Donazione: è valida senza la firma del coniuge?

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Autore: Mariano Acquaviva

21 aprile 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Comunione legale dei beni: il marito che vuole fare una donazione deve sempre ottenere il consenso della moglie?

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Con la donazione una persona si priva di un proprio bene per cederlo a un’altra, senza ricevere nulla in cambio. In buona sostanza, la donazione è il nome giuridico di ciò che comunemente viene chiamato “regalo”. Per la legge, una donazione è valida solo se fatta con atto notarile, in presenza di due testimoni. Con il presente articolo ci soffermeremo su un particolare quesito: è valida la donazione fatta senza la firma del coniuge?

In buona sostanza, si tratta di capire se una persona sposata può donare un proprio bene senza chiedere il permesso del coniuge

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. Ad esempio, se il marito vuole donare la propria auto a un amico in difficoltà, può farlo autonomamente oppure l’atto notarile deve essere firmato anche dalla moglie? Vediamo cosa dice la legge.

Cos’è la comunione legale dei beni?

La comunione legale dei beni è quel particolare regime giuridico che contraddistingue la situazione patrimoniale di due persone sposate.

In ragione della comunione legale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni

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a entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno all’atto di acquisto.

Comunione dei beni: come si costituisce?

La comunione legale dei beni si costituisce automaticamente con il matrimonio, a meno che i coniugi non vogliano espressamente aderire al regime della separazione dei beni.

In altre parole, in mancanza di una scelta diversa dei coniugi, la comunione si costituisce per legge al momento delle nozze.

Quali beni cadono in comunione?

Il regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto del bene. Si parla in questi casi di comunione immediata.

In buona sostanza, nel momento in cui il marito acquista una cosa (un arredo, un’auto, una televisione, un computer, ecc.), questo diventa anche della moglie, e viceversa.

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In pratica, tutti gli acquisti compiuti dai coniugi – insieme o separatamente – durante il matrimonio rientrano automaticamente nella comunione.

Stessa sorte tocca alle aziende gestite da entrambi i coniugi, purché costituite dopo il matrimonio, e agli utili e agli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi, se costituite prima delle nozze.

Quali beni sono esclusi dalla comunione?

Al contrario, sono esclusi dalla comunione legale:

Donazione: serve sempre la firma del coniuge?

Per disporre dei beni comuni

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occorre sempre il consenso del coniuge, se trattasi di cosa rientrante nella comunione legale.

Pertanto, la donazione è valida anche senza la firma del coniuge se il bene donato non è tra quelli che fanno parte della comunione legale; in caso contrario, per la sua valida cessione occorrerebbe anche il consenso del coniuge.

Ad esempio, il marito può donare il bene ricevuto in eredità dal defunto padre, in quanto le cose acquisite per successione non rientrano nella comunione legale dei beni.

Stessa cosa dicasi per un oggetto da lavoro (ad esempio, il computer del commercialista) oppure per uno strettamente personale (la pelliccia della moglie, l’orologio del marito, ecc.).

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Al contrario, tutti i beni che fanno parte della comunione necessitano, per essere donati o venduti, del consenso di entrambi i coniugi.

Donazione senza firma del coniuge: che succede?

Se la cosa rientrava nella comunione dei beni ed è stata donata senza il consenso del coniuge, l’atto è annullabile su richiesta di quest’ultimo, nel termine di un anno da quando ha avuto conoscenza della donazione (o della diversa cessione) [2].

Se però la donazione senza firma del coniuge ha avuto ad oggetto un bene mobile (telefonino, computer, ecc.) diverso da quelli oggetto di trascrizione (auto, barche, ecc.), il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato, su istanza di quest’ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente.

In buona sostanza, il coniuge che dona un bene mobile che faceva parte della comunione deve ricostituire la stessa, riacquistando la proprietà della cosa oppure versando il suo equivalente in denaro.

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