Reato di interferenze illecite: quali sono i luoghi protetti

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Autore: Gianluca Scardaci

21 marzo 2024

Laureato presso l’Università di Catania nel 1999. Appartenente al Foro di Catania, iscritto all’albo degli Avvocati dal 03 Ottobre 2006 e a quello dei Cassazionisti dal 17 Gennaio 2020. Ha esercitato la pratica professionale presso lo studio del Prof. Delfino Siracusano, ordinario di diritto processuale penale all’Università “La Sapienza” di Roma. Dal 2010 esercita la professione presso lo studio sito in Catania in Via Musumeci n. 125. Si occupa esclusivamente di penale, nell’ambio del quale ha affrontato tematiche e vicende di vario genere. Dai reati contro il patrimonio fino a quelli contro la persona, passando per i reati a responsabilità colposa, nell’ambito dei quali ha rappresentato, quale sostituto del fiduciario, numerose Aziende Ospedaliere e Compagnie Assicurative coinvolti come responsabili civili. Si occupo anche di penale tributario e reati connessi a procedure concorsuali. Tali esperienze lo hanno portato nel tempo a partecipare come relatore a diversi corsi di studio per giovani avvocati organizzati dalle Camere penali di Enna e di Catania. Ha partecipato a un corso di alta formazione giuridica tenuto dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Vincenzo Neri ed è stato nominato componente di commissione per la sessione 2023 – 2024 degli Esami di abilitazione alla professione di Avvocato.

Quali sono i luoghi in cui è configurabile una lesione del diritto alla riservatezza?

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In questo articolo vedremo quali sono i luoghi protetti dalla norma che prevede il reato di interferenze illecite. Sono diverse le norme del codice penale che indicano la privata dimora come luogo inaccessibile senza il consenso dell’avente diritto: tra esse abbiamo quella sancita dall’articolo 614 del codice penale, che punisce, per ciò che a noi interessa descrivere, chiunque s’introduce nella abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo; quella fissata attraverso l’articolo 624 bis, che sanziona penalmente chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante introduzione in luogo in tutto o in parte destinato a “privata dimora”; e quella estrapolata dall’articolo 615 bis, che prevede la pena della reclusione per chiunque si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla

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vita privata che si svolge all’interno dei luoghi indicati dal sopra indicato articolo 614, ossia all’interno della privata dimora. Proprio da quest’ultima fattispecie partiremo per verificare cosa si intende per privata dimora e se esistono altri luoghi contrassegnati da tale specifica finalità e quindi da ritenere anch’essi inviolabili.

La tutela penale della riservatezza

Il reato di interferenze illecite nella vita privata è stato introdotto nel codice penale al fine di tutelare la riservatezza del domicilio da aggressioni realizzate con apparecchi di ripresa visiva e sonora. La previsione di tale fattispecie di reato si è resa necessaria a seguito dello sviluppo tecnologico, il quale ha dimostrato come la riservatezza del domicilio potesse essere violata non solo attraverso una fisica introduzione, la cui condotta era già sanzionata dall’articolo 614 del codice penale, ma anche a distanza, per il tramite cioè degli strumenti idonei ad acquisire dall’esterno immagini o notizie relative alla vita privata della persona offesa. Quanto alle

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modalità con cui l’interferenza deve avvenire per essere punita, gli strumenti di captazione sono esclusivamente quelli di ripresa visiva o sonora, che possono minacciare l’intromissione indebita contro la volontà o all’insaputa del soggetto “spiato”. Per completezza, è bene sin d’ora evidenziare che non integrano il delitto in argomento le intercettazioni telefoniche o quelle ambientali. Chiaramente gli strumenti utilizzati per captare le immagini o i suoni devono essere dotati di una capacità di fissazione idonea a contenere per diverso tempo le immagini o i suoni captati.

Quali sono i luoghi in cui è configurabile una lesione del diritto alla riservatezza?

Ai fini della integrazione della fattispecie di cui all’articolo 615 bis del codice penale l’ulteriore elemento richiesto dalla norma incriminatrice riguarda il luogo di privata dimora in cui l’interferenza deve essere consumata. Tra i luoghi da ritenere per esempio di privata dimora rientra lo studio medico, ossia un posto in cui è possibile un soggiorno di una certa durata, e in cui, sia pur in breve, è possibile esplicare la vita privata. La possibile

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ripresa visiva operata da un infermiere alla paziente nel corso della visita medica, all’insaputa di questa, e la successiva diffusione attraverso i social network integra il reato di interferenze illecite. A tal proposito sono tre le caratteristiche fondamentali che deve possedere un luogo per potersi parlare di privata dimora: devono svolgersi all’interno atti riservati; il rapporto tra luogo e persona deve essere caratterizzato da stabilità e non occasionalità; il luogo in cui avviene il fatto non deve essere accessibile a terzi in assenza del titolare e senza il suo consenso. Per tale via, non è da considerare privata dimora l’abitacolo di un’autovettura, atteso che la presenza temporanea e la non stabilità del rapporto mal si conciliano con il concetto appena espresso. Allo stesso modo non possono considerarsi privata dimora il privè di un night club o una toilette pubblica. Nonostante infatti tali luoghi abbiano delle caratteristiche tali da permettere all’occupante riservatezza e intimità, essi non possono rientrare nel concetto di privata dimora così come sopra descritto: l’utilizzatore infatti è consapevole di non potersi sottrarre a ingerenze esterne e il rapporto tra il luogo e lì occupante risulta privo di stabilità.
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Che differenza esiste, come luogo di privata dimora, tra lo studio medico e il privè?

Si potrebbe infatti sostenere che lo studio medico abbia caratteristiche comuni ai luoghi per i quali è escluso il concetto di privata dimora: da un lato infatti, come nei privè o nella toilette pubblica, il rapporto tra il paziente e il luogo non può ritenersi caratterizzato da stabilità; dall’altro lato, come accade anche nei night club, la persona offesa e quindi il paziente non ha il potere di escludere per esempio l’infermiere intento a riprenderla.

Considerazioni personali

Da questo punto di vista, pertanto, forse, la applicazione del concetto di privata dimora anche allo studio medico è il frutto di una interpretazione estensiva del concetto, che sfugge a ciò che espressamente vuole intendere la norma.

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