Pubblico impiego: è possibile il cumulo di aspettativa?
Sono un operatore sociosanitario in aspettativa per motivi familiari. Sono risultato idoneo al concorso presso altra amministrazione del comparto. Ho diritto di ottenere l’aspettativa per incarico a tempo determinato, pur trovandomi già in aspettativa per motivi familiari senza stipendio?
In base alla disciplina di cui all’art. 12 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, per poter fruire di un ulteriore periodo di aspettativa, anche per motivi diversi e, quindi, anche sulla base di diverse fonti regolative, è necessario che siano trascorsi almeno quattro mesi di servizio attivo dal termine del godimento dell’aspettativa precedente.
A tale divieto fanno eccezione solo l’aspettativa per i gravi e documentati motivi di famiglia
Sulla base della formulazione delle norme in materia, deve ritenersi estensibile il divieto di cumulo anche a tutte le altre ipotesi di assenza dal servizio che, sostanzialmente, possono essere assimilate all’aspettativa sotto il profilo del regime giuridico applicabile e della durata. Pertanto, si ritiene sussistente il divieto di cumulo nel caso, ad esempio, di aspettativa per motivi personali e congedi per motivi di famiglia, o dei congedi per la formazione.
È importante sottolineare che il dipendente non può ottenere in alcun modo la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa richiesto, qualora non sia decorso il periodo di servizio attivo di quattro mesi previsto dalla disciplina contrattuale (sei mesi nelle ipotesi disciplinate all’art. 13, CCNL Integrativo del 20 settembre 2001).
Il divieto di cumulo di aspettative è finalizzato a salvaguardare le esigenze organizzative ed operative degli enti, a fronte di forme di legittima assenza del personale che, ove autorizzate, potrebbero avere anche una rilevante durata; in molti casi, inoltre, il frazionamento dell’assenza, dipendendo dalla volontà del lavoratore, può avere conseguenze negative sull’organizzazione dell’ente, maggiori di quelle derivanti da un’unica assenza sia pure prolungata.
Tuttavia, le norme in materia di divieto di cumulo di aspettative non sono inderogabili: ove l’ente autonomamente valuti conforme al proprio interesse organizzativo concedere l’aspettativa, anche in mancanza del servizio attivo richiesto dall’art. 12 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, può ammettere, assumendosi ogni responsabilità, il dipendente al beneficio, senza che il citato art. 12 possa costituire un ostacolo assolutamente insuperabile.
Infatti, l’unico soggetto che potrebbe ricevere un danno dalla violazione della clausola contrattuale è lo stesso che concede il beneficio al lavoratore.
Si tenga presente però che l’ente, rinunciando a far valere la disciplina relativa al cumulo delle aspettative, ben difficilmente potrebbe giustificare il ricorso a strumenti organizzativi diversi, quali il contratto a termine, o il lavoro interinale sulla base delle esigenze operative determinate dall’assenza del dipendente.
Inoltre, occorre considerare che l’art. 12, disciplinando un particolare aspetto del rapporto di lavoro, ha inteso anche dettare una regola unica e uniforme, a garanzia della trasparenza ed imparzialità dei comportamenti datoriali nei confronti di tutti i lavoratori.
Pertanto, eventuali deroghe alla regola generale potrebbero determinare richieste emulative da parte di tutti i dipendenti eventualmente interessati, anche con riferimento a forme di aspettative diverse da quelle che non soggiacciono al divieto di cumulo e, di conseguenza, comportamenti non omogenei del datore di lavoro potrebbero essere fatti valere in sede di contenzioso sotto il profilo della violazione di principi di non discriminazione ed imparzialità (in tal senso si segnala il Parere Aran “RAL835_Orientamenti Applicativi”).
Ciò premesso, nel caso di specie, trovandosi Lei in aspettativa per motivi personali o di famiglia, non potrà richiedere un ulteriore periodo di aspettativa per incarico a tempo determinato presso azienda del comparto, senza avere prima svolto un periodo di servizio attivo di quattro mesi presso l’amministrazione di appartenenza, salvo l’amministrazione di appartenenza non ritenga – sotto la propria responsabilità – derogare al divieto di cumulo.
Articolo tratto da una consulenza resa dall‘Avv. Valentina Azzini