Che cos'è il reintegro?

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Autore: Angelo Greco

26 marzo 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Licenziamento illegittimo: quando spetta la reintegra ossia la restituzione del posto di lavoro e quando invece il risarcimento del danno? Cos’è la reintegra nel possesso?

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Qualcuno lo chiama “reintegro”, ma il termine esatto è “reintegra”. Di cosa si tratta? Se ne parla spesso in presenza di un licenziamento illegittimo. Ma non è l’unico caso.

In linea generale il reintegro è uno strumento giuridico che tutela il possesso di un bene, sia esso materiale o immateriale. Esso consente al possessore che è stato ingiustamente spogliato del proprio bene di riottenerne la disponibilità. Cerchiamo di comprendere meglio che cos’è il reintegro e quando si può ottenere. Lo faremo analizzando i due casi più frequenti: il reintegro a seguito dello spoglio di un bene e la reintegra del posto di lavoro. Ma procediamo con ordine.

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Cos’è il reintegro sul lavoro?

In presenza di un licenziamento illegittimo, la legge prevede due diverse soluzioni per tutelare il lavoratore:

La scelta tra l’una e l’altra possibilità non è rimessa né al lavoratore, né al datore, né al giudice. Sono stati il legislatore e la Corte Costituzionale a individuare i casi in cui spetta la reintegra: si tratta delle ipotesi più gravi di licenziamento illegittimo.

Con la reintegra, il dipendente ha diritto non già a un semplice risarcimento ma alla

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restituzione del suo posto di lavoro, nella stessa mansione e livello che aveva in precedenza. Inoltre il tuo capo deve versarti anche tutte le mensilità che, nel frattempo, hai maturato. Da esse andranno decurtate le somme che, in attesa della sentenza, hai percepito svolgendo altri lavori (è il cosiddetto aliunde perceptum). In particolare, hai diritto a una indennità pari all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione e che non può in ogni caso essere inferiore alle 5 mensilità (non è invece previsto un limite massimo).

È diritto del dipendente che non voglia più lavorare per l’azienda che lo ha licenziato rinunciare alla reintegra e pretendere il pagamento di una

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indennità pari a 15 mensilità della retribuzione; detta somma, se effettivamente richiesta dal lavoratore, andrà ad aggiungersi a quella già liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno.

Quando spetta la reintegra sul lavoro

Ecco le ipotesi in cui spetta la reintegra:

Quanto è il risarcimento per licenziamento illegittimo?

Quando non è dovuta la reintegra, al dipendente spetta un risarcimento in misura

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compresa fra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto. Il giudice la determina concretamente tenendo conto di una serie di parametri quali:

Cos’è il reintegro nel possesso?

Diverso dalla reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo è il reintegro nel possesso.

La reintegrazione nel possesso è un rimedio giuridico che tutela il possessore di un bene di cui è stato ingiustamente spogliato. Tale azione gli consente di riottenere la materiale disponibilità della cosa.

La caratteristica principale di tale tutela è che non richiede la dimostrazione della proprietà: per ottenere la restituzione di ciò che è stato illegittimamente sottratto basta dimostrare di averne avuto il semplice possesso. Quindi se ne può avvalere anche chi aveva un bene altrui a titolo di semplice prestito o di locazione.

Un’altra caratteristica dell’azione di reintegrazione è la velocità e la sommarietà della procedura che si svolge in via d’urgenza: non è necessaria una causa tradizionale con i suoi noti tempi dilatati. Il possessore deve presentare un ricorso al giudice competente, il quale, verificati i presupposti, emetterà un’ordinanza di reintegrazione.

Detta ordinanza ha l’effetto di reintegrare il possessore nel materiale godimento del bene. Il provvedimento non pregiudica l’esame della titolarità del diritto di proprietà, che potrà essere oggetto di un successivo giudizio.

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