L'amministratore di condominio è responsabile per gli illeciti dei condomini?

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L’amministratore del condominio non è responsabile per l’omessa raccolta differenziata.

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La recente giurisprudenza della Cassazione, con l’ordinanza n. 29511/2023 e la sentenza n. 4561/2023, ha chiarito un importante principio in materia condominiale: l’amministratore del condominio non è responsabile, neanche nei confronti di terzi, per le violazioni compiute individualmente dai condòmini, quali possono essere quelle relative alla mancata o errata raccolta differenziata dei rifiuti.

Il ruolo dell’amministratore condominiale

L’amministratore condominiale opera in base a un mandato, come previsto dall’articolo 1129, comma 15, del Codice Civile. Le sue responsabilità sono circoscritte alla gestione dei beni comuni, alla tenuta della contabilità (articolo 1130 del Codice Civile) e, entro questi limiti, alla rappresentanza esterna del condominio (articolo 1131 del Codice Civile). Non esiste alcuna disposizione legislativa che estenda la

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responsabilità dell’amministratore alle violazioni commesse dai singoli condòmini.

I casi giudiziari in esame

I casi analizzati dalla Cassazione riguardavano delle sanzioni amministrative comminate a un condominio e al suo amministratore per non aver rispettato il regolamento comunale sulla raccolta differenziata. Le istanze legali presentate sia dal condominio sia dall’amministratore per opporsi a tali sanzioni sono state inizialmente respinte, attribuendo una responsabilità solidale a entrambi per la presenza di rifiuti non correttamente conferiti nei contenitori del condominio.

La decisione della cassazione

La Cassazione, con sentenza n. 4561/2023, ha ritenuto inammissibile il ricorso del condominio ma ha accolto quello dell’amministratore, stabilendo che non può essergli attribuita una responsabilità solidale basata sull’articolo 6 della legge 689/1981. Questo perché, sebbene l’amministratore gestisca i beni comuni, non ha la disponibilità materiale degli stessi. Pertanto, gli obblighi di conservazione non implicano per l’amministratore la responsabilità per la custodia e l’utilizzo corretto dei contenitori di rifiuti assegnati al condominio.

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Conclusioni

Questa giurisprudenza stabilisce un principio fondamentale: l’amministratore del condominio non può essere ritenuto responsabile per le azioni o le omissioni individuali dei condòmini, come nel caso della gestione dei rifiuti. Ciò ribadisce l’importanza di attribuire correttamente le responsabilità all’interno delle comunità condominiali, sottolineando la necessità di un’adeguata sensibilizzazione e partecipazione attiva di tutti i condòmini per il rispetto delle normative comuni, in particolare quelle ambientali come la raccolta differenziata.

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