Donazione: è valida senza la firma del coniuge?
Comunione legale dei beni: il marito che vuole fare una donazione deve sempre ottenere il consenso della moglie?
Con la donazione una persona si priva di un proprio bene per cederlo a un’altra, senza ricevere nulla in cambio. In buona sostanza, la donazione è il nome giuridico di ciò che comunemente viene chiamato “regalo”. Per la legge, una donazione è valida solo se fatta con atto notarile, in presenza di due testimoni. Con il presente articolo ci soffermeremo su un particolare quesito: è valida la donazione fatta senza la firma del coniuge?
In buona sostanza, si tratta di capire se una persona sposata può donare un proprio bene senza chiedere il permesso del coniuge
Indice
Cos’è la comunione legale dei beni?
La comunione legale dei beni è quel particolare regime giuridico che contraddistingue la situazione patrimoniale di due persone sposate.
In ragione della comunione legale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni
Comunione dei beni: come si costituisce?
La comunione legale dei beni si costituisce automaticamente con il matrimonio, a meno che i coniugi non vogliano espressamente aderire al regime della separazione dei beni.
In altre parole, in mancanza di una scelta diversa dei coniugi, la comunione si costituisce per legge al momento delle nozze.
Quali beni cadono in comunione?
Il regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto del bene. Si parla in questi casi di comunione immediata.
In buona sostanza, nel momento in cui il marito acquista una cosa (un arredo, un’auto, una televisione, un computer, ecc.), questo diventa anche della moglie, e viceversa.
In pratica, tutti gli acquisti compiuti dai coniugi – insieme o separatamente – durante il matrimonio rientrano automaticamente nella comunione.
Stessa sorte tocca alle aziende gestite da entrambi i coniugi, purché costituite dopo il matrimonio, e agli utili e agli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi, se costituite prima delle nozze.
Quali beni sono esclusi dalla comunione?
Al contrario, sono esclusi dalla comunione legale:
- i beni di cui ciascun coniuge era già proprietario prima del matrimonio;
- i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
- i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione per perdita della capacità lavorativa;
- i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio.
Donazione: serve sempre la firma del coniuge?
Per disporre dei beni comuni
Pertanto, la donazione è valida anche senza la firma del coniuge se il bene donato non è tra quelli che fanno parte della comunione legale; in caso contrario, per la sua valida cessione occorrerebbe anche il consenso del coniuge.
Ad esempio, il marito può donare il bene ricevuto in eredità dal defunto padre, in quanto le cose acquisite per successione non rientrano nella comunione legale dei beni.
Stessa cosa dicasi per un oggetto da lavoro (ad esempio, il computer del commercialista) oppure per uno strettamente personale (la pelliccia della moglie, l’orologio del marito, ecc.).
Al contrario, tutti i beni che fanno parte della comunione necessitano, per essere donati o venduti, del consenso di entrambi i coniugi.
Donazione senza firma del coniuge: che succede?
Se la cosa rientrava nella comunione dei beni ed è stata donata senza il consenso del coniuge, l’atto è annullabile su richiesta di quest’ultimo, nel termine di un anno da quando ha avuto conoscenza della donazione (o della diversa cessione) [2].
Se però la donazione senza firma del coniuge ha avuto ad oggetto un bene mobile (telefonino, computer, ecc.) diverso da quelli oggetto di trascrizione (auto, barche, ecc.), il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato, su istanza di quest’ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente.
In buona sostanza, il coniuge che dona un bene mobile che faceva parte della comunione deve ricostituire la stessa, riacquistando la proprietà della cosa oppure versando il suo equivalente in denaro.