Quali sono i limiti al pignoramento delle pensioni?
Ho debiti con il fisco. Quali sono i limiti per il pignoramento della pensione sia in caso di pignoramento eseguito sia nel caso di pignoramento sul conto corrente. E che obblighi ha la banca dopo il pignoramento?
Diciamo innanzitutto che ai pignoramenti delle pensioni non si applica l’articolo 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973 dettato in materia di pignoramenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Infatti è lo stesso articolo 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973 che esclude espressamente la sua applicazione ai crediti pensionistici.
Quindi l’Agenzia delle Entrate – Riscossione quando pignora crediti pensionistici deve rispettare le norme generali contenute nel
Fatta questa fondamentale premessa e venendo ai suoi quesiti, diciamo che ai sensi dell’articolo 545, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile, il pignoramento eseguito direttamente presso l’Inps:
- non può esserlo per un importo superiore ad un quinto della parte eccedente i 1.000,00 euro (minimo vitale impignorabile),
- ma nel caso in cui si sommino più pignoramenti (o trattenute), il limite massimo pignorabile è pari alla metà della somma che eccede i 1.000,00 euro.
Quindi se l’Agenzia delle Entrate – Riscossione decidesse di pignorare direttamente presso l’Inps la sua pensione, non potrebbe pignorare più della differenza tra la metà della parte che eccede il minimo vitale e l’importo già trattenuto da Inps per recupero credito.
Se, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dovesse decidere di pignorare il suo conto corrente, i limiti al pignoramento non sarebbero, come detto in precedenza, quelli stabiliti dall’articolo 72 bis del d.p.r. n. 602/1973 ma quelli, già analizzati nell’esame del
A tale riguardo, l’articolo 545, 8° comma, del Codice di procedura civile stabilisce che in caso di accredito della pensione sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate:
- tutte le somme giacenti sul conto ed eccedenti il triplo dell’assegno sociale (cioè il triplo di euro 534,41) e, quindi, tutto l’importo che giace sul conto che eccede euro 1.603,23 quando l’accredito della pensione è avvenuto prima del pignoramento;
- se, invece, l’accredito della pensione avviene lo stesso giorno del pignoramento o successivamente al pignoramento, dette somme possono essere pignorate con i limiti fissati dall’articolo 545, 3°, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile e, quindi, al massimo per un quinto della parte che eccede i 1.000,00 euro o, in caso di più pignoramenti, al massimo per la metà della parte che eccede i 1.000,00 euro (vale, quindi, per i ratei pensionistici accreditati sul conto corrente lo stesso giorno o successivamente al pignoramento, lo stesso discorso fatto in precedenza per il pignoramento eseguito direttamente presso Inps).
I pignoramenti eseguiti oltre i limiti indicati sono
Per quanto riguarda infine l’operatività del conto dopo il pignoramento, la legge (articolo 546 del Codice di procedura civile) stabilisce che dal momento della notifica del pignoramento presso l’istituto bancario, questo è custode dell’importo indicato nel precetto aumentato della metà e deve astenersi dal consentire al proprio cliente (cioè al debitore che subisce il pignoramento) di disporre (cioè prelevare o effettuare pagamenti) dell’importo esistente sul conto per un importo pari all’importo precettato aumentato della metà.
Tuttavia sempre l’articolo 546 del Codice di procedura civile stabilisce che:
- per gli accrediti dei ratei pensionistici eseguiti in data precedente al pignoramento è consentita la possibilità di liberamente disporre delle somme giacenti fino all’ammontare pari al triplo dell’assegno sociale, cioè fino ad un ammontare pari ad euro 1.603,23;
- mentre per gli accrediti dei ratei pensionistici eseguiti lo stesso giorno del pignoramento o successivamente, è consentita la libertà di disporne entro i limiti stabiliti dall’articolo 545 del Codice di procedura civile (cioè 1.000,00 euro importo impignorabile e per la somma residuale che avanza oltre il quinto della parte eccedente).
La fine dell’operatività del pignoramento (e lo
- o con la pronuncia di estinzione della procedura esecutiva (al termine dei prelievi eseguiti sul conto corrente pignorato) emessa dal giudice dell’esecuzione a seguito dell’integrale pagamento del creditore (toccherà al debitore comunicare alla banca tale esito facendosi rilasciare apposito certificato dalla cancelleria del giudice)
- oppure, se il debitore decide di pagare immediatamente ed integralmente il debito per evitare che il creditore iscriva nel ruolo del tribunale il pignoramento (il creditore infatti ha trenta giorni di tempo per iscrivere il pignoramento nella cancelleria del tribunale che decorrono da quando l’avvocato ha ritirato l’atto di pignoramento dall’ufficio notifiche), allora lo sblocco del conto e la fine dell’operatività del pignoramento avverrà a seguito della comunicazione di inefficacia del pignoramento (in quanto non viene iscritto a ruolo nella cancelleria del tribunale) che il creditore deve rendere alla banca.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte