È ampiamente riconosciuto che le proprietà dotate di una vista panoramica godono di maggiore stima e conseguentemente assumono un valore superiore sul mercato immobiliare. In tale contesto, il cosiddetto diritto di panorama non solo è riconosciuto, ma può anche essere difeso dal proprietario dell’immobile qualora si trovi ad affrontare restrizioni, specialmente in aree urbane, dovute ad esempio alla costruzione di strutture limitrofe o alla presenza di vegetazione.
Effettivamente, il codice civile non menziona espressamente il diritto di panorama, il quale emerge piuttosto come un concetto sviluppato dalla giurisprudenza.
L’interpretazione estensiva dell’art. 907 cod. civ., che disciplina il diritto di veduta – ovvero la facoltà del proprietario di un fondo (termine che include anche le abitazioni) di godere di una vista non ostruita dalla proprietà adiacente fino a una certa distanza (definita legale) – ha portato alla nascita del diritto di panorama.
Quest’ultimo, tuttavia, ha un ambito di applicazione ben più vasto: si tratta del diritto di osservare l’orizzonte senza intralci, beneficiando così di una vista panoramica incondizionata.
Analogamente al diritto di veduta, il diritto di panorama si manifesta come una servitù negativa. Essa concede al proprietario del fondo dominante la facoltà di opporsi alla realizzazione, da parte del proprietario fondo servente, di strutture permanenti che possano nuocere alla specifica prospettiva e al fascino dell’edificio.
Come precedentemente sottolineato, il diritto di panorama è frutto di
interpretazione giurisprudenziale e, pertanto, è essenziale riferirsi alle decisioni dei giudici per identificarne i criteri di esistenza.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17922/2023, ha chiarito che il diritto di panorama, considerato come servitù negativa, può essere ottenuto:
- per contratto tra i proprietari dei fondi interessati;
- per destinazione del padre di famiglia. Ciò si verifica quando i due fondi appartenevano in origine a un unico proprietario, che ha realizzato su uno di essi opere permanenti per l’esercizio della servitù;
- per usucapione, mediante l’esercizio di fatto del diritto per almeno 20 anni in modo pacifico, ininterrotto e palese.
La Suprema Corte ha precisato che, negli ultimi due casi, è necessaria anche la prova di modifiche visibili e permanenti oltre a quelle che permettono la semplice veduta, tali da potere esercitare il diritto di panorama.
Come si tutela il diritto di panorama?