L’omesso versamento dell’Iva è reato?
Quando scatta il reato di omesso versamento IVA: la soglia. È responsabile il contribuente in caso di impossibilità di pagamento?
La crisi di liquidità dell’impresa nell’ambito degli illeciti tributari di omesso versamento è un problema assai frequente. L’avvicendarsi dei periodi di recessione ha inciso e continua a farlo sulla stabilità del tessuto economico, con la conseguenza che spesso il contribuente non possiede le risorse per far fronte ai propri impegni fiscali e preferisce destinare le uniche presenti al risanamento dell’impresa o al pagamento degli stipendi ai propri collaboratori. L’impossibilità di effettuare il versamento a causa della mancanza di fondi che colpisce la propria attività evidenzia da un lato la mancanza di volontà di rendersi inadempienti rispetto a quanto dovuto, dall’altro l’esistenza della
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In cosa consiste il reato di omesso versamento IVA
Il reato di omesso versamento dell’IVA è stato introdotto nell’ambito degli illeciti tributari nel 2006. L’esigenza era quella di contrastare i fenomeni di evasione da riscossione. Il delitto è un cosiddetto
Cos’è la crisi di liquidità?
Quanto descritto nel paragrafo precedente porta però a domandarsi se essere coscienti di non pagare quanto dovuto coincida con la volontà di non farlo o con la semplice
In cosa consiste la causa di forza maggiore nel reato di omesso versamento dell’IVA?
La crisi di impresa, stando a questa tesi, non dovrà essere direttamente causata dall’agente e dovrà essere inevitabile. Tale stato di crisi di liquidità dovrà discendere da fatti non imputabili al contribuente, il quale non ha potuto porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che soprattutto sfuggono al suo controllo. Gli esempi semplici di questo ragionamento possono essere rappresentati dall’insolvenza di un debitore del contribuente, che, paradossalmente, il più delle volte può essere un’amministrazione pubblica; dal mancato incasso di una fattura; dalla necessità di onorare gli impegni di un pregresso piano di rientro.
Come si dimostra la crisi di liquidità?
Si è passati dal dovere di allegare, da parte del contribuente, le circostanze che hanno impedito di adempiere quanto dovuto, a quella decisamente più mite di dimostrare l’impossibilità di attribuire a sé stessi la crisi aziendale o di ricorrere a misure idonee a fronteggiare la crisi. Non è però cambiato molto rispetto alla previsione di utilizzo del proprio patrimonio personale, atteso che si è scelta una discutibile via di mezzo: quella secondo la quale il contribuente dovrà di volta in volta accantonare quanto si prevede debba pagare. Ora, tale ragionamento è viziato per due motivi: non fa i conti con quella del mancato pagamento all’imprenditore delle fatture dallo stesso emesse, per cui accantonare ciò che non si riceve non pare proprio possibile; e in ogni caso il rimprovero che potrebbe essere mosso sarebbe semmai quello di essere stato negligente o forse imprudente ma quindi con un atteggiamento dettato da un profilo di colpa e non di dolo, necessario a configurare il reato. In ultimo, non meno importante è la circostanza secondo la quale l’accantonamento non è previsto da alcuna norma tributaria ma da una giurisprudenza che certamente non considera il variare delle circostanze da caso a caso.
Ciò posto, quindi, a mio parere, la verifica dell’inevitabilità della crisi di liquidità potrà avere ad oggetto tutte le cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore. Potranno valutarsi positivamente tutte le iniziative intraprese dal contribuente per scongiurare la crisi, senza entrare quindi nel merito delle scelte risalenti dell’imprenditore, volte a risanare l’azienda o a cogliere eventuali opportunità di investimento. Pretendere di punire il comportamento del contribuente fino a rimproverargli di non aver accantonato le somme, insomma, significa anticipare la soglia di punibilità di un reato che per essere incriminato richiede tra i suoi imprescindibili presupposti quello della volontà di non pagare e non certamente quello della impossibilità di provvedere, specie se sopravvenuta.
Considerazioni personali
La punibilità per il reato di omesso versamento IVA ai sensi dell’articolo 10 ter del d.lg. 10 marzo 2000 n. 74 è da escludere quindi ai sensi dell’articolo 45 del Codice penale (forza maggiore) in caso di insorgenza di una crisi di liquidità, quando la stessa non sia imputabile al contribuente, sia imprevedibile e non sia stata da lui fronteggiabile in concreto.