Quali sono i limiti al pignoramento delle pensioni?

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Ho debiti con il fisco. Quali sono i limiti per il pignoramento della pensione sia in caso di pignoramento eseguito sia nel caso di pignoramento sul conto corrente. E che obblighi ha la banca dopo il pignoramento?

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Diciamo innanzitutto che ai pignoramenti delle pensioni non si applica l’articolo 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973 dettato in materia di pignoramenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Infatti è lo stesso articolo 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973 che esclude espressamente la sua applicazione ai crediti pensionistici.

Quindi l’Agenzia delle Entrate – Riscossione quando pignora crediti pensionistici deve rispettare le norme generali contenute nel

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Codice di procedura civile di cui si dirà in seguito.

Fatta questa fondamentale premessa e venendo ai suoi quesiti, diciamo che ai sensi dell’articolo 545, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile, il pignoramento eseguito direttamente presso l’Inps:

Quindi se l’Agenzia delle Entrate – Riscossione decidesse di pignorare direttamente presso l’Inps la sua pensione, non potrebbe pignorare più della differenza tra la metà della parte che eccede il minimo vitale e l’importo già trattenuto da Inps per recupero credito.

Se, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dovesse decidere di pignorare il suo conto corrente, i limiti al pignoramento non sarebbero, come detto in precedenza, quelli stabiliti dall’articolo 72 bis del d.p.r. n. 602/1973 ma quelli, già analizzati nell’esame del

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pignoramento eseguito direttamente presso l’Inps, fissati dal Codice di procedura civile.

A tale riguardo, l’articolo 545, 8° comma, del Codice di procedura civile stabilisce che in caso di accredito della pensione sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate:

I pignoramenti eseguiti oltre i limiti indicati sono

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parzialmente inefficaci (cioè inefficaci per la parte pignorata in eccedenza rispetto ai limiti) e l’inefficacia è rilevata dal giudice dell’esecuzione anche d’ufficio (secondo ciò che stabilisce l’articolo 545, 9° comma, del Codice di procedura civile).

Per quanto riguarda infine l’operatività del conto dopo il pignoramento, la legge (articolo 546 del Codice di procedura civile) stabilisce che dal momento della notifica del pignoramento presso l’istituto bancario, questo è custode dell’importo indicato nel precetto aumentato della metà e deve astenersi dal consentire al proprio cliente (cioè al debitore che subisce il pignoramento) di disporre (cioè prelevare o effettuare pagamenti) dell’importo esistente sul conto per un importo pari all’importo precettato aumentato della metà.

Tuttavia sempre l’articolo 546 del Codice di procedura civile stabilisce che:

La fine dell’operatività del pignoramento (e lo

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sblocco integrale del conto) avviene:

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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