Quando il part-time diventa full-time
La Cassazione stabilisce: il part-time diventa full-time per fatti concludenti.
Poniamo il non raro caso di un dipendente che, pur assunto con contratto part-time, lavori di fatto per un numero di ore superiori rispetto a quelle dichiarate nel contratto stesso. Questi potrebbe essere tentato dal ritenere che si tratti di “ore supplementari”, pertanto da pagare in più rispetto a quelle riportate in busta paga. In realtà non è sempre così. Se infatti la situazione si “stabilizza” e al lavoratore viene puntualmente chiesto di lavorare per più ore del dovuto allora quest’ultimo può esigere la trasformazione del suo contratto a tempo parziale in uno a tempo pieno. Cerchiamo di comprendere, più nello specifico,
Indice
Che succede se il lavoratore part-time lavora più ore?
Le ore di lavoro in più rispetto al contratto part-time che il dipendente presta occasionalmente devono essere considerate come lavoro supplementare se non superano le 40 ore settimanali. Se invece eccedono tale limite si considerano lavoro straordinario e ricevono la maggiorazione prevista dal contratto collettivo nazionale.
Ricordiamo che il limite massimo di ore di lavoro che possono essere richieste a una dipendente, compreso lo straordinario, è di 48 ore settimanali.
Che succede se il lavoratore part-time lavora sempre più ore del dovuto?
Con l’ordinanza n. 4350 del 19 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che un contratto di lavoro part-time può automaticamente trasformarsi in full-time
La sentenza sottolinea che, se un lavoratore a part-time svolge un orario equivalente a quello di un full-time, tale pratica porta a una conversione del rapporto lavorativo “per fatti concludenti“, ovvero per le evidenti modalità operative adottate, anche in assenza di un accordo formale.
La vicenda
La Corte ha respinto il ricorso di un’azienda che contestava la conversione del contratto di un suo dipendente da part-time a full-time, avvenuta sulla base del comportamento tenuto dalle parti. La tesi dell’azienda, secondo cui il pagamento delle ore supplementari o straordinarie lavorate dal dipendente avrebbe impedito di riconoscere una modificazione volontaria del contratto, è stata ritenuta non valida.
La trasformazione del part-time in full-time
Per la Corte di cassazione, accertato che le concrete modalità di svolgimento di un rapporto di lavoro, formalmente part-time, siano quelle tipiche del rapporto a tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà.
L’elemento decisivo, secondo la Corte, non è la forma del contratto, ma come il rapporto di lavoro viene effettivamente attuato, dando origine a diritti basati sull’impegno concreto del lavoratore.
Pertanto, la trasformazione da part-time a full-time non richiede procedure formali o specifiche, ma può avvenire automaticamente in base alla realtà operativa.
Pertanto, trova applicazione il principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all’effettiva consistenza del proprio impegno allorquando si richieda il riconoscimento dei diritti del lavoratore per la propria attività, essendo decisivo non il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti.
Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza ha sempre ammesso la possibilità che un rapporto formalmente a tempo parziale si trasformi in rapporto a tempo pieno per effetto della continua prestazione di un orario di lavoro full-time, non occorrendo alcun requisito formale. In tal senso, non rileva l’accertamento dell’animus novandi una volta che sia stata dimostrata «la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo» (Cass. 17774/2011).
E invero, la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno può determinare la trasformazione da un originario part-time ad un full-time attraverso la forma di comportamenti concludenti, il cui relativo accertamento è demandato al giudice del fatto.
Questa decisione ribadisce l’importanza della corrispondenza tra il trattamento del lavoratore e l’effettivo impegno lavorativo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale originaria.
La verifica di tale trasformazione spetta al giudice, che valuterà le modalità effettive di svolgimento del rapporto di lavoro alla luce di tutti gli elementi e prove raccolte durante il giudizio e, soprattutto, della periodicità di tale situazione.