.

Quali sono le conseguenze della violazione degli obblighi da parte dell’agente?

Il preponente può richiedere il risarcimento dei danni e, in casi gravi, recedere dal contratto per giusta causa.

Per evitare controversie, spesso si inserisce nel contratto una clausola che specifica il numero minimo di contratti che l’agente deve concludere entro un certo periodo. Se non viene rispettato, il preponente può recedere dal contratto per giusta causa.

Obblighi del preponente

Il preponente deve agire con lealtà e buona fede e collaborare con l’agente per consentirgli di eseguire correttamente il contratto (art. 1749 c.c.). Deve fornire la documentazione necessaria e le informazioni utili all’agente per l’esecuzione del contratto.

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Se il volume di affari è inferiore alle aspettative dell’agente, il preponente deve informare l’agente entro un termine ragionevole.

Secondo gli accordi europei sul commercio (AEC), se il preponente non comunica entro un certo periodo l’accettazione o il rifiuto del cliente, viene considerato un’accettazione implicita.

In altri termini, il preponente deve informare l’agente tempestivamente sull’accettazione o il rifiuto da parte del cliente, nonché sull’eventuale mancata conclusione di un affare che l’agente ha negoziato.

Queste informazioni sono molto importanti, perché influenzano il diritto dell’agente di percepire le provvigioni. Secondo le clausole AEC, se il preponente non comunica all’agente entro 60 giorni (per ACOM) o 30 giorni (per AIND) dalla ricezione della proposta, tale mancanza di comunicazione equivale a un’accettazione implicita. Tuttavia, le parti possono concordare tempi diversi per accettare o respingere le proposte in base al contratto individuale.

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Come viene determinato il compenso dell’agente?

L’agente riceve provvigioni (art. 1748 c.c.), una percentuale calcolata sul valore dei contratti conclusi grazie al suo lavoro.

L’agente ha diritto alla provvigione quando il preponente conclude l’affare procurato dall’agente.

La condizione per ottenere le provvigioni è che l’affare sia concluso grazie agli sforzi promozionali dell’agente, non importa se l’affare vada a buon fine o meno, a patto che il cliente abbia l’obbligo di pagare il prezzo concordato (avendo il cliente adempiuto il suo obbligo di pagare il prezzo pattuito).

Nella pratica, le parti spesso includono una clausola nel contratto di agenzia chiamata “buon fine”, che stabilisce che il preponente pagherà le provvigioni all’agente solo dopo che il cliente ha pagato il prezzo concordato.

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Se il cliente e il preponente decidono di non dare esecuzione al contratto o solo parzialmente, l’agente ha comunque diritto a una provvigione ridotta per la parte dell’affare non eseguita.

L’agente non ha diritto a provvigioni se l’affare non si conclude per motivi non attribuibili (per una causa non imputabile) al preponente, e in tal caso è tenuto a restituire eventuali provvigioni già ricevute. È importante notare che qualsiasi accordo che penalizzi eccessivamente l’agente è nullo.

Se il cliente non paga completamente a causa di insolvenza parziale, l’agente ha diritto a una provvigione parziale, a condizione che la perdita subita dal preponente sia inferiore alla provvigione sul pagamento ricevuto. Se l’insolvenza del cliente è inferiore al 15% del valore del contratto, l’agente ha diritto alla provvigione sul pagamento ricevuto.

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In caso di contenzioso sul diritto alla provvigione, l’agente deve dimostrare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento è dovuto a causa del preponente (Cass. sent. n. 22581/2014; Cass. sent. n. 10821/2011). È quindi fondamentale che l’agente fornisca prove della conclusione dei contratti promossi e specifiche sulle transazioni. Il giudice non può compensare carenze di prove con valutazioni equitative o richieste generiche di documenti aziendali del preponente.

Quando matura la provvigione per l’agente?

La provvigione spetta all’agente dal momento in cui il preponente ha eseguito o dovuto eseguire la prestazione in base al contratto, o quando il terzo ha eseguito o dovuto eseguire la prestazione se il preponente ha già eseguito la sua parte.

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L’ammontare della provvigione è concordato tra le parti ed è calcolato sulla somma degli importi delle fatture emesse ai clienti, al netto di sconti e spese aggiuntive.

Le provvigioni devono essere pagate all’agente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione, al netto di tasse e contributi. Il preponente deve fornire all’agente un estratto conto entro lo stesso termine, che include tutti i dettagli necessari per calcolare le provvigioni. Se l’agente non solleva contestazioni entro 30 giorni, l’estratto conto è considerato definitivamente approvato.

Anticipi e prescrizione

Secondo gli accordi europei sul commercio, l’agente ha diritto ad

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anticipi sulle provvigioni maturate, fino al 70% del credito per l’AIND. Se è previsto il pagamento al buon fine, l’agente può richiedere anticipi fino al 50% o al 35% a seconda della tempistica del pagamento.

Le provvigioni devono essere richieste entro 5 anni dal momento in cui sorge il diritto.

La prescrizione non viene sospesa durante il rapporto di agenzia.

Sconti e sospensione dell’attività

L’agente non può praticare sconti sul prezzo di listino al momento della stipulazione del contratto. La concessione di sconti spetta solo al preponente, e l’agente può farlo solo con il suo consenso. Gli sconti di valuta per condizioni di pagamento non possono essere esclusi dal calcolo delle provvigioni.

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Sospensione del rapporto d’agenzia

La sospensione dell’attività avviene per un periodo massimo stabilito dagli accordi europei sul commercio e si ha nei seguenti casi:

  1. malattia o infortunio: uno dei contraenti può richiedere la sospensione del rapporto per un massimo di 6 mesi. Durante questo periodo, il datore di lavoro non può terminare il contratto e l’agente non ha diritto alle commissioni per le transazioni effettuate;
  2. gravidanza e periodo post-parto: l’agente può richiedere la sospensione del rapporto per un massimo di 12 mesi, compreso il periodo del parto. Durante questa fase, il datore di lavoro deve garantire che il mandato di agenzia sia mantenuto, assumendo direttamente il controllo o affidandolo ad altri. L’agente non ha diritto alle commissioni, a meno che gli ordini non siano stati ricevuti durante il periodo di sospensione a causa del lavoro svolto precedentemente.

In caso di interruzione della gravidanza, l’agente può richiedere una sospensione fino a un massimo di 5 mesi.

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Controversie

Le controversie relative al rapporto d’agenzia (art. 409, c.3, c.p.c.) sono di competenza del giudice del lavoro del luogo di domicilio dell’agente quando la prestazione dell’agente è di natura prevalentemente personale.

Se l’agente opera con un notevole contributo di mezzi e collaboratori, la competenza del giudice del lavoro viene meno.

Per le controversie riguardanti agenti costituiti come società, la competenza può variare.

Differenze tra agente di commercio, mediatore, procacciatore di affari

L’agente non deve essere confuso con altre figure professionali. Mediatori, commissionari, e concessionari sono soggetti a tutele minime secondo il Jobs Act autonomi se non svolgono attività imprenditoriale.

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Il mediatore

Il mediatore è un lavoratore autonomo che mette occasionalmente in relazione due o più parti per agevolare la conclusione di un affare. Non è legato da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza e non ha una propria zona di attività. Il suo ruolo è imparziale, e ha diritto al compenso solo se l’affare si conclude grazie al suo intervento. Una volta concluso l’affare, le parti possono scegliere se avvalersi nuovamente o meno della sua opera.

Il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando l’affare può ritenersi conseguenza della sua opera, sia essa prossima o remota. Questa condizione è ritenuta soddisfatta anche nel caso in cui la stipulazione conclusiva sia effettuata da sostituti delle parti, a condizione che ci sia continuità tra chi ha partecipato alle trattative e chi si sostituisce nella fase conclusiva. L’obbligo di pagamento della provvigione rimane a carico delle parti originarie, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20549/2004.

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La prestazione del mediatore può anche esaurirsi nel semplice ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti.

È importante notare che l’intervento diretto del mediatore nelle diverse fasi delle trattative non ha rilevanza per quanto riguarda il diritto alla provvigione (Cass. sent. n.23438/2004).

Al contrario, non sussiste alcun diritto alla provvigione per il mediatore quando la fase iniziale delle trattative, avviata con il suo intervento, non ha prodotto risultati positivi e la conclusione dell’affare successivamente raggiunta è indipendente dal suo coinvolgimento (Cass. sent. n. 1120/2015).

Il procacciatore d’affari

Il procacciatore d’affari è una figura atipica di collaboratore, non contemplata nel codice civile o in altre leggi. Questa figura opera senza dipendenza o direzione del

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preponente, instaurando un rapporto che non può essere formalizzato in un contratto e che è caratterizzato dalle seguenti peculiarità:

Quali regole si applicano al rapporto di procacciamento d’affari?

Al rapporto di procacciamento d’affari si applicano, in via analogica, le disposizioni relative al

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contratto di agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto. Non si applicano quelle che lo presuppongono, come l’indennità di mancato preavviso e altre.

I viaggiatori e i piazzisti

Il ruolo di viaggiatore e piazzista è ricoperto da lavoratori dipendenti, regolarmente integrati in una struttura aziendale con una retribuzione fissata dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile a loro.

Il viaggiatore si impegna a promuovere affari per conto dell’azienda presso cui è impiegato, seguendo le modalità e gli ordini impartiti dal datore di lavoro.

Il piazzista ha il compito di vendere specifici prodotti in una zona predeterminata e può essere autorizzato dal datore di lavoro a collaborare con diverse aziende.

Entrambi i viaggiatori e i piazzisti sono soggetti a tutte le norme che regolano i lavoratori subordinati, con l’eccezione dei limiti legali di orario.

I commessi viaggiatori sono inclusi in questa categoria, ma la definizione di “commesso viaggiatore” è oggetto di divergenza giurisprudenziale:

Il commissionario

Il commissionario, come delineato negli artt. 1731 e seguenti del codice civile, è un lavoratore autonomo incaricato di vendere o acquistare beni agendo in proprio, ma per conto e nell’interesse del preponente. Durante le transazioni, il commissionario interagisce con il venditore come se fosse il compratore e con l’acquirente come se fosse il venditore. La sua remunerazione avviene tramite una provvigione, e, a differenza degli agenti, è tenuto a rispondere dello star del credere.

Il concessionario

Il concessionario è un commerciante specializzato nella rivendita di beni in proprio: acquista merce e la rivende senza fornire all’acquirente informazioni sul produttore originale. Di solito, opera su un’area geografica specifica. Questo tipo di contratto differisce da quello di agenzia poiché, nonostante la collaborazione tra concedente e concessionario sia prevista, non costituisce un elemento decisivo (Cass. sent. n. 20106/2009; Trib. Perugia sent. n. 932/2020).

Le norme relative al contratto di somministrazione (artt. 1559 e s. c.c.) sono applicabili alla concessione di vendita.

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