Responsabilità avvocato e spese processuali
Quando le spese di lite ricadono sull’avvocato che sbaglia e perde la causa.
La procura scritta che, in vista di una causa, la parte firma all’avvocato in calce o a margine dell’atto processuale serve per fare in modo che gli effetti della sentenza ricadano direttamente sulla parte stessa. Così, ad esempio, se il giudice condanna il soccombente a pagare le spese processuali, è quest’ultimo che dovrà versale e non certo il suo difensore, neanche se la sconfitta è stata determinata da un errore di strategia o di imperizia. Tuttavia il binomio “responsabilità dell’avvocato e spese processuali” non è così automatico e perfetto. Esistono infatti ipotesi in cui il legale potrebbe essere costretto a risarcire i danni patiti dal proprio assistito o, addirittura, a far fronte alle spese di lite di tasca propria. Di tanto parleremo nel seguente articolo.
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Che succede se si perde la causa?
Di regola, il giudice condanna la parte soccombente a rifondere all’avversario tutti i costi del giudizio. Tra questi ci sono le spese vive (bolli, imposte, diritti di cancellerie), le parcelle a eventuali periti nominati dal giudice (il cosiddetto CTU, ossia il consulente tecnico d’ufficio) e, non in ultimo, l’onorario al proprio avvocato (secondo parametri predefiniti dal DM n. 55/2014).
Eccezionalmente il giudice potrebbe compensare le spese tra le parti. In pratica, ciascuno si accolla i propri costi. Ma ciò può avvenire solo in ipotesi previste espressamente dalla legge (ad esempio un cambio di interpretazione da parte della giurisprudenza, una questione assolutamente nuova o quando il giudice rigetta parzialmente le domande di entrambe le parti).
Quando l’avvocato è responsabile?
L’obbligazione dell’avvocato non è rivolta a far ottenere al cliente un risultato (la vittoria) ma semplicemente a erogargli una prestazione (la difesa) con perizia, diligenza e competenza professionale.
L’esito del giudizio del resto dipende da numerose variabili, non tutte imputabili alla bravura del difensore (l’interpretazione del giudice, le dichiarazioni dei testimoni, il mutamento della giurisprudenza, ecc.).
Ciò non toglie che l’avvocato possa sbagliare. Potrebbe, ad esempio, fare un errore di procedura, dimenticare di produrre documenti o di chiedere prove essenziali, non presentarsi in udienza, ignorare l’interpretazione o l’esistenza di alcune norme, ecc.
Ebbene in questi casi chi paga l’avversario in caso di soccombenza? La legge non lascia scampo: la parte che perde la causa per colpa del proprio avvocato deve comunque rimborsare all’avversario le spese processuali. Ciò non toglie però che quest’ultima possa poi rivalersi nei confronti del proprio difensore, chiedendogli il risarcimento e/o rifiutandosi di pagargli il compenso.
Tuttavia, la giurisprudenza lega l’obbligo di risarcimento dell’avvocato a un’importante condizione: un danno effettivo. Il danno, però, non è dato dalla semplice sconfitta in giudizio ma dal fatto che, eliminando l’errore, il giudizio avrebbe avuto un esito più favorevole per il cliente stesso.
Forse quanto abbiamo appena detto può risultare ostico da comprendere, ma si tratta di un concetto molto facile. E perciò ricorreremo a un esempio pratico.
Un uomo intraprende una causa pur non avendo alcuna possibilità di vincerla. Il giudice tuttavia rigetta la domanda, prima ancora di entrare nel merito, per un vizio di procedura determinato da un errore dell’avvocato. In tal caso, non spetta alcun risarcimento.
Viceversa se, in assenza dell’errore di procedura, il giudice avrebbe accolto la domanda o avrebbe inflitto una condanna meno grave, la parte soccombente ha diritto al risarcimento.
Quando l’avvocato paga le spese processuali
Secondo la Cassazione (ord. n. 8318/2024), l’avvocato paga di tasca sua le spese processuali se la procura alle liti manca o è irregolare. In tal caso infatti gli effetti della condanna non si ripercuotono sulla parte. Quindi, ad esempio, se il cliente afferma di non aver messo la firma sull’atto processuale, allora non dovrà pagare le spese se perde la causa.
La Corte ha scritto: «Qualora sia proposta azione o impugnazione da un difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome dichiara di agire (come nelle ipotesi di inesistenza della procura alle liti o di procura falsa o rilasciata dal soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il professionista legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio».