Adozione in casi particolari: quale cognome prende l'adottato?

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Quello che c’è da sapere sui cognomi dei bambini che vengono adottati ricorrendo alla procedura speciale prevista dalla legge.

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Luca, un bambino vivace con occhi curiosi, si prepara per il suo primo giorno di scuola. La sua eccitazione è palpabile, ma sotto la superficie, c’è una domanda che lo ha tenuto sveglio la notte precedente: quale cognome apparirà sul suo registro di classe? Luca è stato recentemente adottato da Marco, una persona single che ha scelto di intraprendere il viaggio dell’adozione con amore e dedizione. Questa situazione porta alla luce un argomento complesso e sfaccettato nel diritto di famiglia: in caso di adozione in casi particolari, quale cognome prende l’adottato

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? In questo articolo esploreremo le norme e le pronunce giurisprudenziali e le prassi che regolano tale forma di adozione, con particolare riferimento ai rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine e con quella dell’adottato, nonché al cognome che la legge stabilisce debba avere

Cos’è l’adozione in casi particolari?.

L’istituto dell’adozione in casi particolari, conosciuto anche come adozione speciale, trova fondamento e disciplina normativa nell’art. 44 e seguenti della legge n.184/1983, dedicata alle disposizioni in materia di adozione. Ad essa si ricorre in casi in cui non è possibile l’adozione cosiddetta piena o legittimante, riservata esclusivamente alle coppie sposate e riguardante minori dei quali è stato dichiarato lo stato di abbandono.

L’adozione speciale è prevista per situazioni ben definite e limitate, delineate dalla normativa come segue:

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Questo meccanismo di adozione speciale rappresenta una soluzione legislativa mirata a favorire l’inserimento del minore in un contesto familiare stabile e protettivo anche in assenza di vincoli di sangue, estendendo la possibilità di adozione al figlio del partner all’interno di coppie unite civilmente o di conviventi non sposati. La legge intende così offrire una risposta giuridica flessibile e inclusiva alle diverse configurazioni familiari, promuovendo il benessere e la tutela dei minori in situazioni particolarmente delicate o complesse.

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Quali sono gli effetti dell’adozione in casi particolari?

L’adozione in casi particolari, a differenza dell’adozione legittimante, comporta una serie di conseguenze specifiche sia per chi adotta sia per il minore adottato, con effetti che hanno inizio dalla data in cui viene emessa la sentenza, senza alcuna applicazione retroattiva.

Per quanto riguarda l’adottato:

Per l’adottante:

Questa struttura normativa mira a bilanciare la protezione degli interessi e dei beni dell’adottato con la creazione di un legame familiare stabile tra adottante e adottato, garantendo al contempo il mantenimento di una connessione con la famiglia d’origine del minore.

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Adozione legittimante e speciale: quali differenze?

La principale distinzione tra l’adozione speciale e l’adozione piena, o legittimante, risiede nella persistenza del legame tra il minore adottato e la sua famiglia biologica nell’adozione speciale. In questo tipo di adozione, sebbene i genitori adottivi assumano la piena responsabilità relativa alla crescita e assistenza del minore, si mantiene un collegamento tra il bambino e il suo nucleo familiare d’origine.

Al contrario, con l’adozione piena, il rapporto tra il minore e la sua famiglia biologica viene completamente reciso. In tale circostanza, per effetto della legge, il bambino viene integrato a tutti gli effetti nella famiglia adottiva, senza mantenere alcun legame giuridico con la famiglia di origine.

Per quanto riguarda l’inserimento nella famiglia dell’adottante in caso di adozione speciale, prima del pronunciamento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 79/2022 esisteva una differenza significativa tra adozione speciale e adozione piena relativa alla costituzione di legami di parentela tra il bambino adottato e i parenti del genitore adottivo. Nell’ambito dell’adozione speciale, il legame di parentela si stabiliva unicamente tra quest’ultimo e il minore, senza estendersi ai familiari di quest’ultimo, come fratelli, nonni, zii e cugini.

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Tuttavia, la decisione della Consulta ha segnato un punto di svolta, riconoscendo come discriminatoria e in contrasto con i principi costituzionali la disposizione dell’art. 55 della legge n.184/1983. Tale norma precludeva la formazione di un rapporto di parentela tra il minore adottato in adozione speciale e i parenti del genitore adottivo.

La sentenza della Corte Costituzionale riflette un orientamento più inclusivo e attento ai diritti dei minori, inserendosi in un trend giurisprudenziale e legislativo che, negli ultimi anni, ha puntato a garantire la parità di trattamento e la stessa protezione giuridica a tutti i bambini. La Corte ha sottolineato l’importanza del diritto del minore ad essere integrato nella rete parentale dei suoi genitori adottivi, affermando che tale diritto sussiste indipendentemente dalla modalità di adozione prescelta. In questo modo, è stato riconosciuto ai minori adottati attraverso l’adozione speciale il diritto di stabilire legami familiari pieni e riconosciuti legalmente con l’intera famiglia del genitore adottivo.

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In caso di adozione speciale quale cognome assume l’adottato?

Nell’ adozione in casi particolari quale cognome prende l’adottato? Le differenze tra adozione legittimante e speciale, che abbiamo illustrato, si riflettono anche in aspetti come la trasmissione del cognome.

In caso di adozione piena, il cognome dei genitori adottivi sostituisce completamente quello originario del bambino, in coerenza con le norme che stabiliscono la cessazione di ogni suo legame con la famiglia d’origine.

Invece, nell’ambito dell’adozione speciale, il cognome del genitore adottivo viene affiancato e anteposto a quello originario del minore, mantenendo così una traccia del suo legame con la famiglia biologica anche a livello di identità nominale. Questa distinzione sottolinea il diverso approccio normativo e sociale nei confronti della relazione tra il minore e le famiglie, biologica e adottiva, nei due tipi di adozione.

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