Si può punire una piccola truffa?

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Autore: Angelo Greco

04 marzo 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione stabilisce che le truffe di lieve entità, ossia per pochi euro, non sono più perseguite penalmente.

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Si può punire una piccola truffa? Una recente decisione della Corte di Cassazione ha introdotto un cambiamento radicale nel modo in cui vengono trattate le truffe di piccola entità. Con la sentenza numero 8979 del 1° marzo 2024, la Corte ha stabilito che i raggiri per somme modeste, come poche centinaia di euro, non saranno più considerate reati perseguibili penalmente. Questo significa che, per questi casi minori, non ci sarà una condanna. Ciò chiaramente non toglie che la vittima non abbia altri strumenti per tutelarsi, ma di natura civilistica, ossia il recupero del credito per atto illecito.

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Come mai la piccola truffa non è reato?

La regola applicata da tale decisione è quella della cosiddetta “particolare tenuità del fatto” prevista dall’articolo 131-bis del codice penale in base alla quale, quando la gravità del reato è lieve da non meritare una punizione penale, il responsabile non viene né processato (e se il procedimento è già aperto, viene archiviato), né punito penalmente. La fedina penale resta sporca ma non ci saranno quindi conseguenze sul piano sanzionatorio.

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In altri termini, la condotta è astrattamente reato ma non è oggetto di condanna.

Questo concetto si applica anche se l’individuo ha commesso più atti di truffa, come dimostra il caso specifico menzionato dalla Corte, dove un individuo ha denunciato falsamente il furto di una carta Postepay dopo aver sottratto 150 euro.

Come funziona la particolare tenuità del fatto

L’articolo 131-bis del codice penale italiano introduce una causa di non punibilità per i reati di lieve entità, in base alla quale il giudice può escludere la pena quando il fatto presenta una “particolare tenuità del fatto”.

La valutazione della tenuità del fatto è rimessa al giudice, che la compie in modo discrezionale, ossia secondo il suo prudente apprezzamento. Il giudice deve motivare la sua decisione in modo chiaro e puntuale, tenendo conto di tre fattori principali:

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Nel valutare la “tenuità del fatto“, non si considera solo l’importo sottratto, ma si prende in esame una visione più ampia che include come è stato commesso il reato e le sue conseguenze. In sostanza, la decisione di non perseguire questi piccoli reati dipende dall’analisi specifica di ogni singolo caso, considerando tutti gli aspetti e le circostanze che lo caratterizzano.

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Quali sono i reati per cui può essere applicata la causa di non punibilità?

L’articolo 131-bis si applica ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo edittale a due anni di reclusione. Sono compresi i reati puniti solo con la pena pecuniaria, anche se insieme a quella detentiva.

Restano le conseguenze civili della condotta con tutti gli obblighi risarcitori che ne conseguono.

Quali sono le conseguenze della particolare tenuità?

Se il giudice applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il procedimento penale si estingue e il reato non viene punito.

Facciamo un esempio di applicazione della causa di non punibilità.

Tizio ruba un libro del valore di 10 euro da una libreria. Il giudice, valutate le modalità della condotta (il furto è stato commesso senza violenza o minaccia), il grado di colpevolezza (Tizio è incensurato e si è pentito), e l’entità del danno (il valore del libro è modesto), può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Conclusioni

In conclusione, questa sentenza sottolinea che non tutti i reati vengono trattati allo stesso modo e che, in casi di lieve entità, la legge può decidere di non procedere penalmente, puntando piuttosto a una valutazione equilibrata e proporzionata delle azioni commesse.

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