Si può brevettare un metodo nuovo per risolvere un problema?
Ho quasi terminato un progetto impiantistico per conto di un cliente che dovrà essere presentato ad un Ente Statale per l’approvazione. Dopo l’approvazione si realizzerà quanto progettato. Volevo sapere se vi sono gli estremi per un copyright o un brevetto, atteso che tale progetto è conforme alla normativa tecnica vigente ma è stato fatto con delle sostanziali varianti, del tutto personali, frutto della sicurezza tecnica alternativa.
Il copyright (o meglio, il diritto d’autore) le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Non è quindi possibile applicare il copyright a un metodo oppure a un progetto ingegneristico.
Diverso invece è il brevetto, cioè il titolo giuridico che conferisce all’inventore un monopolio esclusivo di sfruttamento della propria invenzione, per un periodo di tempo pari a 20 anni e limitatamente al territorio nazionale.
Più precisamente, l’inventore possiede il diritto di vietare a terzi, salvo il suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare i prodotti oggetto di brevetto, nel caso di prodotti; di applicare, usare, mettere in commercio e vendere o importare il prodotto ottenuto con il procedimento, nel caso di procedimenti.
Nel caso di specie, però, il progetto impiantistico non può essere brevettato in quanto lo stesso non presenta il requisito dell’industrialità, che sussiste quando l’oggetto dell’invenzione può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
Un’invenzione non può pertanto essere un mero processo intellettuale
Per essere brevettabile, un’invenzione deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale, cioè suscettibile di essere prodotto, anche su larga scala, dovendo pertanto essere distinta dall’attività puramente estetica o speculativa.
Nel caso di specie, il progetto proposto non ha una natura concreta, ponendosi solamente come modello o metodo da poter utilizzare per risolvere determinate problematiche nell’ambito della sicurezza degli edifici, dando vita a soluzioni ogni volta diverse a seconda della problematica concreta da affrontare.
In linea di massima, un metodo non può essere brevettato, né tantomeno essere oggetto di copyright.
Non possono quindi essere oggetto di brevetto industriale: le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale.