Cosa succede se non paghi un debito?

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Autore: Angelo Greco

01 marzo 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Espropriazione, pignoramento e conseguenze per il debitore: come funziona il recupero dei crediti.

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Le conseguenze del mancato pagamento di un debito sono prevalentemente di carattere civile. Difatti è lo stesso codice civile a dire che il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Questa frase sta a significare che il creditore può avviare nei suoi confronti il pignoramento. Ma in che modi ed entro quali limiti? In questo articolo vedremo cosa succede se non paghi un debito. Comprenderemo quali sono i termini entro cui il creditore deve agire e se vi sono dei limiti da rispettare nel pignoramento.

Quando il creditore può agire contro il debitore?

Quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo di pagamento, il creditore può ricorrere alla cosiddetta esecuzione forzata. Per avviarla, però, il creditore deve essere in possesso di un “

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titolo esecutivo” ossia una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo non opposto nel termine di 40 giorni. Sono titoli esecutivi anche gli assegni e le cambiali nonché i contratti di mutuo stipulati dinanzi al notaio. Ed ancora lo sono le cartelle esattoriali e gli attestati di credito della Siae.

Non è un titolo esecutivo una bolletta, un contratto o anche un’ammissione di pagamento da parte del debitore: tuttavia tali documenti, in quanto costituiscono “prova scritta”, consentono al creditore di bypassare l’ordinario processo e di chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo, ossia un’ingiunzione di pagamento entro 40 giorni.

Cosa succede se non si paga il decreto ingiuntivo o la sentenza?

Prima di iniziare l’esecuzione forzata, il creditore deve notificare il titolo esecutivo al debitore, ossia la sentenza di condanna o il decreto ingiuntivo. L’obbligo non sussiste invece quando il titolo è una cambiale, un assegno o un atto notarile.

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Ciò però non basta: il creditore deve poi notificare l’atto di precetto che è un’ultima intimazione ad adempiere spontaneamente entro il termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a 90. Solo dopo 10 giorni dal ricevimento del precesso può avere formale inizio l’espropriazione a mezzo pignoramento. Invece se decorrono 90 giorni, il creditore dovrà notificare un nuovo atto di precetto.

Quali sono i termini per agire

La prescrizione segna il termine entro cui il creditore può agire. Tuttavia qualsiasi atto formale di richiesta di pagamento (una diffida, la stessa notifica della sentenza o del precetto) interrompe il termine e lo fa decorrere nuovamente da capo.

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La prescrizione dei debiti derivanti da contratto è di:

La prescrizione dei debiti derivanti da atti illeciti, siano essi di natura civile (ad esempio il danneggiamento involontario di un bene) o penale (ad esempio una lesione o una diffamazione) è di 5 anni.

Tuttavia, per chiedere il risarcimento del danno all’assicurazione per incidenti stradali ci sono 3 anni soltanto.

L’espropriazione

Il pignoramento è l’unica misura che il creditore può attivare nei confronti del debitore che non paga neanche dopo la notifica del precetto. Questo consiste nell’

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espropriazione dei beni del debitore per poi metterli all’asta e soddisfarsi sul ricavato dalla vendita forzata. Quando i beni hanno un valore risultante da listini ufficiali o comunque facilmente periziabile, il creditore può chiedere l’assegnazione diretta del bene in proprio favore (corrispondendo al debitore l’eventuale differenza di valore).

Qui di seguito vedremo come avviene materialmente il pignoramento.

Quali altre conseguenze scattano per il debitore che non paga?

Oltre al pignoramento, il debitore non può subire ulteriori conseguenze. Con alcune eccezioni:

Come funziona il pignoramento?

Con il pignoramento, si individuano e vincolano determinati beni del debitore e i frutti stessi alla soddisfazione del creditore, sottraendoli alla disponibilità del primo rendendo inefficaci gli atti di disposizione compiuti in epoca successiva.

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Il creditore, munito del titolo esecutivo e del precetto, presenta l’istanza all’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale procede alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.

Il creditore può ricercare i beni del debitore da pignorare chiedendo l’autorizzazione al Presidente del Tribunale di accedere all’Anagrafe Tributaria e dei conti correnti.

Il termine di efficacia del precetto è sospeso durante la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare.

Esistono tre tipi di pignoramenti:

Limiti al pignoramento

Non esistono limiti al pignoramento immobiliare, che pertanto può essere intrapreso anche per somme irrisorie, per quanto si prospetterebbe antieconomico. Stesso discorso per il pignoramento mobiliare.

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Invece il pignoramento dello stipendio può avvenire nei limiti massimo di un quinto.

Il pignoramento della pensione avviene entro i limiti di un quinto sottratto prima il minimo vitale che è pari al doppio dell’assegno sociale (il minimo vitale non può mai essere inferiore a 1.000 euro).

Il pignoramento del conto corrente è totale nella generalità dei casi. Ma se sul conto viene depositato esclusivamente lo stipendio o la pensione vigono ulteriori limiti:

Come avviene il pignoramento immobiliare?

Nel caso di pignoramento immobiliare, di solito il creditore

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iscrive prima l’ipoteca sul bene. Poi notifica l’atto di pignoramento al debitore.

Decorsi almeno dieci giorni dal pignoramento ma entro il termine massimo di 45 giorni dallo stesso, pena la perdita di efficacia del pignoramento, qualunque creditore munito di titolo esecutivo può presentare istanza di assegnazione o vendita.

La vendita forzata può farsi con incanto o senza incanto, con le modalità previste per l’esecuzione mobiliare e quella immobiliare, oltre alla vendita diretta o vendita a istanza del debitore.

Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese di esecuzione e dei crediti comprensivi di interessi dovuti al creditore procedente e a quelli intervenuti.

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In base all’articolo 509 del Codice di procedura civile, la somma da corrispondere o distribuire è formata da:

Dall’attivo così determinato vanno dedotte tutte le spese del procedimento, come per esempio quelle:

Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone con ordinanza a favore dello stesso il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

Diversamente se vi sono più creditori pignoranti, il giudice distribuisce con ordinanza la somma ricavata tra i creditori tenendo conto delle cause legittime di prelazione.

Se la somma ricavata e distribuita non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, su richiesta di un creditore, ordina l’integrazione del pignoramento su nuovi beni, per i quali il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di una nuova istanza.

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