Adozione in casi particolari: quale cognome prende l'adottato?
Quello che c’è da sapere sui cognomi dei bambini che vengono adottati ricorrendo alla procedura speciale prevista dalla legge.
Luca, un bambino vivace con occhi curiosi, si prepara per il suo primo giorno di scuola. La sua eccitazione è palpabile, ma sotto la superficie, c’è una domanda che lo ha tenuto sveglio la notte precedente: quale cognome apparirà sul suo registro di classe? Luca è stato recentemente adottato da Marco, una persona single che ha scelto di intraprendere il viaggio dell’adozione con amore e dedizione. Questa situazione porta alla luce un argomento complesso e sfaccettato nel diritto di famiglia: in caso di adozione in casi particolari, quale cognome prende l’adottato
Indice
Cos’è l’adozione in casi particolari?.
L’istituto dell’adozione in casi particolari, conosciuto anche come adozione speciale, trova fondamento e disciplina normativa nell’art. 44 e seguenti della legge n.184/1983, dedicata alle disposizioni in materia di adozione. Ad essa si ricorre in casi in cui non è possibile l’adozione cosiddetta piena o legittimante, riservata esclusivamente alle coppie sposate e riguardante minori dei quali è stato dichiarato lo stato di abbandono.
L’adozione speciale è prevista per situazioni ben definite e limitate, delineate dalla normativa come segue:
- minori che si trovano privi di uno o entrambi i genitori e per i quali esistono parenti fino al sesto grado, o persone legate al minore da un vincolo affettivo significativo e duraturo, disposti a prendersi cura di loro;
- figlio del coniuge, ovvero quando un soggetto intende adottare il figlio del proprio partner;
- minori orfani che versano in condizioni di disabilità, necessitando quindi di un ambiente familiare adeguato alle loro specifiche esigenze;
- comprovata impossibilità di collocare il minore in un contesto di affidamento preadottivo. Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, qualora non sia possibile dichiarare il minore in stato di abbandono.
Questo meccanismo di adozione speciale rappresenta una soluzione legislativa mirata a favorire l’inserimento del minore in un contesto familiare stabile e protettivo anche in assenza di vincoli di sangue, estendendo la possibilità di adozione al figlio del partner all’interno di coppie unite civilmente o di conviventi non sposati. La legge intende così offrire una risposta giuridica flessibile e inclusiva alle diverse configurazioni familiari, promuovendo il benessere e la tutela dei minori in situazioni particolarmente delicate o complesse.
Quali sono gli effetti dell’adozione in casi particolari?
L’adozione in casi particolari, a differenza dell’adozione legittimante, comporta una serie di conseguenze specifiche sia per chi adotta sia per il minore adottato, con effetti che hanno inizio dalla data in cui viene emessa la sentenza, senza alcuna applicazione retroattiva.
Per quanto riguarda l’adottato:
- questi ottiene lo status di figlio adottivo;
- mantiene diritti e obblighi nei confronti della sua famiglia biologica, anche se i genitori naturali perdono la responsabilità genitoriale;
- il cognome dell’adottante, come vedremo meglio più avanti, viene aggiunto prima di quello dell’adottato.
- diventa parente degli altri membri della famiglia dell’adottante;
- ottiene i diritti ereditari spettanti a un figlio legittimo;
- è obbligato a fornire sostegno economico all’adottante, secondo quanto previsto dalla legge (art. 433 cod. civ.)..
Per l’adottante:
- non acquisisce diritti successori sul figlio adottato, che restano attribuiti alla famiglia d’origine del minore. La ragione della norma sta nel voler evitare che l’adozione venga usata come strumento per impossessarsi del patrimonio dell’adottato, in caso di morte di quest’ultimo (si pensi al caso di un bambino appartenente a una famiglia ricca e cagionevole di salute);
- è tenuto a provvedere al mantenimento e all’educazione dell’adottato, avendo la responsabilità genitoriale che include la gestione dei beni del minore, senza tuttavia godere dell’usufrutto legale di tali beni. È inoltre obbligato a investire qualsiasi surplus in modo produttivo, sempre per evitare che l’adozione sia utilizzata come pretesto per appropriarsi dei beni dell’adottato;
- deve assicurare il sostentamento dell’adottato in conformità alle disposizioni riguardanti i figli.
Questa struttura normativa mira a bilanciare la protezione degli interessi e dei beni dell’adottato con la creazione di un legame familiare stabile tra adottante e adottato, garantendo al contempo il mantenimento di una connessione con la famiglia d’origine del minore.
Adozione legittimante e speciale: quali differenze?
La principale distinzione tra l’adozione speciale e l’adozione piena, o legittimante, risiede nella persistenza del legame tra il minore adottato e la sua famiglia biologica nell’adozione speciale. In questo tipo di adozione, sebbene i genitori adottivi assumano la piena responsabilità relativa alla crescita e assistenza del minore, si mantiene un collegamento tra il bambino e il suo nucleo familiare d’origine.
Al contrario, con l’adozione piena, il rapporto tra il minore e la sua famiglia biologica viene completamente reciso. In tale circostanza, per effetto della legge, il bambino viene integrato a tutti gli effetti nella famiglia adottiva, senza mantenere alcun legame giuridico con la famiglia di origine.
Per quanto riguarda l’inserimento nella famiglia dell’adottante in caso di adozione speciale, prima del pronunciamento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 79/2022 esisteva una differenza significativa tra adozione speciale e adozione piena relativa alla costituzione di legami di parentela tra il bambino adottato e i parenti del genitore adottivo. Nell’ambito dell’adozione speciale, il legame di parentela si stabiliva unicamente tra quest’ultimo e il minore, senza estendersi ai familiari di quest’ultimo, come fratelli, nonni, zii e cugini.
Tuttavia, la decisione della Consulta ha segnato un punto di svolta, riconoscendo come discriminatoria e in contrasto con i principi costituzionali la disposizione dell’art. 55 della legge n.184/1983. Tale norma precludeva la formazione di un rapporto di parentela tra il minore adottato in adozione speciale e i parenti del genitore adottivo.
La sentenza della Corte Costituzionale riflette un orientamento più inclusivo e attento ai diritti dei minori, inserendosi in un trend giurisprudenziale e legislativo che, negli ultimi anni, ha puntato a garantire la parità di trattamento e la stessa protezione giuridica a tutti i bambini. La Corte ha sottolineato l’importanza del diritto del minore ad essere integrato nella rete parentale dei suoi genitori adottivi, affermando che tale diritto sussiste indipendentemente dalla modalità di adozione prescelta. In questo modo, è stato riconosciuto ai minori adottati attraverso l’adozione speciale il diritto di stabilire legami familiari pieni e riconosciuti legalmente con l’intera famiglia del genitore adottivo.
In caso di adozione speciale quale cognome assume l’adottato?
Nell’ adozione in casi particolari quale cognome prende l’adottato? Le differenze tra adozione legittimante e speciale, che abbiamo illustrato, si riflettono anche in aspetti come la trasmissione del cognome.
In caso di adozione piena, il cognome dei genitori adottivi sostituisce completamente quello originario del bambino, in coerenza con le norme che stabiliscono la cessazione di ogni suo legame con la famiglia d’origine.
Invece, nell’ambito dell’adozione speciale, il cognome del genitore adottivo viene affiancato e anteposto a quello originario del minore, mantenendo così una traccia del suo legame con la famiglia biologica anche a livello di identità nominale. Questa distinzione sottolinea il diverso approccio normativo e sociale nei confronti della relazione tra il minore e le famiglie, biologica e adottiva, nei due tipi di adozione.