L'indennità di mensa influisce sul TFR?

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Tra le voci che fanno aumentare il TFR c’è anche il compenso erogato dal datore di lavoro in sostituzione del servizio di mensa aziendale?

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In un recente caso approdato sul banco della Cassazione si è chiarito se l’indennità di mensa influisce sul TFR, se cioè tale contributo economico riconosciuto all’interno della busta paga incide sul calcolo del trattamento di fine rapporto e ne determina un aumento oppure se è del tutto indifferente. Ma procediamo con ordine.

L’indennità di mensa: cos’è e come funziona

L’indennità di mensa è una somma di denaro che il datore di lavoro può erogare ai propri dipendenti, in sostituzione del servizio di mensa aziendale. Si tratta di una prestazione non obbligatoria, disciplinata dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

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A chi spetta l’indennità di mensa?

L’indennità di mensa spetta ai dipendenti che non usufruiscono del servizio di mensa aziendale per i seguenti motivi:

Come si calcola l’indennità di mensa?

L’importo dell’indennità di mensa è stabilito dal contratto collettivo di lavoro applicato all’azienda. In genere, è calcolato in base al costo medio di un pasto in una mensa collettiva.

Come viene erogata l’indennità di mensa?

L’indennità di mensa viene erogata al dipendente in busta paga insieme alla retribuzione mensile.

L’indennità di mensa concorre al calcolo del TFR?

L’indennità di mensa erogata ai dipendenti non concorre alla formazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), indipendentemente dalla presenza o meno di un servizio di ristorazione interno all’azienda. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 7181, pubblicata il 18 marzo 2024, che chiarisce la

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natura non retributiva di tale emolumento, escludendolo pertanto dai calcoli degli istituti di retribuzione indiretta o differita.

Vediamo più nel dettaglio i passaggi della pronuncia della Corte.

Il servizio mensa solo se contemplato dalla contrattazione collettiva ha natura retributiva come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 3, del Dl 333/1992 e, quindi, va contemplato nel conteggio del Tfr. La Cassazione ha richiamato un primo orientamento di legittimità secondo cui: “Il servizio mensa – il quale ancorché obbligatoriamente apprestato dal datore di lavoro, in adempimento di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, non ha natura di retribuzione in natura, difettando del requisito della corrispettività, in quanto la sua fruizione non è causalmente correlata al solo fatto della prestazione lavorativa, ma presuppone un ulteriore atto volontario del lavoratore”.

In base, poi, alla legislazione successiva è stato affermato che l’indennità di mensa, invece, deve rientrare nel computo del Tfr nella misura in cui sia espressamente prevista dalla contrattazione collettiva. Quindi, al cospetto di un rapporto di lavoro come quello oggetto della presente controversia, risalente all’anno 1978

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, il giudice deve considerare l’assetto della contrattazione collettiva anche anteriore al decreto legge 333/1992, proprio perché espressamente fatto salvo dall’articolo 6 citato, senza dubbio applicabile ad ogni rapporto di lavoro subordinato. Quindi qualora la contrattazione collettiva avesse istituito un’indennità di mensa, questa voce avrebbe assunto natura retributiva e, come tale, da computare nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e poi del tfr (salva diversa previsione del contratto collettivo).

La vicenda

La sentenza nasce da un caso specifico che ha visto contrapposti un ospedale e un infermiere professionista. Il cuore della disputa risiedeva nell’inclusione dell’indennità di mensa nel calcolo del TFR relativo al periodo antecedente al 31 dicembre 2001, decisione inizialmente presa dalla Corte d’Appello ma poi corretta dalla Cassazione. Quest’ultima ha sottolineato che le modifiche contrattuali intervenute nel settore sanitario, successivamente a tale data, non prevedono l’inserimento dell’indennità di mensa nella base di calcolo del TFR, nonostante l’emolumento fosse stato corrisposto in modo continuativo durante il rapporto di lavoro e non potesse essere considerato un semplice rimborso spese.

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Il fulcro della questione si trova nell’art. 6 del Decreto legge 11/07/1992 n. 333, successivamente convertito nella Legge 08/08/1992 n. 359, che stabilisce esplicitamente l’esclusione del valore del servizio mensa (e dell’importo dell’indennità sostitutiva) dal concetto di retribuzione, a tutti gli effetti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.

Si tratta di un’interpretazione autentica, ovvero una chiarificazione normativa che ha valore retroattivo.

Tuttavia, la sentenza apre anche alla possibilità dell’autonomia negoziale, un principio secondo cui le parti sociali possono convenire diversamente, stabilendo nel contratto collettivo o in quello individuale di lavoro l’inclusione dell’indennità di mensa, o della sua controparte sostitutiva, nella base di calcolo del TFR o di altri istituti retributivi.

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