Solo due insufficienze: la bocciatura è legittima?

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Autore: Adriano Spagnuolo Vigorita

21 febbraio 2024

Abilitato all’esercizio della professione forense dal 20 gennaio 2022, nonché giornalista pubblicista, ha collaborato con studi legali di prestigio, ove ha approfondito le sue conoscenze in materia di diritto civile, amministrativo e del lavoro. Dal 2021 è dedito all’analisi giuridica, tramite la composizione di saggi, delle casistiche più ricorrenti nella realtà fattuale, privilegiando una metodologia illustrativa, semplice e pratica. Si occupa, altresì, di redigere - insieme con alcuni Colleghi - manuali di preparazione agli esami di Stato per il conseguimento della qualifica di avvocato. In data 10 maggio 2023, il Sindaco del Comune di Casavatore (NA) gli ha conferito l’incarico di Garante dei Diritti dei Diversamente Abili, da lui tuttora ricoperto.

Si può non ammettere alla classe successiva l’allievo con lacune in due sole materie?

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Il mondo della scuola, si sa, è caratterizzato da mille incertezze, la cui fonte è da individuarsi tanto nella disorganizzazione del sistema quanto, soprattutto, nella sistematica disattenzione nel valutare accuratamente il profilo di ciascun alunno.

Esemplificando, si tende sempre più a basarsi sui meri dati numerici, omettendo del tutto ogni considerazione in ordine all’effettivo rendimento dell’allievo durante l’anno.

Il presente articolo si propone di far luce riguardo alla legittimità della bocciatura nei confronti dell’alunno con solo due insufficienze. Ma procediamo con ordine.

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Chi delibera l’ammissione o meno dell’alunno alla classe successiva?

La bocciatura di un allievo non è mai il frutto delle determinazioni di un singolo insegnante: difatti, la Legge affida il verdetto di fine anno al Consiglio di Classe, organo collegiale composto dal Dirigente Scolastico (che ne assume la presidenza), da tutti i docenti che insegnano nella classe (di cui uno coordinatore, che fa le veci del Dirigente in caso d’assenza od impedimento di quest’ultimo), nonché dai rappresentanti dei genitori e – limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado – degli alunni.

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Ogniqualvolta l’ordine del giorno è da identificarsi nella valutazione degli alunni (ossia, per le operazioni di scrutinio, aventi ad oggetto profitto e condotta di questi ultimi), la riunione dell’organo consiliare ha luogo in assenza dei rappresentanti sunnominati [1].

Lo scrutinio deve avere ad oggetto l’andamento di ciascun discente nell’arco dell’intero anno scolastico e, qualora la metà dei membri non sia concorde in merito alla bocciatura od alla promozione del singolo, il voto espresso dal Dirigente varrà doppio.

Quante ore devo trascorrere in classe per venir promosso alle superiori?

Il D.P.R. n. 122/2009, che si applica tuttora ai frequentanti la scuola secondaria di secondo grado

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(superiore), prevede espressamente che l’organo collegiale preposto – ovverosia, il Consiglio di Classe – potrà procedere a vagliare il profilo scolastico del discepolo iscritto a qualsiasi classe scuola media soltanto laddove quest’ultimo sia stato presente per un intervallo temporale pari a tre quarti del monte ore personalizzato, nel cui alveo sono riconducibili tutte le attività oggetto di valutazione.

Purtuttavia, il singolo istituto, può stabilire delle deroghe con riferimento a casi eccezionali, opportunamente documentati, sempreché vi siano elementi sufficienti ai fini della valutazione dell’allievo. Diversamente, quest’ultimo non potrà essere ammesso allo scrutinio, con conseguente

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bocciatura [2].

Con due sole insufficiente si può bocciare?

Si immagini che Lavinia [3], adolescente che frequenta il liceo artistico, abbia riscontrato, da un quadrimestre all’altro, un miglioramento significativo del proprio profitto scolastico, riuscendo a colmare la quasi totalità delle lacune registrate a metà anno.

Purtuttavia, al termine delle lezioni, il suo voto in due materie non sperimentali (segnatamente, matematica e fisica) non è risultato sufficiente, di talché l’organo consiliare ha deciso…di bocciarlo a giugno.

Ritenendo alquanto duro il giudizio dei proff., Lavinia s’è rivolta al TAR, che ne ha accolto il ricorso: difatti, nella vicenda che ci occupa, il Consiglio di Classe non si è minimamente premurato – come, invece, avrebbe dovuto – di valutare globalmente la performance dell’alunno durante tutto l’anno, tantomeno ha preso in debita considerazione le concrete capacità di colmare le sue carenze in due materie che, peraltro, non sono sperimentali [4]. In poche parole, ben si sarebbe potuta disporre la sospensione del giudizio nei confronti della malcapitata scolara (il cosiddetto «debito formativo»), rinviando la decisione definitiva all’esito degli esami di riparazione.

In virtù di quanto suesposto, la non ammissione di Lavinia alla classe successiva è da considerarsi illegittima.

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